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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28474/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FERRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non si confrontano con la parte di motivazione del provvedimento impugnato, in cui si evidenzia la estemporaneità dell'episodio di rapina impropria in esercizio commerciale, che è sganciato dall'attività di sfruttamento della prostituzione nel cui contesto erano stati commessi gli ulteriori reti oggetto dell'istanza, estemporaneità che è sufficiente ad escludere l'esistenza del medesimo disegno criminoso anche in presenza di contiguità spaziale e temporale dei fatti-reato (Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 maggio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FERRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non si confrontano con la parte di motivazione del provvedimento impugnato, in cui si evidenzia la estemporaneità dell'episodio di rapina impropria in esercizio commerciale, che è sganciato dall'attività di sfruttamento della prostituzione nel cui contesto erano stati commessi gli ulteriori reti oggetto dell'istanza, estemporaneità che è sufficiente ad escludere l'esistenza del medesimo disegno criminoso anche in presenza di contiguità spaziale e temporale dei fatti-reato (Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 20
Sentenza Cassazione n. 28474/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris