CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 39923/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione, ritenuta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva reiterata, per i reati di cui all'art. 75, comma 2, d. Ig. N. 159 del 2011, per aver violato gli obblighi di sorveglianza speciale omettendo di presentarsi la domenica, fatto commesso in Molfetta il 12 febbraio 2012. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per difetto di prova sull'elemento soggettivo. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha ben operato non rilevando l'estinzione del reato, attesa la contestazione della recidiva reiterata e la irrilevanza del giudizio di bilanciamento con le attenuanti, ritenute prevalenti. Si è già affermato nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto per il quale,"ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato" - Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Rv. 275821 -. Quanto poi all'elemento soggettivo la Corte di appello ha dato congrua motivazione, spiegando le ragioni per le quali non è plausibile la tesi difensiva della mera dimenticanza. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il c n igliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] e ant lucia A