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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20848/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14817/2021 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Rita e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio a Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.13 viene eletto domicilio; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze n. 2186/2020,depositata i l 30 novembre 2020 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella sola qualità di Presidente e legale rappresentante della Banca del Valdarno -Credito cooperativo, Società cooperativa , proponevano ricorso presso il Tribunale di Arezzo avverso le ordinanzeingiunzione n. 66345, 66346, 66347, emesse in data 24 ottobre 2008con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva loro irrogato sanzioni amministrative pecuniarie pari a euro 68.754,00; euro 144.820,00 ed euro 23.667,00 per la violazione dell'art. 3 d.l. 143 del 1991, convertito dalla l . n. 197 del 1991, avendo gli stessi omesso di segnalare numerose operazioni sospette eseguite da vari soggetti riconducibili alla Eurogiochi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., per un totale complessivo di euro 2.608.327,17.

Tali provvedimenti traevano origine dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza che aveva eseguito una verifica fiscale a carattere generale, nel periodo dal 23 aprile 2002 al 25febbraio 2003, nei confronti della Eurogiochi.

Il Ministero provvedeva a costituirsi depositando una comparsa di costituzione e risposta.

Il Tribunale di Arezzo, con sentenza depositata in data 15 giugno 2010 , accoglieva il ricorso e annullava le ordinanze impugnate.

2. –Il Ministero dell'Economia e delle Finanze proponeva appello avverso la sentenza.

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 2186/2020 depositata il 30 novembre 2020, ha confermato la decisione d e l Tribunale di Arezzo.

La Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, i soggetti obbligati non avessero indizi sufficienti per considerare le operazioni sospette e che non fossero in grado di prefigurarsi l'esistenza di un reato presupposto, circostanza richiesta dall'art. 3 del d.l. 143del 1991.

3. – Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella sola qualità di Presidente e legale rappresentante della Banca del Valdarno - Credito cooperativo.

Società cooperativa ha nno resistito con controricorso.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

I controricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il primo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

La decisione in esame, infatti, sarebbe errata in quanto non avrebbe debitamente valorizzato il fatto storico, documentalmente provato, rappresentato da tutte le operazioni anomale, tra cui i vari prelievi di denaro contante, compiute per conto della società Eurogiochi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in un tempo ravvicinato, negli anni tra il 1999 e il 2002, per un totale complessivo di euro2.608.327,17.

Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.

Nel motivo si deduce che la sentenza sarebbe censurabile anche nella parte in cui, condividendo le motivazioni del giudice di primo grado, afferma "né l'appellante Ministero ha fornito prove o una ricostruzione dei fatti convincente e che smentisse la corretta interpretazione da parte del Tribunale della normativa in esame".

Con il terzo motivo si deduce violazione efalsa applicazione del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, art. 3, conv. in l. n. 197 del 1991 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Secondo quanto dedotto, la decisione in esame non sarebbe, inoltre, corretta nella parte in cui, con una interpretazione formalistica delle norme e non rispondente alle finalità perseguite dal legislatore, ha ritenuto che le operazioni anomale eseguite dai soggetti sopra menzionati, tutti riconducibili alla società Eurogiochi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].(per un totale complessivo di euro 2.608.327,17), non fossero idonee a far sorgere l'obbligo di segnalazione, in quanto secondo la corte "...lo stesso delitto di evasione fiscale è risultato (per il 1999 e per il 2000) non consumato, come ha precisato il PM nella richiesta di archiviazione del Procedimento penale n.

LL02/A4 R.C.N.R.".

1.1. – Va esaminato prioritariamente il terzo motivo , che censura una violazionedi legge Il motivo è fondato.

La corte di appello, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte e distinto tra operazioni “anomale”e quelle “sospette”, ha ritenuto che gli interessatiavessero correttamente escluso che il denaro o i valori oggetto delle operazioni “anomale” potessero provenire dalla commissione di un delitto non colposo, affermando che i dipendenti della banca non avevano alcun elemento che dovesse far loro pensareil contrario, essendo la movimentazione dei conti correnti coerente con quella della società.La corte, inoltre , ha attribuito rilievo al fatto che il delitto di evasione fiscale è risultato non consumato a seguito di richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, per cui ha ritenutocorretta la motivazione della pronuncia del tribunale nella parte in cui aveva affermato che il giudice accoglie l'opposizione quando non ci sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

Tale ragionamento non può essere condiviso alla luce della giurisprudenza di questa Corte.

La controversia attiene a tre ordinanze ingiunzione che riguardano un insieme di operazioni d'importo particolarmente rilevante, per un totale complessivo di euro 2.608.327,17.

Questo dato, trascurato dalla corte di appello, assume invece una rilevanza particolare, che in alcun modo può essere omessa.

Sul piano giurisprudenziale va evidenziato che costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui in tema di disciplina antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione, a carico del responsabile di dipendenza, ufficio o altro punto operativo, di operazioni che potrebbero provenire da taluno dei reati di cui all'art. 648-bis c.p., stabilito ex art. 3, commi 1 e 2, d.l. n. 143 del 1991, non è subordinato all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all'esclusione, in base al loro personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni ad un'azione delittuosa, ma a un giudizio obiettivo sull'idoneità di esse ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio (Cass., Sez.

II, 29 aprile 2024, n. 11440 ; Cass., Sez .

II, 8 agosto 2018, n. 20647; Cass., Sez.

II, 10aprile 2007, n. 8699). [OSCURATO:PERSONA] operative per l'individuazione delle operazioni sospette della Banca d’Italiadel 12 gennaio 2001 (c.d.

Decalogo), in relazione agli indici di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni, evidenziano il ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione, se volte a eludere gli obblighi di identificazione e registrazione(punto 1.2.), con riferimento a: •frequenti operazioni per importi di poco inferiori al limite di registrazione, soprattutto se effettuatein contante o per il tramite di una pluralità di altri intermediari, laddove non giustificate dall'attività svolta dal cliente •accensione di più libretti di deposito bancari o postali al portatore o di altri titoli equivalenti per importi di poco inferiori al limite di registrazione •prelevamento di ingenti somme mediante richiesta non motivata di assegni circolari di importo di poco inferiore al limite di registrazione Nel caso in esame, la corte di appello, in presenza di una mole di indici oggettivi e soggettivi di anomalia, che caratterizzavano le operazioni, ha minimizzato elementi tutt'altro che secondari in relazione al numero delle operazioni, alle modalità con cui sono state realizzate e all’entità notevolissima delle stesse ( tra i diversi elementi si considerino: l’utilizzo di cognomi "di fantasia", la cui ricerca effettuata tramite anagrafe tributaria non aveva consentito l'individuazione e/o l'identificazione di essi, ad eccezione di alcuni che, comunque, non risultavano titolari di partita IVA,né risiedevano in località ove la Eurogiochi aveva interessi economici; le ricevute bancarie (ri.ba.) per importi particolarmente significativi con riferimento“omesso” o alla voce “Redditi” nella casella riservata al codice fiscale; che in nessun caso il traente degli assegni era riconducibile al nominativo del debitore indicato nelle disposizioni ri.ba.; l’emissione di assegni e/o prelevamento di contanti per complessive lire 240.000.000,00, nonostante il conto fosse in sofferenza; ingenti versamenti di contante (lire 96.200.000 il 22 marzo 2001 e lire 63.700.000 il 7 giugno 2001); i prelevamenti di contante, generalmente con modelli interni di sportello, sempre per importi al disotto del limite di registrazione, per complessive lire 217.230.000; l’ emissione di n. 8 assegni circolari, in data 21 novembre 2001, per un importo complessivo di lire 80.000.000 all'ordine "[OSCURATO:PERSONA]", frazionando quindi l'operazione di emissione; gli ulteriori frazionamenti con assegni circolari e bancari al portatore; l’estinzione di n. 25 libretti al portatore nei giorni 30 novembre 2001, 12dicembre 2001 e 24 giugno 2002 , per un valore complessivo di lire 361.241.549; l’accensione di numerosi libretti al portatore, successivamente estinti).

La corte di appello si è discostata dalla giurisprudenza di questa Corte,richiamata in precedenza (da ultimo Cass., Sez.

II, 29 aprile 2024, n. 11440), laddove - trascurando del tutto la mole degli elementi evidenziati - ha dato peso alle valutazioni personali e discrezionali dei tre responsabili della dipendenza, valorizzando l’esito del procedimento penale per il reato di evasione fiscale e finendo per appiattirsi sulla valutazione compiuta dal tribunale.

Sul punto è bene evidenziare che nella specie non si tratta di apprezzamenti di merito insindacabili in sede di legittimità, ma di una violazione di legge.

L'accoglimento del terzo motivo di ricorso determina l'assorbimentodei primi due motivi.

3. -Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso, quindi, va accolto nei termini di cui in motivazione.

La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti il primo e il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Firenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14817/2021 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Rita e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio a Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.13 viene eletto domicilio; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze n. 2186/2020,depositata i l 30 novembre 2020 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella sola qualità di Presidente e legale rappresentante della Banca del Valdarno -Credito cooperativo, Società cooperativa , proponevano ricorso presso il Tribunale di Arezzo avverso le ordinanzeingiunzione n. 66345, 66346, 66347, emesse in data 24 ottobre 2008con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva loro irrogato sanzioni amministrative pecuniarie pari a euro 68.754,00; euro 144.820,00 ed euro 23.667,00 per la violazione dell'art. 3 d.l. 143 del 1991, convertito dalla l . n. 197 del 1991, avendo gli stessi omesso di segnalare numerose operazioni sospette eseguite da vari soggetti riconducibili alla Eurogiochi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., per un totale complessivo di euro 2.608.327,17. Tali provvedimenti traevano origine dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza che aveva eseguito una verifica fiscale a carattere generale, nel periodo dal 23 aprile 2002 al 25febbraio 2003, nei confronti della Eurogiochi. Il Ministero provvedeva a costituirsi depositando una comparsa di costituzione e risposta. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza depositata in data 15 giugno 2010 , accoglieva il ricorso e annullava le ordinanze impugnate. 2. –Il Ministero dell'Economia e delle Finanze proponeva appello avverso la sentenza. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 2186/2020 depositata il 30 novembre 2020, ha confermato la decisione d e l Tribunale di Arezzo. La Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, i soggetti obbligati non avessero indizi sufficienti per considerare le operazioni sospette e che non fossero in grado di prefigurarsi l'esistenza di un reato presupposto, circostanza richiesta dall'art. 3 del d.l. 143del 1991. 3. – Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella sola qualità di Presidente e legale rappresentante della Banca del Valdarno - Credito cooperativo. Società cooperativa ha nno resistito con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. I controricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La decisione in esame, infatti, sarebbe errata in quanto non avrebbe debitamente valorizzato il fatto storico, documentalmente provato, rappresentato da tutte le operazioni anomale, tra cui i vari prelievi di denaro contante, compiute per conto della società Eurogiochi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in un tempo ravvicinato, negli anni tra il 1999 e il 2002, per un totale complessivo di euro2.608.327,17. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. Nel motivo si deduce che la sentenza sarebbe censurabile anche nella parte in cui, condividendo le motivazioni del giudice di primo grado, afferma "né l'appellante Ministero ha fornito prove o una ricostruzione dei fatti convincente e che smentisse la corretta interpretazione da parte del Tribunale della normativa in esame". Con il terzo motivo si deduce violazione efalsa applicazione del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, art. 3, conv. in l. n. 197 del 1991 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Secondo quanto dedotto, la decisione in esame non sarebbe, inoltre, corretta nella parte in cui, con una interpretazione formalistica delle norme e non rispondente alle finalità perseguite dal legislatore, ha ritenuto che le operazioni anomale eseguite dai soggetti sopra menzionati, tutti riconducibili alla società Eurogiochi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].(per un totale complessivo di euro 2.608.327,17), non fossero idonee a far sorgere l'obbligo di segnalazione, in quanto secondo la corte "...lo stesso delitto di evasione fiscale è risultato (per il 1999 e per il 2000) non consumato, come ha precisato il PM nella richiesta di archiviazione del Procedimento penale n. LL02/A4 R.C.N.R.". 1.1. – Va esaminato prioritariamente il terzo motivo , che censura una violazionedi legge Il motivo è fondato. La corte di appello, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte e distinto tra operazioni “anomale”e quelle “sospette”, ha ritenuto che gli interessatiavessero correttamente escluso che il denaro o i valori oggetto delle operazioni “anomale” potessero provenire dalla commissione di un delitto non colposo, affermando che i dipendenti della banca non avevano alcun elemento che dovesse far loro pensareil contrario, essendo la movimentazione dei conti correnti coerente con quella della società.La corte, inoltre , ha attribuito rilievo al fatto che il delitto di evasione fiscale è risultato non consumato a seguito di richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, per cui ha ritenutocorretta la motivazione della pronuncia del tribunale nella parte in cui aveva affermato che il giudice accoglie l'opposizione quando non ci sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Tale ragionamento non può essere condiviso alla luce della giurisprudenza di questa Corte. La controversia attiene a tre ordinanze ingiunzione che riguardano un insieme di operazioni d'importo particolarmente rilevante, per un totale complessivo di euro 2.608.327,17. Questo dato, trascurato dalla corte di appello, assume invece una rilevanza particolare, che in alcun modo può essere omessa. Sul piano giurisprudenziale va evidenziato che costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui in tema di disciplina antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione, a carico del responsabile di dipendenza, ufficio o altro punto operativo, di operazioni che potrebbero provenire da taluno dei reati di cui all'art. 648-bis c.p., stabilito ex art. 3, commi 1 e 2, d.l. n. 143 del 1991, non è subordinato all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all'esclusione, in base al loro personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni ad un'azione delittuosa, ma a un giudizio obiettivo sull'idoneità di esse ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio (Cass., Sez. II, 29 aprile 2024, n. 11440 ; Cass., Sez . II, 8 agosto 2018, n. 20647; Cass., Sez. II, 10aprile 2007, n. 8699). [OSCURATO:PERSONA] operative per l'individuazione delle operazioni sospette della Banca d’Italiadel 12 gennaio 2001 (c.d. Decalogo), in relazione agli indici di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni, evidenziano il ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione, se volte a eludere gli obblighi di identificazione e registrazione(punto 1.2.), con riferimento a: •frequenti operazioni per importi di poco inferiori al limite di registrazione, soprattutto se effettuatein contante o per il tramite di una pluralità di altri intermediari, laddove non giustificate dall'attività svolta dal cliente •accensione di più libretti di deposito bancari o postali al portatore o di altri titoli equivalenti per importi di poco inferiori al limite di registrazione •prelevamento di ingenti somme mediante richiesta non motivata di assegni circolari di importo di poco inferiore al limite di registrazione Nel caso in esame, la corte di appello, in presenza di una mole di indici oggettivi e soggettivi di anomalia, che caratterizzavano le operazioni, ha minimizzato elementi tutt'altro che secondari in relazione al numero delle operazioni, alle modalità con cui sono state realizzate e all’entità notevolissima delle stesse ( tra i diversi elementi si considerino: l’utilizzo di cognomi "di fantasia", la cui ricerca effettuata tramite anagrafe tributaria non aveva consentito l'individuazione e/o l'identificazione di essi, ad eccezione di alcuni che, comunque, non risultavano titolari di partita IVA,né risiedevano in località ove la Eurogiochi aveva interessi economici; le ricevute bancarie (ri.ba.) per importi particolarmente significativi con riferimento“omesso” o alla voce “Redditi” nella casella riservata al codice fiscale; che in nessun caso il traente degli assegni era riconducibile al nominativo del debitore indicato nelle disposizioni ri.ba.; l’emissione di assegni e/o prelevamento di contanti per complessive lire 240.000.000,00, nonostante il conto fosse in sofferenza; ingenti versamenti di contante (lire 96.200.000 il 22 marzo 2001 e lire 63.700.000 il 7 giugno 2001); i prelevamenti di contante, generalmente con modelli interni di sportello, sempre per importi al disotto del limite di registrazione, per complessive lire 217.230.000; l’ emissione di n. 8 assegni circolari, in data 21 novembre 2001, per un importo complessivo di lire 80.000.000 all'ordine "[OSCURATO:PERSONA]", frazionando quindi l'operazione di emissione; gli ulteriori frazionamenti con assegni circolari e bancari al portatore; l’estinzione di n. 25 libretti al portatore nei giorni 30 novembre 2001, 12dicembre 2001 e 24 giugno 2002 , per un valore complessivo di lire 361.241.549; l’accensione di numerosi libretti al portatore, successivamente estinti). La corte di appello si è discostata dalla giurisprudenza di questa Corte,richiamata in precedenza (da ultimo Cass., Sez. II, 29 aprile 2024, n. 11440), laddove - trascurando del tutto la mole degli elementi evidenziati - ha dato peso alle valutazioni personali e discrezionali dei tre responsabili della dipendenza, valorizzando l’esito del procedimento penale per il reato di evasione fiscale e finendo per appiattirsi sulla valutazione compiuta dal tribunale. Sul punto è bene evidenziare che nella specie non si tratta di apprezzamenti di merito insindacabili in sede di legittimità, ma di una violazione di legge. L'accoglimento del terzo motivo di ricorso determina l'assorbimentodei primi due motivi. 3. -Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso, quindi, va accolto nei termini di cui in motivazione. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti il primo e il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Firenz
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