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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2024

Cassazione n. 23023/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01P0454 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R.309/1990, in relazione a plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione dei fatti contestati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.309/1990.

Al riguardo si evidenzia che al ricorrente sono contestate numerosissime cessioni di sostanza stupefacente a numerosi e diversi acquirenti, avvenute in uno ampio lasso temporale di oltre due anni, evidenziando una certa capacità dell'imputato di avere accesso a importanti fonti di rifornimento dello stupefacente, tanto da poter volgere con continuità e regolarità, alla cessione.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01P0454 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R.309/1990, in relazione a plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione dei fatti contestati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.309/1990. Al riguardo si evidenzia che al ricorrente sono contestate numerosissime cessioni di sostanza stupefacente a numerosi e diversi acquirenti, avvenute in uno ampio lasso temporale di oltre due anni, evidenziando una certa capacità dell'imputato di avere accesso a importanti fonti di rifornimento dello stupefacente, tanto da poter volgere con continuità e regolarità, alla cessione. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23023/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris