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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 29837/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11620-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliataope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 785/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 01/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 11620 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]

1. con ordinanza n. 6392/2019 questa Corte ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva condannato l’[OSCURATO:PERSONA] di Messina al risarcimento del danno in favore della Casapollo, liquidato nel 50% delle retribuzioni spettanti a far data dalla mancata assunzione, detratto quanto eventualmente percepito in forza dei contratti a tempo determinato medio temporestipulati tra le parti;

2. la pronuncia rescindente, richiamato il principio secondo cui con l’approvazione della graduatoria si esaurisce l’ambito riservato al procedimento amministrativo ed i comportamenti delle parti vanno valutati alla stregua dei principi civilistici in ordine all’inadempimento delle obbligazioni, ha osservato che nel procedere alla liquidazione equitativa il giudice deve dare conto delle ragioni dell’esercizio del potere discrezionale sicché, nella fattispecie, non poteva la Corte di merito procedere alla contestata liquidazione senza dare conto «dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto»;

3. il giudizio di rinvio è stato definito dalla Corte d’Appello di Catania con la pronuncia qui impugnata che, riassunti i fatti di causa, ha premesso che la potestas iudicandidel giudice del rinvio è diversamente limitata a seconda del tipo di pronuncia cassatoria e, in particolare, qualora quest’ultima abbia rilevato un vizio di motivazione il giudice del merito può valutare ex novo i fatti già acquisiti ed anche altri fatti «la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita sulla base delle direttive impartite dalla decisione di legittimità»;

4. la Corte distrettuale ha, quindi, osservato che il danno non poteva essere ritenuto in re ipsa ed andava provato dalla [OSCURATO:PERSONA] , la quale non aveva assolto all’onere probatorio sulla stessa gravante, tanto più che, occupata con una serie di contratti a tempo determinato, non risultava essere in possesso del requisito della disoccupazione;

5. sulla base delle considerazioni sopra esposte il giudice del rinvio ha rigettato integralmente la domanda risarcitoria, compensando parzialmente, in ragione della soccombenza reciproca, le spese dei diversi gradi del giudizio e ponendo a carico dell’Azienda la metà delle stesse; Ric. 2021 n. 11620 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -3-

6. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali l’[OSCURATO:PERSONA] di Messina ha opposto difese con controricorso;

7. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

8. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo del ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 392, 324,327, 360, 371 c.p.c. e dei principi normativi e giurisprudenziali sulla formazione del giudicato e sui poteri del giudice del rinvio»;

1.1. la ricorrente sostiene che il diritto al risarcimento del danno non poteva essere rimesso in discussione e, pertanto, il giudice del rinvio non poteva ritenere il danno stesso non provato, dovendo provvedere solo alla sua liquidazione, sulla base di un criterio diverso da quello utilizzato nella pronuncia cassata;

1.2. aggiunge che, in assenza di impugnazione incidentale, si era formato giudicato interno sul capo della sentenza relativo al diritto al risarcimento e, pertanto,non poteva la Corte territoriale operare una reformatio in peius in danno della parte, parzialmente soccombente, che aveva proposto il ricorso di cassazione accolto;

2. la seconda censura addebita alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1218, 1223, 1226, 2967 cod. civ. e, richiamato il principio secondo cui in caso di mancata assunzione il risarcimento del danno va liquidato tenendo conto delle differenze retributive che il lavoratore avrebbe percepito se l’amministrazione l’avesse regolarmente assunto, assume che in tal senso il giudice del rinvio avrebbe dovuto pronunciare, atteso che la ricorrente, pur deducendo di avere prestato servizio per la medesima Azienda sulla base di rapporti a tempo determinato, aveva anche rappresentato di non avere svolto attività lavorativa remunerata dal 24 novembre 2013 al 29 giugno 2014;

