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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 15112/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'unico motivo attraverso cui si censura la ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale, il ricorso risulta manifestamente infondato e afferente a motivo non consentito; considerato che, infatti, la Corte territoriale, conformandosi ai principi di questa Corte, ha dato conto delle ragioni che portavano a ritenere che il nuovo commesso reato, fosse indice di riprovevolezza ed accresciuta capacità criminale, anche in ragione delle precedenti condanne; motivazione non sindacabile in questa sede anche in considerazione della sua manifesta infondatezza in ragione della pendenza per fatti di violenza a pubblico ufficiale commessi nel 2014; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Costanzo [OSCURATO:PERSONA].

N oggi.,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'unico motivo attraverso cui si censura la ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale, il ricorso risulta manifestamente infondato e afferente a motivo non consentito; considerato che, infatti, la Corte territoriale, conformandosi ai principi di questa Corte, ha dato conto delle ragioni che portavano a ritenere che il nuovo commesso reato, fosse indice di riprovevolezza ed accresciuta capacità criminale, anche in ragione delle precedenti condanne; motivazione non sindacabile in questa sede anche in considerazione della sua manifesta infondatezza in ragione della pendenza per fatti di violenza a pubblico ufficiale commessi nel 2014; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Costanzo [OSCURATO:PERSONA]. N oggi.,
Sentenza Cassazione n. 15112/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris