CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13438/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che l'unico motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena; che, tuttavia, tale posizione difensiva omette di confrontarsi con la valutazione effettuata dalla Corte d'appello circa la congruità della pena al caso di specie (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), risultando pertanto immune da censure in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0