3. il primo motivo di ricorso è fondato, ma nei soli limiti di seguito precisati; occorre ribadire in premessa l’orientamento già espresso da questa Corte, e richiamato nella pronuncia qui impugnata,secondo cui « i poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento Ric. 2021 n. 11620 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -4- abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre a estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità»(Cass.n. 25877/2020); 3.1.alla terza ipotesi va ricondotta la cassazione con rinvio disposta con l’ordinanza n. 6392/2019,perchè questa Corte, nel cassare la sentenza della Corte d’Appello che aveva equitativamente liquidato il danno in misura pari al 50% delle retribuzioni, detratto l’aliunde perceptum, da un lato ha richiamato i principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento, dall’altro ha rilevato la carenza motivazionale della pronuncia gravata, per non avere indicato le ragioni dell’operato apprezzamento ed i criteri utilizzati per la liquidazione;

3.2. il giudice del rinvio,pertanto, era tenuto, sulla base della pronuncia rescindente, a valutare ex novoi fatti acquisiti e a «dar conto dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso di concreto», sicché non è fondato il primo motivo di ricorso nella parte in cui, con argomentazioni ribadite anche nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., assume che non poteva la Corte distrettuale valorizzare la mancanza di prova del danno e la carenza di allegazioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;

3.3. la censura, invece, merita accoglimento quanto al diverso profilo, specificamente dedotto, della violazione del divieto di reformatio in peius perché, come evidenziato nello storico di lite, la prima pronuncia di appello non aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno ( accolta già dal Tribunale) bensì aveva «in parziale riforma della decisione impugnata» dichiarato il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni da mancata assunzione, determinati in misura pari alla metà dell’ammontare delle Ric. 2021 n. 11620 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -5- retribuzioni non percepite dal 16 maggio 2008 al 1° gennaio 2012, detratto quanto nel frattempo corrisposto in tale periodi in forza dei rapportia tempo determinato;

3.4. questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che« i n caso di cassazione con rinvio di una sentenza, i poteri del giudice di rinvio, in relazione al carattere dispositivo dell'impugnazione, vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice di rinvio non può essere più sfavorevole, nei confronti della parte che abbia impugnato, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame, e non può quindi dare luogo alla sua reformatio in peiusin danno di quest'ultima» ( Cass. n. 1823/2005; Cass. n. 23035/2011 e fra le più recenti Cass. n. 25877/2020);

3.5. quel principio è applicabile alla fattispecie perché non sono condivisibili gli argomenti,sviluppati nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. dalla controricorrente, la quale assume che la pronuncia di condanna emessa all’esito del primo giudizio di appello, in realtà, non poteva essere impugnata per carenza di interesse, in quanto, sulla base del criterio indicato dalla Corte territoriale, nulla era dovuto alla originaria ricorrente;

3.6. infatti,sulla base di questo argomentare, la domanda doveva essere rigettata e non accolta, sia pure parzialmente, e non poteva essere emessa una pronuncia di condanna, sia pure generica,condanna della quale il Giudice d’appello aveva tenuto conto ai fini del regolamento delle spese di lite;

3.7. è stato affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che il convenuto soccombente ha interesse all’impugnazione della condanna generica sia perchè quest’ultima «costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c, sia perché la pronuncia sull'inesistenza del diritto azionato amplia la sfera giuridica del convenuto, eliminando il rischio che egli subisca la condanna specifica al risarcimento dei danni» (Cass. n. 8581/2022);

3.8. è, poi, principio consolidato nella giurisprudenza della Corte l’affermazione secondo cui «ai fini dellacondanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria evalutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato» ( Cass. n. 21326/2018); Ric. 2021 n. 11620 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -6-

3.9. escluso, quindi, che l’Azienda non avesse interesse all’impugnazione e considerato che il rigetto integrale della domanda costituisce una reformatio in peiusrispetto alla pronuncia di accoglimento parziale della stessa, il giudice del rinvio, sulla base dei principi enunciati nei punti che precedono, una volta escluso che il risarcimento del danno potesse essere riconosciuto in misura pari alle retribuzioni non corrisposte, così come richiesto dalla Casapollo, avrebbe dovuto pronunciare nei medesimi termini della prima sentenza d’appello, non impugnata per cassazione dall’Azienda;

4. è, invece, inammissibile il secondo motivo di ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di norme di legge, in realtà, quanto alla durata della disoccupazione, sollecita un accertamento di fatto che diverge da quello compiuto dalla Corte territoriale, incensurabile nel giudizio di legttimità;

4.1. il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, nei limiti fissati dalla normativa processuale succedutasi nel tempo.

Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è, dunque, segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. fra le più recenti Cass.n. 26033/2020; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 24155/2017);

5. in via conclusiva, merita parziale accoglimento il solo primo motivo di ricorso, e, previa cassazione della sentenza impugnata, la causa, sulla base dei principi sopra esposti, può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., nei termini indicati in dispositivo, che discendono dalla doverosa applicazione del divieto di reformatio inpeius;

6. l’accoglimento solo parziale delle originarie domande giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo limitatamente alla metà;

6.1. la quota residua deve essere posta a carico della controricorrente nella misura indicata in dispositivo; Ric. 2021 n. 11620 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -7-

7. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.N. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione e dichiara inammissibile il secondo motivo.

Cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e decidendo nel merito condanna la ASP di Messina al risarcimento dei danni in misura pari alla metà dell’ammontare delle retribuzioni non percepite dalla Casapollo dal 15/5/2008 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], detraendo quanto nel frattempo corrisposto in tale periodo in forza dei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Compensa fra le parti,in ragione della metà,le spese di tutti i gradi di giudizio e condanna la controricorrente al pagamento della quota residua che liquida, quanto ai pr ecedenti gradi , nella misura

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11620-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliataope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 785/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 01/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 11620 sez. ML -ud. 14-06-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. con ordinanza n. 6392/2019 questa Corte ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva condannato l’[OSCURATO:PERSONA] di Messina al risarcimento del danno in favore della Casapollo, liquidato nel 50% delle retribuzioni spettanti a far data dalla mancata assunzione, detratto quanto eventualmente percepito in forza dei contratti a tempo determinato medio temporestipulati tra le parti; 2. la pronuncia rescindente, richiamato il principio secondo cui con l’approvazione della graduatoria si esaurisce l’ambito riservato al procedimento amministrativo ed i comportamenti delle parti vanno valutati alla stregua dei principi civilistici in ordine all’inadempimento delle obbligazioni, ha osservato che nel procedere alla liquidazione equitativa il giudice deve dare conto delle ragioni dell’esercizio del potere discrezionale sicché, nella fattispecie, non poteva la Corte di merito procedere alla contestata liquidazione senza dare conto «dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto»; 3. il giudizio di rinvio è stato definito dalla Corte d’Appello di Catania con la pronuncia qui impugnata che, riassunti i fatti di causa, ha premesso che la potestas iudicandidel giudice del rinvio è diversamente limitata a seconda del tipo di pronuncia cassatoria e, in particolare, qualora quest’ultima abbia rilevato un vizio di motivazione il giudice del merito può valutare ex novo i fatti già acquisiti ed anche altri fatti «la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita sulla base delle direttive impartite dalla decisione di legittimità»; 4. la Corte distrettuale ha, quindi, osservato che il danno non poteva essere ritenuto in re ipsa ed andava provato dalla [OSCURATO:PERSONA] , la quale non aveva assolto all’onere probatorio sulla stessa gravante, tanto più che, occupata con una serie di contratti a tempo determinato, non risultava essere in possesso del requisito della disoccupazione; 5. sulla base delle considerazioni sopra esposte il giudice del rinvio ha rigettato integralmente la domanda risarcitoria, compensando parzialmente, in ragione della soccombenza reciproca, le spese dei diversi gradi del giudizio e ponendo a carico dell’Azienda la metà delle stesse; Ric. 2021 n. 11620 sez. ML -ud. 14-06-2022 -3- 6. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali l’[OSCURATO:PERSONA] di Messina ha opposto difese con controricorso; 7. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 8. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo del ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 392, 324,327, 360, 371 c.p.c. e dei principi normativi e giurisprudenziali sulla formazione del giudicato e sui poteri del giudice del rinvio»; 1.1. la ricorrente sostiene che il diritto al risarcimento del danno non poteva essere rimesso in discussione e, pertanto, il giudice del rinvio non poteva ritenere il danno stesso non provato, dovendo provvedere solo alla sua liquidazione, sulla base di un criterio diverso da quello utilizzato nella pronuncia cassata; 1.2. aggiunge che, in assenza di impugnazione incidentale, si era formato giudicato interno sul capo della sentenza relativo al diritto al risarcimento e, pertanto,non poteva la Corte territoriale operare una reformatio in peius in danno della parte, parzialmente soccombente, che aveva proposto il ricorso di cassazione accolto; 2. la seconda censura addebita alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1218, 1223, 1226, 2967 cod. civ. e, richiamato il principio secondo cui in caso di mancata assunzione il risarcimento del danno va liquidato tenendo conto delle differenze retributive che il lavoratore avrebbe percepito se l’amministrazione l’avesse regolarmente assunto, assume che in tal senso il giudice del rinvio avrebbe dovuto pronunciare, atteso che la ricorrente, pur deducendo di avere prestato servizio per la medesima Azienda sulla base di rapporti a tempo determinato, aveva anche rappresentato di non avere svolto attività lavorativa remunerata dal 24 novembre 2013 al 29 giugno 2014; 3. il primo motivo di ricorso è fondato, ma nei soli limiti di seguito precisati; occorre ribadire in premessa l’orientamento già espresso da questa Corte, e richiamato nella pronuncia qui impugnata,secondo cui « i poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento Ric. 2021 n. 11620 sez. ML -ud. 14-06-2022 -4- abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre a estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità»(Cass.n. 25877/2020); 3.1.alla terza ipotesi va ricondotta la cassazione con rinvio disposta con l’ordinanza n. 6392/2019,perchè questa Corte, nel cassare la sentenza della Corte d’Appello che aveva equitativamente liquidato il danno in misura pari al 50% delle retribuzioni, detratto l’aliunde perceptum, da un lato ha richiamato i principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento, dall’altro ha rilevato la carenza motivazionale della pronuncia gravata, per non avere indicato le ragioni dell’operato apprezzamento ed i criteri utilizzati per la liquidazione; 3.2. il giudice del rinvio,pertanto, era tenuto, sulla base della pronuncia rescindente, a valutare ex novoi fatti acquisiti e a «dar conto dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso di concreto», sicché non è fondato il primo motivo di ricorso nella parte in cui, con argomentazioni ribadite anche nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., assume