CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 1968
Cassazione n. 06521/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 6 giugno 2025, il Tribunale di Catanzaro ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. per particolare tenuità del fatto. L’imputato, dipendente del Patronato SIAS, era accusato di essersi introdotto abusivamente nel sistema informatico dell’Inps, avvalendosi delle credenziali personali di accesso, e di aver controllato 75 posizioni contributive anagrafiche, senza la preventiva autorizzazione. 2. Avverso tale sentenza il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione, nonché la violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen. Il ricorrente, premessa la inappellabilità della sentenza trattandosi di pronuncia di proscioglimento per reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., rileva il difetto assoluto della motivazione ovvero il carattere apparente della stessa in quanto riferita a fatti radicalmente diversi rispetto a quelli oggetto di contestazione. Essa, invero, fa riferimento all’importo dell’omesso versamento del contributo unificato, nonché «al valore della merce trovata nel borsone», e perciò a condotte materiali del tutto estranee a quelle oggetto di contestazione. Sotto un secondo profilo il ricorrente sostiene che non vi sarebbero i presupposti della causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen., difettando il criterio della non abitualità del comportamento, atteso che all’imputato è stato contestato di aver commesso una pluralità di accessi abusivi al sistema informatico dell’INPS nell’arco di 25 giorni. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. 2. Deve, innanzitutto, rilevarsi che, successivamente alla proposizione del ricorso (in data 10 luglio 2025), è intervenuta l’estinzione del reato contestato all’imputato per prescrizione. Invero, il tempo necessario a prescrivere il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter cod. pen.), punito con la reclusione fino a tre anni, è pari a sei anni, cui vanno aggiunti l’aumento di un quarto, ove si sia verificato un fatto interruttivo, e gli eventuali periodi computabili a titolo di sospensione. Nella specie, l’ultima condotta contestata risulta commessa il 10 febbraio 2018; sono rilevabili vicende interruttive, e l’unico periodo di sospensione computabile, riferito al rinvio disposto all’udienza del 9 ottobre 2024 per legittimo impedimento del difensore dell’udienza, è pari a 60 giorni. Non vengono in rilievo gli ulteriori periodi di sospensione previsti dall’art. 159, comma secondo, legge n. 103 del 2017 ─applicabile ratione temporis(cfr. Sez. U, n. 20989 del 12712/2024, dep. 2025, Polichetti) ─ in quanto si è in presenza di una pronuncia assolutoria. Il tempo necessario a prescrivere, quindi, deve ritenersi maturatoper l’ultima condotta, in ordine temporale, alla data del 9ottobre 2025 e in date anteriori per tutti le precedenti condotte. 3. Si pone pertanto la questione del permanere dell’interesse del Pubblico ministero all’impugnazione. Nella giurisprudenza di legittimità è senza dubbio maggioritario l’orientamento per cui è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero deduca carenze nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula “perché il fatto non sussiste”, nel caso in cui sia intervenuta, nelle more del giudizio di legittimità, la causa estintiva della prescrizione del reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. 5, n. 26147 del 07/05/2024, P., Rv. 286575 –01; Sez. 2, n. 40373 del 27/09/2023, Pantano, Rv. 285254 –01; Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Briguglio, Rv. 275651; Sez. 1, n. 2209 del 10/01/2018, P.g. in proc. conti e altri, Rv. 272367 -01), ossia diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 38955 del 30/09/2025, Pg, Rv. 289010 –01). 3.3. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito a questo orientamento, soprattutto considerata la peculiarità della sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., la quale, comunque, accerta la sussistenza del fatto-reato e la riconducibilità dello stesso all’imputato, situazione maggiormente rispondente all’interesse dell’accusa rispetto a quella derivante da una mera declaratoria di prescrizione che farebbe perdere alla decisione la valenza appena ricordata. Invero si deve al riguardo sottolineare che nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza, ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 -01). Il requisito dell’interesse a impugnare deve perciò configurarsi in termini di immediatezza, concretezza e attualità e deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, sia al momento della sua decisione. Ne consegue che l’impugnazione non può essere ammessa se mira solo alla correttezza giuridica della decisione senza che derivi alcun risultato pratico concreto per la parte ricorrente. Si è perciò affermato che, qualora il pubblico ministero denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, P.m. in proc. Timpani, Rv. 203093 –01). La conclusione non muta nel caso in cui – come avvenuto nella specie – la carenza di interesse sia intervenuta dopo la proposizione del ricorso, posto che questa situazione rende comunque inammissibile l’impugnazione (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694 –01). 4. Nel caso in esame, deve escludersi la sussistenza dell’interesse del Procuratore generale a proporre impugnazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Catanzaro ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per particolare tenuità del fatto, dal momento che, a seguito dell’intervenuta prescrizione del reato contestato, non sussiste alcun risultato concreto favorevole che possa conseguire alla pronuncia sull’impugnazione. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso del procuratore generale per sopravvenuta carenza di interesse. Così è deciso il 20/11/2025 Il