CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12560/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Mutti dr. Roberto C., rappresentato e difeso dall’avv.– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del direttore generale elegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anchedisgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MariaDaniela Cogo.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 288/2025,pubblicata il 14/4/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/4/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 21002/2025Numero sezionale 1036/2026Numero di raccolta generale 12560/2026Data pubblicazione 04/05/2026Rilevato che:1. Nelle date 13/01/2021, 11/02/2021, 18/03/2021 e 22/4/2021, RobertoMutti propose opposizione avverso trentuno ordinanze-ingiunzione emessedalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del medesimo e della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. diMutti dr. Roberto C., quale obbligata in solido, per l'importo complessivodi euro 186.000,00, perché questi, nella sua qualità di rappresentantelegale di impresa autorizzata sia all'esercizio di farmacia per i locali siti inAlessandria, [OSCURATO:PERSONA], n. 36, sia alla distribuzione all'ingrosso dimedicinali per uso umano per i locali siti in [OSCURATO:PERSONA] d'Asti, viaIndustria, n. 38, aveva consentito che l'approvvigionamento deimedicinali destinati alla distribuzione all'ingrosso e il loro primo stoccaggioavvenissero presso i locali siti in Alessandria, [OSCURATO:PERSONA], n. 36, consuccessivi trasferimenti interni presso i locali siti in [OSCURATO:PERSONA] d'Asti,via Industria, n. 38, e perché aveva, pertanto, operato come grossistaprivo di autorizzazione, avendo, di fatto, trasferito le partite di medicinalidal magazzino della stessa farmacia al magazzino della distribuzioneall'ingrosso.Costituitasi in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] domandò la conferma del contenuto delleordinanze-ingiunzione.Riuniti i procedimenti con provvedimento del 24/09/2021, il Tribunale diAlessandria, con sentenza n. 674/2022, pubblicata il 15/09/2022, accolseil ricorso e annullò le 31 ordinanze-ingiunzione, compensando le spese dilite.Il giudizio di gravame, instaurato dalla [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], si concluse,nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 288/2025 del01/04/2025, con la quale la Corte d'Appello di Torino, in parzialeaccoglimento dell'appello, rideterminò la sanzione in complessivi euro4.500,00 per ciascuna delle ordinanze impugnate, condannando RobertoMuti in proprio e in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA].n.c. di Mutti dr. Roberto C., alle spese di lite.Numero registro generale 21002/2025Numero sezionale 1036/2026Numero di raccolta generale 12560/2026Data pubblicazione 04/05/2026Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che la condottacontestata andasse sussunta nell’art. 100, comma 1, d.lgs. m. 219 del2006, che il primo stoccaggio di medicinali destinati alla distribuzioneall’ingrosso presso il locali della farmacia con successivi trasferimentiinterni presso quelli della distribuzione all’ingrosso fosse avvenuta inassenza di autorizzazione, richiedendo tale attività il possesso e l’effettivoutilizzo del codice univoco identificativo al fine di individuare i soggettilegittimati a operare, che le due attività (di farmacista e grossista dimedicinali) andassero tenute distinte, anche quando svolte da un’unicapersona, e che non sussistessero gli elementi per l’applicazionedell’esimente.2. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Mutti dr. Roberto C.,propone ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi. La AziendaSanitaria Locale AL si difende con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 1 leggen. 689 del 1981, con riferimento agli artt. 100, 147 e 148 d.lgs. n. 219 del2006, relativamente all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere igiudici di merito ritenuto che l’attività del ricorrente fosse stata esercitatain assenza di autorizzazione e che fosse legittima la sanzioneamministrativa comminata, ipotizzando una fattispecie diversa da quellaprescritta dalla norma che la prevedeva, posto che la coesistenza di dueautorizzazioni in capo al medesimo soggetto escludeva sia la violazione delprimo comma dell’art. 100, sia la violazione di altre disposizioni del titoloVII, mentre le ASL piemontesi in certi casi si riferivano all’art. 100 e inaltri all’art. 104.Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 1 dellalegge n. 689 del 1981, con riferimento agli artt. 100, 104, 105, 147 e 148Numero registro generale 21002/2025Numero sezionale 1036/2026Numero di raccolta generale 12560/2026Data pubblicazione 04/05/2026del d.lgs. n.219 del 2006; la falsa applicazione degli artt. 122 e 123 T.U.leggi sanitarie n. 1265/1934, degli artt. 34 e 46 r.d. n. 1706/1938 edell’art. 28 della legge n. 833 del 1978; la violazione dei canoniinterpretativi imposti dall’art. 1, comma 2, d.l. n. 1 del 2012 (legge n. 27del 2012) e il contrasto con l’art. 1 n. 17 e l’art. 80 della direttiva2001/83CE, come interpretati dalla Corte di Giustizia con la sentenza 21settembre 2023, in causa 47/22, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3), c.p.c., perché la Corte di merito aveva interpretato la normativa inmateria in difformità dai principi liberistici sanciti dall’art. 1, comma 2, deld.l. n. 1 del 2012, in quanto aveva personificato arbitrariamente le duedato dal divieto di erogare medicinali al pubblico fuori dalla farmacia, cherilevava la sola tracciatura delle eventuali movimentazioni fisiche difarmaci da un magazzino a un altro e che la stessa Corte di Giustizia,interpretando con la sentenza del 21/9/2023, in causa 47/22, l’art. 80,primo comma, lett. b), della direttiva 2001/83/CE, aveva sostanzialmenteavvallato quanto detto.Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 1 dellalegge n. 689 del 1981, con riferimento all’art. 5 bis del d.lgs. n. 540 del1992, e la violazione dell’art. 5 della legge n. 2248/1865, All. E, conriferimento all’art. 3 del d.m. 15 luglio 2004, relativamente all’art. 360,primo comma, nn. 3) e 5), c.p.c., per avere i giudici di merito ritenuto chel’attribuzione di due codici univoci distinti al farmacista/grossistaidentificasse due distinte attività separate e non integrabili verticalmente,potendo le movimentazioni provenire soltanto dal magazzino grossista aquello farmacia e non viceversa, senza tener conto del fatto che lacodificazione delle attività di cui all’art. 3 d.m. 15 luglio 2014 nonconsiderava, anche per la risalenza nel tempo, la nuova figura delfarmacista/grossista creata dalla legislazione successiva e imponeva perNumero registro generale 21002/2025Numero sezionale 1036/2026Numero di raccolta generale 12560/2026Data pubblicazione 04/05/2026questo la ricezione di due codici, senza che potesse farsi discendere dauna siffatta circostanza la presenza di due soggetti diversi.Il tre motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi,sono infondati.L’art. 100 (Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali) deldecreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva2001/83/CE [e successive direttive di modifica] relativa ad un codicecomunitario concernente i medicinali per uso umano [, nonché delladirettiva 2003/94/CE]), inserito nel Titolo VIII (Distribuzione all'ingrosso ebrokeraggio di medicinali, nonché distribuzione di sostanze attive), aicommi 1 e 1-bis, prescrive: “1. La distribuzione all'ingrosso di medicinali èsubordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla regione o dallaprovincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuatedalla legislazione delle regioni o delle province autonome. Taleautorizzazione precisa per quali locali, stabiliti sul loro territorio, è valida.1-bis. I farmacisti e le società di farmacisti, titolari di farmacia ai sensidell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché le società chegestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di distribuzioneall'ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni del presentetitolo. Parimenti le società che svolgono attività di distribuzioneall'ingrosso di medicinali possono svolgere attività di vendita al pubblico dimedicinali attraverso la gestione di farmacie comunali”.L’art. 147 (Sanzioni penali) del d.lgs. n. 219 del 2006, al comma 4,stabilisce: “4. - Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che inizial'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali senza munirsidell'autorizzazione di cui all'articolo 100, ovvero la prosegue malgrado larevoca o la sospensione dell'autorizzazione stessa, è punito con l'arrestoda sei mesi ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a centomilaeuro. Tali pene si applicano anche a chi prosegue l'attività autorizzatasenza disporre della persona responsabile di cui all'articolo 101”.Numero registro generale 21002/2025Numero sezionale 1036/2026Numero di raccolta generale 12560/2026Data pubblicazione 04/05/2026L’art. 148 (Sanzioni amministrative) del d.lgs. n. 219 del 2006, al comma13, dispone: “13. Chiunque viola le disposizioni del titolo VII diverse daquelle previste al comma 4 dell'articolo 147 soggiace alla sanzioneamministrativa da tremila euro a diciottomila euro, senza pregiudizio dellesanzioni penali eventualmente applicabili”.Il comma 13 dell’art. 148, per la violazione delle “disposizioni del titoloVII”, non reca, dunque, la clausola di riserva penale “salvo che il fattocostituisca reato”, adoperata in altri commi del medesimo art. 148, e anziprecisa “senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili”,specificando, tuttavia, di sanzionare amministrativamente le condottediverse da quelle di rilevanza penale previste al comma 4 dell’art. 147.Non si pone, comunque, nella specie, per quanto rappresentato dalleparti, alcun profilo di compatibilità tra il cumulo delle sanzioniamministrativa e penale e il divieto del ne bis in idem.Il comma 1-bis dell’art. 100 del d.lgs. n. 219 del 2006, come giàconsiderato, ha ammesso i farmacisti e le società di farmacisti titolari difarmacia a svolgere attività di distribuzione all’ingrosso dei medicinali, mapur sempre nel rispetto delle disposizioni del titolo VII. Il comma 1 delmedesimo art. 100 subordina, invero, la distribuzione all’ingrosso dimedicinali al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalla regione o dallaprovincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti. Gli artt. 101 eseguenti precisano, poi, i requisiti occorrenti richiesti per l’ottenimentodell’autorizzazione, la procedura di autorizzazione e le ispezioni previste,gli obblighi e le facoltà del titolare dell’autorizzazione alla distribuzioneall’ingrosso dei medicinali, le dotazioni minime e le modalità di fornituradei medicinali, le formalità di individuazione dei canali di distribuzione deimedicinali. In particolare, l’art. 104 disciplina gli obblighi e le facoltà deltitolare dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali,anche quanto all’approvvigionamento e alla fornitura dei medicinaliunicamente da/a persone o società che possiedono esse stesseNumero registro generale 21002/2025Numero sezionale 1036/2026Numero di raccolta generale 12560/2026Data pubblicazione 04/05/2026l’autorizzazione, nonché all’osservanza dei principi e delle linee guida inmateria di buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al decretodel Ministro della sanità in data 6 luglio 1999; l’art. 105 regola le dotazioniminime e la fornitura dei medicinali, stabilendo i tempi massimi diconsegna alle farmacie e gli obblighi del titolare di Autorizzazioneall’Immissione in Commercio.Le disposizioni sopra richiamate ricalcano in buona parte la direttiva2001/83/CE (e successive modificazioni), relativa al codice comunitarioconcernente i medicinali per uso umano, di cui il ridetto d.lgs. costituisceadottare tutte le misure idonee a garantire che la distribuzione all’ingrossodi medicinali sia subordinata al possesso di un’autorizzazione a esercitarel’attività di grossista di medicinali, purché sussistano tutti i requisiti dettatidall’art. 79 (su idoneità locali, presenza di persone qualificate, rispettodegli obblighi di