CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18896/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova haparzialmente riformato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diGenova de l 15 /07/2024, che aveva d ich iara to XXXXXXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXXXXXX colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 628 commi 1, 3 nn. 1 e 3-bis e comma 4, 61 n. 5 cod. pen. (perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, conviolenza consistita nel colpire con pugni e calci XXXXXXXXXXXXXXX, nel cingergli unbraccio alla gola come a strozzarlo, nel dargli una testata sul viso e, infine, nell’infliggergli trecoltellate al fianco destro mentre era disteso a terra, s’impossessavano della collana diargento che XXXXXXXXXportava al collo, strappandogliela) e 56, 575, 576 n. 2, 61 nn. 1 e 5cod. pen. (per aver compiuto atti idonei univocamente diretti a cagionare la morte diXXXXXXXXXXXXXXX, colpendolo violentemente con calci, pugni e con una testata sul visoe attingendolo con alcune coltellate al fianco destro mentre era disteso a terra, azionematerialmente posta in essere da XXXXXXXXXi, così cagionandoli trauma facciale conepistassi, pneumotorace destro da ferita da arma bianca con ampio collassamentopolmonare, enfisema sottocutaneo, frattura della settima costa di destra e contusionimultiple) e per l’effetto - con le già concesse circostanze attenuanti generiche (equivalenti adaggravanti e recidiva quanto a XXXXXXXXXXXe prevalenti sulle medesime per ciò che(per ciò che inerisce a XXXXXXXXX) e, infine, con la già ritenuta unificazione dei fatti sotto ilvincolo della continuazione - ha ridotto la pena inflitta a XXXXXXXXXXXXXXXX ad anni tre,mesi sei e giorni venti di reclusione e quella inflitta a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXad annisette, mesi uno e giorni dieci di reclusione, revocando la pena accessoria applicata aXXXXXXXXX e applicando a [OSCURATO:PERSONA] la pena accessoria dell’interdizione legaledurante in tempo di espiazione della pena, aggiungendola alla già applicata interdizione inperpetuo dai pubblici uffici, nonché confermando nel resto la sentenza gravata, anchequanto alle statuizioni risarcitorie e condannando gli imputati, in solido tra loro, alla rifusionein favore della costituita parte civile delle spese sostenute nel grado di giudizio.2 . R i c o r r o n o p e r c a s s a z i o n e X X X X X X X X X X X X X X X X eXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con due distinti atti, rispettivamente a firma degli avv. [OSCURATO:PERSONA]Vernazza e [OSCURATO:PERSONA]. Il primo ricorso deduce un motivo unico, mediante il qualelamenta vizio ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà eillogicità della motivazione, non avendo i Giudici del merito correttamente motivato ilpercorso logico-giuridico posto a fondamento della decisione, con particolare riferimento alvizio parziale di mente invocato nell’atto di gravame. Il secondo ricorso parimenti articola unmotivo unico, mediante il quale deduce vizio ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., percontraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, non avendo i Giudici del meritoconsiderato il rapporto esistente fra XXXXXXXXX e XXXXXXXX, quali soggetti entrambivessati, soggiogati e in passato anche perseguitat i dal principale imputatoXXXXXXXXXXXXXXXXXX, esclusivo artefice della programmazione dell’aggressione edesecutore materiale sia della rapina sia del tentato omicidio.3. Giova ricordare, in primo luogo, come il compito del giudice di legittimità nonconsista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; laCorte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbianoesaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una correttainterpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e seabbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni chehanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U., n. 930del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA],Rv 269217; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv 235507).3.1. Svolta la sopra indicata premessa di tenore metodologico, si rileva che lacontestata valutazione organica delle risultanze processuali è stata correttamente edesaustivamente condotta, da parte della Corte di merito. I giudici di secondo grado hannosvolto, infatti, le argomentazioni in rapporto alle doglianze difensive poste a fondamento deipunti del gravame, che hanno analiticamente ripercorso in modo puntuale; non hannomancato di confrontarsi, peraltro, con l’esposizione dei fatti e con la specifica e articolatadisamina delle emergenze probatorie, contenute nella sentenza del primo Giudice. Leosservazioni svolte nell’impugnazione presentata nell’interesse di XXXXXXXXX, pertanto,possono essere disattese, proprio in quanto volte ad auspicare una rilettura degli atti, insede di legittimità e un diretto confronto con le prove, da parte di questa Corte.3.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato, invece, la cronicaintossicazione da sostanze stupefacenti che affligge l’imputato, dolendosi del mancatoriconoscimento del vizio parziale di mente, ad onta delle conclusioni raggiunte dal peritonominato già in primo grado, il quale aveva concluso per la piena capacità di intendere e divolere del soggetto. Contrariamente alle deduzioni difensive, la Corte territoriale ha datoconto - con motivazione puntuale ed esaustiva, oltre che priva di distonie logiche e, quindi,meritevole di restare immune da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità – della ininfluenzadella condizione psichica del soggetto sulla capacità di intendere e di volere, secondoquanto ricostruito dal perito. La critica difensiva, sul punto specifico, non è riuscita adoltrepassare la soglia delle mere asserzioni indimostrate e, perciò, è restata autoreferenzialee priva di contenuto.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art.52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.