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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 40474/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna; avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna, in composizione mon ocra .ica, del 07/03/2024; nell'ambito del procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/01/1996; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento c n dr vio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 41.4 cci proc. pen., il Tribunale di Ravenna ha applicato - su richiesta delle par i - a [OSCURATO:PERSONA] (imputato dei reati di cui agli artt. 2 e 76, comma 3, d.lgs. 159/2011, commessi in Ravenna il 31 agosto 2022 ed il 15 settembre 2022) la penrE di euro 400,00 di ammenda, in aumento a titolo di continuazione rispetti' alla pena di euro 1.125,00 di ammenda come determinata con il decreto penai di condanna n.86/2023 emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello steso Tribunale in data 26 gennaio 2023 (esecutivo il 19 aprile 2023) nei confronti lel m :desirno imputato e, per l'affetto, ha rideterminato la pena complessivamente irrnata in euro 1.525,00 di ammenda, con il beneficio della sospensione condiziomile.

2. Avverso tale sentenza di patteggiamento il Procuratore gene'ale resso la Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione aFfidat) ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. tt . c d. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorrente lamenta, in sostanza, la illegalità della pena applicata in continuazione con la sentenza in oggetto rispetto al rapporto di convers ione tra giorni di detenzione e pena pecuniaria (prima del d.lgs. 150/2022 f ssatc in euro 75 per giorno di detenzione e poi, dall'art. 56-quater del citato decreto le osjislativo in una somma variabile tra 5 e 2.500 euro per ciascun giorno), n priche il fatto che sia stata disposta la sospensione condizionale della pen nonostante l'espresso divieto contenuto nell'art. 61-bis

I. 689/81 nella ip tesi di pene sostitutive. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2.Anzitutto, esso risulta ammissibile perché proposto per uno d i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; come noto, in base al uovo testo di tale norma, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, il pubblici ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o de la misura di sicurezza.

3. Ciò posto si rileva che il Tribunale di Ravenna ha applicato, nel a fat :ispecie, due discipline diverse; infatti, ha convertito la pena sulla base di qu a nto previsto dall'art. 56-quater della 1.689/81 introdotto con il d.lgs. 150/2022 (c.d,, riforma Cartabia), ma poi 114T la ha sospesa condizionalmente , nonostante l'E spresso divieto previsto al riguardo dall'art. 61-bis 1.689/81, anche esso introdotto con la riforma sopra indicata.

La sospensione condizionale della pena deve quindi ritenersi illagale proprio in quanto disposta sebbene la disposizione sopra richiamata non lo consenta; al riguardo va ricordato che - per principio generale - non cc) lsentita l'applicazione simultanea di disposizioni introdotte con il d.lgs. 1 ;0/21:22 e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggior convenienza p 9- l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina (vedi n fai tispecie assimilabile Sez. 5, n. 26801 del 17/04/2014, Rv. 260228 - 01).

4. Per tali considerazioni la sentenza impugnata deve essere an iullat 1, senza rinvio, in modo che le parti possano essere messe in condizione ali rinegoziare l'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. su corrette basi giuridiche (Sez.

U, r. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247841), dovendo in mancanza il giudizio proseguire nelle forme ordinarie.

Infatti, in tema di patteggiamento l'illegali .à de la pena (compresa la sospensione condizionale) rende invalido l'accorda su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice, comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza che l'abbia recepito, con esclusione della procE dura di rettificazione dell'errore materiale (Sez. 6, n. 44498 del 16/10/2019, P( rdicaro, Rv. 277382).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmett rsi li atti al Tribunale di Ravenna per l'ulteriore corso.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna; avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna, in composizione mon ocra .ica, del 07/03/2024; nell'ambito del procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/01/1996; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento c n dr vio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 41.4 cci proc. pen., il Tribunale di Ravenna ha applicato - su richiesta delle par i - a [OSCURATO:PERSONA] (imputato dei reati di cui agli artt. 2 e 76, comma 3, d.lgs. 159/2011, commessi in Ravenna il 31 agosto 2022 ed il 15 settembre 2022) la penrE di euro 400,00 di ammenda, in aumento a titolo di continuazione rispetti' alla pena di euro 1.125,00 di ammenda come determinata con il decreto penai di condanna n.86/2023 emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello steso Tribunale in data 26 gennaio 2023 (esecutivo il 19 aprile 2023) nei confronti lel m :desirno imputato e, per l'affetto, ha rideterminato la pena complessivamente irrnata in euro 1.525,00 di ammenda, con il beneficio della sospensione condiziomile. 2. Avverso tale sentenza di patteggiamento il Procuratore gene'ale resso la Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione aFfidat) ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. tt . c d. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorrente lamenta, in sostanza, la illegalità della pena applicata in continuazione con la sentenza in oggetto rispetto al rapporto di convers ione tra giorni di detenzione e pena pecuniaria (prima del d.lgs. 150/2022 f ssatc in euro 75 per giorno di detenzione e poi, dall'art. 56-quater del citato decreto le osjislativo in una somma variabile tra 5 e 2.500 euro per ciascun giorno), n priche il fatto che sia stata disposta la sospensione condizionale della pen nonostante l'espresso divieto contenuto nell'art. 61-bis I. 689/81 nella ip tesi di pene sostitutive. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2.Anzitutto, esso risulta ammissibile perché proposto per uno d i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; come noto, in base al uovo testo di tale norma, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, il pubblici ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o de la misura di sicurezza. 3. Ciò posto si rileva che il Tribunale di Ravenna ha applicato, nel a fat :ispecie, due discipline diverse; infatti, ha convertito la pena sulla base di qu a nto previsto dall'art. 56-quater della 1.689/81 introdotto con il d.lgs. 150/2022 (c.d,, riforma Cartabia), ma poi 114T la ha sospesa condizionalmente , nonostante l'E spresso divieto previsto al riguardo dall'art. 61-bis 1.689/81, anche esso introdotto con la riforma sopra indicata. La sospensione condizionale della pena deve quindi ritenersi illagale proprio in quanto disposta sebbene la disposizione sopra richiamata non lo consenta; al riguardo va ricordato che - per principio generale - non cc) lsentita l'applicazione simultanea di disposizioni introdotte con il d.lgs. 1 ;0/21:22 e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggior convenienza p 9- l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina (vedi n fai tispecie assimilabile Sez. 5, n. 26801 del 17/04/2014, Rv. 260228 - 01). 4. Per tali considerazioni la sentenza impugnata deve essere an iullat 1, senza rinvio, in modo che le parti possano essere messe in condizione ali rinegoziare l'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. su corrette basi giuridiche (Sez. U, r. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247841), dovendo in mancanza il giudizio proseguire nelle forme ordinarie. Infatti, in tema di patteggiamento l'illegali .à de la pena (compresa la sospensione condizionale) rende invalido l'accorda su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice, comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza che l'abbia recepito, con esclusione della procE dura di rettificazione dell'errore materiale (Sez. 6, n. 44498 del 16/10/2019, P( rdicaro, Rv. 277382). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmett rsi li atti al Tribunale di Ravenna per l'ulteriore corso. C
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