cui all’art. 80 ecc.), così come per le persone cheforniscono medicinali al pubblico, attività queste due che richiedonodistinte autorizzazioni.La suddetta direttiva, che ha inteso armonizzare, con gli articoli da 79 a82, i requisiti minimi che devono essere soddisfatti dai richiedenti e daititolari dell’autorizzazione di distribuzione all’ingrosso di medicinali(sentenza del 28 giugno 2012, Caronna, C-7/11, EU:C:2012:396, punto44), e la stessa legge di attuazione, rispondono alla finalità sia di garantireil servizio pubblico, assicurando la permanenza di un assortimento dimedicinali sufficiente a rispondere con la massima tempestività alleesigenze del rispettivo territorio, di tutelare la sanità pubblica e dieliminare gli ostacoli agli scambi di medicinali nell’Unione, sia di esercitareil controllo su tutta la catena di distribuzione dei medicinali, per larealizzazione dei quali la Corte di Giustizia ha dichiarato che i requisitiminimi per lo svolgimento di tale attività devono essere soddisfatti inmodo effettivo e uniforme in tutti gli Stati membri (v., in tal senso, CGUENumero registro generale 21002/2025Numero sezionale 1036/2026Numero di raccolta generale 12560/2026Data pubblicazione 04/05/2026sentenza del 28 giugno 2012, Caronna, C-7/11, EU:C:2012:396, punto48; id sentenza del 21 settembre 2023, Apotheke B. contro [OSCURATO:PERSONA] im Gesundheitswesen, BASG, in C-47/22, punto 29, citatanella sentenza impugnata).È allora evidente che, se queste sono le esigenze sottese alla direttiva e, aricaduta, al d.lgs. n. 219 del 2006, che ne costituisce attuazione, i requisitiche consentono il rilascio dell’autorizzazione alla vendita all’ingrosso dimedicinali e di quella al dettaglio hanno una valenza sostanziale, in quantovolti al raggiungimento del duplice obiettivo di realizzare le finalitàperseguite di tutela della salute pubblica e, al contempo, di agevolarel’obbligo, imposto agli Stati membri, di controllare che i destinatari dellerispettive autorizzazioni soddisfino, in modo effettivo e uniforme in tutti gliStati membri, i presupposti richiesti per il loro rilascio anche durante lavigenza delle stesse (in questi termini in questi termini CGUE sentenza del28 giugno 2012, Caronna, C-7/11, punti 45-48, e CGUE sentenza del 21settembre 2023, Apotheke B. contro [OSCURATO:PERSONA] für Sicherheit imGesundheitswesen, BASG, in C-47/22, punti 24-32).Da ciò consegue che le due attività, quella all’ingrosso e quella aldettaglio, devono necessariamente rimanere distinte, senza alcunacommistione tra l’una e l’altra, ancorché svolte dal medesimo soggetto (siveda sul punto anche Consiglio di Stato, il quale nella sentenza n.02177/2018 del 13/9/2018, ha sostenuto che il parere del Ministero dellaSalute, inserito in questo contesto normativo, è volto a garantire latracciabilità dei farmaci e a evitare fenomeni distorsivi della concorrenza ela vendita su mercati paralleli in danno dell’Erario pubblico e della salutepubblica e che la necessità di codici differenti per le due attività èpreordinata ad assicurare la tracciabilità dei farmaci, senza avere lafinalità di limitazione o divieto dell’attività di commercializzazione).Pertanto, pur essendo consentito ai farmacisti e alle società di farmacistititolari di farmacia di vendere all’ingrosso i medicinali, va comunqueNumero registro generale 21002/2025Numero sezionale 1036/2026Numero di raccolta generale 12560/2026Data pubblicazione 04/05/2026assicurata la tracciabilità dei farmaci, in maniera da evitare fenomenidistorsivi della concorrenza e la vendita su mercati paralleli in dannodell’Erario e della salute pubblica, finalità questa alla quale è funzionale lanecessità di codici differenti per lo svolgimento delle diverse attività divendita al dettaglio e di vendita all’ingrosso anche ove si tratti, come nelcaso in esame, di passaggi tra magazzini di strutture gestite dal medesimofarmacista.Inoltre, la stessa necessaria distinzione tra le due attività soddisfa altresìl'esigenza di evitare un pregiudizio, valutato dal legislatore ex ante,all'esercizio delle attività di controllo da parte degli organi all'uopopreposti, sicché la sua violazione può ritenersi sussistente anche quandol'inosservanza degli adempimenti non abbia in concreto inciso sulle attivitàdi verifica che, come detto, gli Stati sono tenuti a svolgere durante tutto ilperiodo di vigenza delle autorizzazioni, rimanendo nella disponibilitàdell’amministrazione pubblica, come chiarito dal TAR Lazio con la sentenzan. 11240 del 2016, la necessità di tracciare i flussi dei farmaci anche tramagazzini di strutture gestite da un unico professionista.Né può obiettarsi che detta esigenza di trasparenza delle operazioni possaarrecare una indebita limitazione dell’attività di commercializzazione (cosìConsiglio di Stato sez. III, 21 settembre 2018, n. 5486). Pertanto,i medicinali acquistati dalla farmacia, utilizzando il codice univoco diidentificazione per la vendita al dettaglio, possono essere venduti soltantoal pubblico degli utilizzatori finali, e non anche a distributori all’ingrosso, evanno conservati nei magazzini della farmacia. Nella stessa ottica, non èconsentito “l’approvvigionamento e lo stoccaggio presso la farmacia stessa- e, quindi, non nel magazzino destinato al commercio all’ingrosso - dimedicinali destinati alla vendita all’ingrosso”.Tale interpretazione degli artt. 100 e seguenti del d.lgs. n. 219 del 2006risulta altresì conforme ai principi dettati nella sentenza della Corte digiustizia UE, seconda sezione, 28 giugno 2012, causa C-7/11, quanto alNumero registro generale 21002/2025Numero sezionale 1036/2026Numero di raccolta generale 12560/2026Data pubblicazione 04/05/2026significato da attribuire all’articolo 77, paragrafo 2, della direttiva2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre2001, nel senso che il farmacista, il quale svolga anche un’attività digrossista di medicinali, è tenuto a munirsi di un’autorizzazione didistribuzione all’ingrosso di medicinali e deve soddisfare tutti i requisitiimposti ai richiedenti e ai titolari dell’autorizzazione di distribuzioneall’ingrosso di medicinali in forza degli articoli 79-82 della direttiva2001/83, come modificata dalla direttiva 2009/120.A identiche conclusioni conduce la sentenza della Corte di giustizia UE,quinta sezione, 21 settembre 2023, causa C-47/22, secondo cui l’articolo80, primo comma, lettera b), della direttiva 2001/83/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codicecomunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalladirettiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno2011, deve essere interpretato nel senso che: una persona titolare diun’autorizzazione di distribuzione all’ingrosso di medicinali non puòprocurarsi medicinali da altre persone che, in forza della normativanazionale, sono autorizzate o abilitate a fornire medicinali al pubblico, mache non sono a loro volta titolari di una siffatta autorizzazione didistribuzione né sono esentate dall’obbligo di ottenere detta autorizzazioneai sensi dell’articolo 77, paragrafo 3, della direttiva 2001/83, comemodificata, anche se l’approvvigionamento abbia luogo solo su scalaridotta, o se i medicinali così acquisiti sono destinati alla rivendita solo apersone autorizzate o abilitate a fornire medicinali al pubblico o a personeche sono a loro volta titolari di un’autorizzazione di distribuzioneall’ingrosso. Tale sentenza ha chiarito, dunque, quali siano le modalitàobbligatorie dell’approvvigionamento dei medicinali da parte del grossista,nonché ribadito a tal fine la diversità delle caratteristiche della vendita aldettaglio dei medicinali e dalla loro distribuzione all’ingrosso.Numero registro generale 21002/2025Numero sezionale 1036/2026Numero di raccolta generale 12560/2026Data pubblicazione 04/05/2026Deriva da quanto detto l’infondatezza delle censure e la correttezza delragionamento decisorio della Corte d’Appello, la quale, partendo dallafinalità perseguita dal d.lgs. e dalla Direttiva, ossia quella di tutelare lasalute e la sanità pubblica, ha ritenuto che le due attività, di venditaall’ingrosso e al dettaglio, debbano rimanere distinte e che l’eventualecommistione tra le due, mediante passaggi di merce dal magazzino dellafarmacia a quello all’ingrosso, non avrebbe garantito appieno latrasparenza nella tracciabilità del percorso dei farmaci, ricostruibilesoltanto attraverso verifiche contabili specifiche, oltre a non assicurare lealtre finalità perseguite di evitare intenti speculativi, garantirel’approvvigionamento da parte dei grossisti ed evitare la riduzione delladisponibilità diretta di farmaci per il dettaglio.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 1 e14 della legge n. 689 del 1981, con riferimento all’art. 360, primo comma,n. 3), c.p.c., per avere i giudici di merito violato il principio di correlazionetra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione, in quanto, perlegittimare la stessa, avevano aggiunto alla fattispecie il dolo specifico delconseguimento di indebiti vantaggi.Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi dellasentenza impugnata, la quale affronta anche la questione dei vantaggiderivanti al ricorrente dalla condotta posta in essere (ossia lo sfruttamentodi tempi di consegna maggiormente rapidi e la sottrazione di medicinalialla dispensazione locale) come mera argomentazione ultronea eaggiuntiva alle considerazioni sostanziali che, come detto al punto cheprecede, devono in questa sede condividersi.3. Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta, infine, la violazione dell’art.3 della legge n. 689 del 1981, in relazione all’art. 360, primo comma, nn.3) e 5), c.p.c., per avere i giudici di merito omesso di applicare l'esimenteconsistente nell'errore di fatto e di esaminare il fatto decisivo, oggetto didiscussione, consistente della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito inNumero registro generale 21002/2025Numero sezionale 1036/2026Numero di raccolta generale 12560/2026Data pubblicazione 04/05/2026buona fede, avendo fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità pergarantire sempre la disponibilità di farmaci e la tracciabilità degli stessi,tant’è che nessuna contestazione analoga gli era mai stata mossa.Il motivo è infondato.In tema di violazioni amministrative, poiché, ai sensi dell'art. 3 della legge24 novembre 1981, n. 689, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecitoè sufficiente la semplice colpa, l'errore sulla liceità della relativa condotta,correntemente indicato come "buona fede", può rilevare in termini diesclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avvieneper la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quandoesso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo,estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo a ingenerare in lui la convinzionedella sopra riferita liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore siastato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessunrimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole,non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinariadiligenza (Cass., Sez. L, 12/7/2010, n. 16320; Cass., Sez. 6-2,2/10/2015, n. 19759; Cass., Sez. 2, 17/12/2019, n. 33441).Nella specie, i giudici di merito hanno escluso l’applicazione dell’esimentein questione in quanto non era stata provata l’inevitabilità dell’errore, néerano stati depositati i documenti relativi ai precedenti controlli dei N.A.S.,senza che rilevi il fatto che il ricorrente avesse fatto tutto ciò che era nellesue possibilità per garantire sempre la disponibilità di farmaci e latracciabilità degli stessi, dovendo applicarsi alla specie il principio di dirittoindicato nel precedente punto 1, secondo cui il pregiudizio all’attività dicontrollo va valutato ex ante e sussiste anche quando questo sia resoanche soltanto più difficile a causa dell’illecito commesso.In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico delricorrente.Numero registro generale 21002/2025Numero sezionale 1036/2026Numero di raccolta generale 12560/2026Data pubblicazione 04/05/2026Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.100,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/4/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso