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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 1975

Cassazione n. 37571/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 17/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 19167-2025 - Udienza del 22/10/2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. contro l'ordinanza emessa dalla sez.VII penale di questa Corte, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla medesima contro l'ordinanza con la quale il Tribunale di Firenze - in funzione di Giudice dell'esecuzione - aveva respinto la richiesta di revoca delle pene inflitte per una serie di furti.

Premesso che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., quando fondato sulla deduzione di un errore di fatto, deve riguardare une errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 265248).

Premesso altresì che esulano da questo ambito gli errori di valutazione delle emergenze probatorie, gli errori di giudizio e di applicazione di norme di legge, gli errori percettivi che hanno inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari, oppure in sede di revisione. [OSCURATO:PERSONA] che l'originaria mozione difensiva fondava sulla pretesa possibilità di far valere dinanzi al Giudice dell'esecuzione la modifica normativa ex d.lgs 150 del 2022 in tema di procedibilità a querela del furto e che la richiesta è stata respinta dal Giudice dell'esecuzione.

Preso atto che la settima sezione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento emesso da quest'ultimo, sottolineando che non è causa di revoca della sentenza di condanna una modifica normativa che incida sulla procedibilità del reato, citando giurisprudenza di questa Corte a sostegno. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente non deduce un errore percettivo, ma contesta la fondatezza in diritto della conclusione della settima sezione penale, dissentendo rispetto al vaglio giuridico della sua richiesta, il che non costituisce la denunzia di un errore di percezione rilevante ex art. 625-bis cod. proc. pen.

Letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente il 15 luglio 2025, con la quale il n ricorrente formula un ulteriore motivo a sostegno del ricorso straordinario (da considerare (n motivo principale anch'esso in quanto proposto nel termine di cui all'art. 625-bis, comma 2 cod. proc. pen.), lamentando che l'ordinanza della settima sezione penale non gli fosse stata notificata. [OSCURATO:PERSONA] che anche questo motivo è inammissibile perché il codice di rito non prevede che la cancelleria debba notificare i provvedimenti emessi alle parti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 17/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 19167-2025 - Udienza del 22/10/2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. contro l'ordinanza emessa dalla sez.VII penale di questa Corte, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla medesima contro l'ordinanza con la quale il Tribunale di Firenze - in funzione di Giudice dell'esecuzione - aveva respinto la richiesta di revoca delle pene inflitte per una serie di furti. Premesso che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., quando fondato sulla deduzione di un errore di fatto, deve riguardare une errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 265248). Premesso altresì che esulano da questo ambito gli errori di valutazione delle emergenze probatorie, gli errori di giudizio e di applicazione di norme di legge, gli errori percettivi che hanno inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari, oppure in sede di revisione. [OSCURATO:PERSONA] che l'originaria mozione difensiva fondava sulla pretesa possibilità di far valere dinanzi al Giudice dell'esecuzione la modifica normativa ex d.lgs 150 del 2022 in tema di procedibilità a querela del furto e che la richiesta è stata respinta dal Giudice dell'esecuzione. Preso atto che la settima sezione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento emesso da quest'ultimo, sottolineando che non è causa di revoca della sentenza di condanna una modifica normativa che incida sulla procedibilità del reato, citando giurisprudenza di questa Corte a sostegno. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente non deduce un errore percettivo, ma contesta la fondatezza in diritto della conclusione della settima sezione penale, dissentendo rispetto al vaglio giuridico della sua richiesta, il che non costituisce la denunzia di un errore di percezione rilevante ex art. 625-bis cod. proc. pen. Letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente il 15 luglio 2025, con la quale il n ricorrente formula un ulteriore motivo a sostegno del ricorso straordinario (da considerare (n motivo principale anch'esso in quanto proposto nel termine di cui all'art. 625-bis, comma 2 cod. proc. pen.), lamentando che l'ordinanza della settima sezione penale non gli fosse stata notificata. [OSCURATO:PERSONA] che anche questo motivo è inammissibile perché il codice di rito non prevede che la cancelleria debba notificare i provvedimenti emessi alle parti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così
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