che non poteva la Corte distrettuale valorizzare la mancanza di prova del danno e la carenza di allegazioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; 3.3. la censura, invece, merita accoglimento quanto al diverso profilo, specificamente dedotto, della violazione del divieto di reformatio in peius perché, come evidenziato nello storico di lite, la prima pronuncia di appello non aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno ( accolta già dal Tribunale) bensì aveva «in parziale riforma della decisione impugnata» dichiarato il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni da mancata assunzione, determinati in misura pari alla metà dell’ammontare delle Ric. 2021 n. 11620 sez. ML -ud. 14-06-2022 -5- retribuzioni non percepite dal 16 maggio 2008 al 1° gennaio 2012, detratto quanto nel frattempo corrisposto in tale periodi in forza dei rapportia tempo determinato; 3.4. questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che« i n caso di cassazione con rinvio di una sentenza, i poteri del giudice di rinvio, in relazione al carattere dispositivo dell'impugnazione, vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice di rinvio non può essere più sfavorevole, nei confronti della parte che abbia impugnato, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame, e non può quindi dare luogo alla sua reformatio in peiusin danno di quest'ultima» ( Cass. n. 1823/2005; Cass. n. 23035/2011 e fra le più recenti Cass. n. 25877/2020); 3.5. quel principio è applicabile alla fattispecie perché non sono condivisibili gli argomenti,sviluppati nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. dalla controricorrente, la quale assume che la pronuncia di condanna emessa all’esito del primo giudizio di appello, in realtà, non poteva essere impugnata per carenza di interesse, in quanto, sulla base del criterio indicato dalla Corte territoriale, nulla era dovuto alla originaria ricorrente; 3.6. infatti,sulla base di questo argomentare, la domanda doveva essere rigettata e non accolta, sia pure parzialmente, e non poteva essere emessa una pronuncia di condanna, sia pure generica,condanna della quale il Giudice d’appello aveva tenuto conto ai fini del regolamento delle spese di lite; 3.7. è stato affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che il convenuto soccombente ha interesse all’impugnazione della condanna generica sia perchè quest’ultima «costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c, sia perché la pronuncia sull'inesistenza del diritto azionato amplia la sfera giuridica del convenuto, eliminando il rischio che egli subisca la condanna specifica al risarcimento dei danni» (Cass. n. 8581/2022); 3.8. è, poi, principio consolidato nella giurisprudenza della Corte l’affermazione secondo cui «ai fini dellacondanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria evalutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato» ( Cass. n. 21326/2018); Ric. 2021 n. 11620 sez. ML -ud. 14-06-2022 -6- 3.9. escluso, quindi, che l’Azienda non avesse interesse all’impugnazione e considerato che il rigetto integrale della domanda costituisce una reformatio in peiusrispetto alla pronuncia di accoglimento parziale della stessa, il giudice del rinvio, sulla base dei principi enunciati nei punti che precedono, una volta escluso che il risarcimento del danno potesse essere riconosciuto in misura pari alle retribuzioni non corrisposte, così come richiesto dalla Casapollo, avrebbe dovuto pronunciare nei medesimi termini della prima sentenza d’appello, non impugnata per cassazione dall’Azienda; 4. è, invece, inammissibile il secondo motivo di ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di norme di legge, in realtà, quanto alla durata della disoccupazione, sollecita un accertamento di fatto che diverge da quello compiuto dalla Corte territoriale, incensurabile nel giudizio di legttimità; 4.1. il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, nei limiti fissati dalla normativa processuale succedutasi nel tempo. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è, dunque, segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. fra le più recenti Cass.n. 26033/2020; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 24155/2017); 5. in via conclusiva, merita parziale accoglimento il solo primo motivo di ricorso, e, previa cassazione della sentenza impugnata, la causa, sulla base dei principi sopra esposti, può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., nei termini indicati in dispositivo, che discendono dalla doverosa applicazione del divieto di reformatio inpeius; 6. l’accoglimento solo parziale delle originarie domande giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo limitatamente alla metà; 6.1. la quota residua deve essere posta a carico della controricorrente nella misura indicata in dispositivo; Ric. 2021 n. 11620 sez. ML -ud. 14-06-2022 -7- 7. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.N. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione e dichiara inammissibile il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e decidendo nel merito condanna la ASP di Messina al risarcimento dei danni in misura pari alla metà dell’ammontare delle retribuzioni non percepite dalla Casapollo dal 15/5/2008 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], detraendo quanto nel frattempo corrisposto in tale periodo in forza dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Compensa fra le parti,in ragione della metà,le spese di tutti i gradi di giudizio e condanna la controricorrente al pagamento della quota residua che liquida, quanto ai pr ecedenti gradi , nella misura
Sentenza Cassazione n. 29837/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris