CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 settembre 2025
Cassazione n. 28626/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7914-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1093/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 29/09/2022 R.G.N. 871/2021; [OSCURATO:PERSONA] gestione separata R.G.N.7914/2023 Cron. Rep. Ud.25/09/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RITENUTO che Con sentenza n. 871 del 29 settembre 2022, la Corte d’appello di Catania ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del locale Tribunale che, con riguardo all’opposizione avanzata avverso l’avviso di addebito con il quale l’INPSaveva chiesto il pagamento di contributi ed accessori da versare alla gestione separata in relazione all’attività libero - professionale espletata per l’anno di imposta 2009, aveva annullato l’avviso opposto, dichiarato la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione del ricorrente nella gestione separata, rigettando l’eccezione di prescrizione del credito vantato dall’INPS, e condannato il Crisà al pagamento dei contributi per l’anno 2009. Per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. Resiste, con controricorso, l’INPS. CONSIDERATO che 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1334, 1335, 2935 e 2697 L. n. 335/95 nonché degli artt. 55 RDL n. 182/95, 17 DPR n. 435/2001 e 1 DPCM 10 giugno 2010. 2. Lamenta il ricorrente, con il secondo motivo, la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 136 Cost. dell’art. 30 L. n. 87/53, 18 comma 12 D.L. n. 98/2011, 336 c.p.c.. 3. Il primo motivo è infondato. 3.1. Va qui ribadito che la prescrizione decorre “dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria (cfr. Cass. n. 10273 del 2021 e in senso conforme, anche Cass. n. 17970 del 2022 al punto 14). 3.2. Occorre rilevare infatti che, per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell’obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone l’art. 55 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155. I contributi obbligatori si prescrivono “dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”. I termini di versamento dei contributi sono definiti dall’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”. Quanto a tali ultimi termini, l’art. 12, comma 5, del menzionato d.lgs. n. 241 del 1997, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA], rinviene dunque un inequivocabile fondamento nel d.lgs. n. 241 del 1997, che ne tipizza il contenuto. Esso concorre ad attuare e a integrare le previsioni del menzionato decreto legislativo, talché le due fonti appaiono inscindibilmente connesse: al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, si devono riconoscere, pertanto, natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha in più occasioni affermato (cfr. Cass. n. 17970 del 2022, cit., punto 18 e più di recente, sempre in ordine ai d.P.C.m. in esame, Cass. n. 24047 del 2022, punto 23, e Cass.n. 22336 del 2022, n. 21816 del 2022 e n. 32683 del 2022). 3.3. Si è chiarito che «Quanto alla latitudine soggettiva del differimento, […] ne beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. A favore di tale interpretazione milita l’univoco dettato letterale, che contraddice [una] lettura riduttiva. Il differimento, dunque, non si applica soltanto a “coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione” (cfr. Cass. n. 10273 del 2021 cit.). 5.5. Pertanto, “ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano stati elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi” (Cass. n. 24668 del 2022 e nello stesso senso, fra le molte, Cass. n. 23314 e n. 23309 del 2022 e Cass. n. 22336 del 2022 tutte già richiamate in Cass n. 32683 del 2022). 3.4. Nel caso in esame, viene in considerazione il d.P.C.m. 10 giugno 2010, che ha differito al 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi per il 2009 (cfr in termini Cass. n. 35083 del 2022 e Cass. n. 37250 del 2022 oltre che Cass. n. 25500 del 2023). Con riferimento ai contributi dovuti per l’anno 2010, seppur relativamente alla posizione degli avvocati, questa Corte ha applicato, in molteplici occasioni, i principi in esame (da ultimo, Cass.n. 6371 del 2023 punto 15 del “Considerato”) e ha ribadito la portata generale del differimento disposto dal d.P.C.m. 12 maggio 2011 (Cass. n. 2017 del 2023 punto 9 del “Considerato”), nell’attuazione delle previsioni della fonte primaria. 3.5. Pertanto, a fronte d’un dies a quo della prescrizione che decorre dal 6 luglio 2010, è tempestiva la richiesta di pagamento che risale al 30 giugno 2015, prima del compimento del quinquennio previsto dalla legge per l’estinzione del credito contributivo. 4. Con riferimento al secondo profilo affrontato nel secondo motivo di ricorso, esso è fondato limitatamente allo specifico punto della applicabilità del trattamento sanzionatorio per l’omesso versamento contributivo. In effetti, con sentenza n. 55 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Invero, come di recente osservato da questa Corte con riguardo agli avvocati in ord. n. 13171/2025, sgombrato il campo dalla questione della prescrizione, si deve osservare che, nelle more del giudizio, la Corte costituzionale, con la sentenza n.104 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale «dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore». Con riguardo anche alla gestione separata degli ingegneri ed architetti, deve ritenersi che il legislatore, pur fissando legittimamente, con l’art.18, co.12, del decreto-legge 6/7/2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15/7/2011, n. 111, un precetto normativo già desumibile dalla disposizione interpretata dell’art.2, co.26, della L. n.335 del 1995, avrebbe dovuto comunque tener conto, in questa particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento in una diversa interpretazione; ciò, peraltro, in sintonia con un criterio destinato ad affermarsi nell’ordinamento previdenziale. Per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale, la disciplina delle sanzioni cessa di applicarsi al caso di specie, in cui si controverte su una annualità (2010) antecedente alla legge d’interpretazione autentica del 2011 (in termini, Cass.n.17970/22). Né (come osservato nella recente ord. n. 10892 del 2025), si frappone il limite dei rapporti esauriti, indiscutibili per effetto del formarsi del giudicato e dunque idonei a precludere quell’efficacia retroattiva della pronuncia di accoglimento che rappresenta caposaldo del sistema di giustizia costituzionale e ne salvaguarda l’effettività. La contestazione radicale del debito contributivo impedisce il formarsi del giudicato e dunque il consolidarsi del rapporto controverso (Cass., sez. lav., 1/8/2024, n.21685, punto 7 delle Ragioni della decisione) anche con riferimento al profilo più circoscritto delle sanzioni applicabili e alle relative statuizioni, legate a quelle specificamente censurate dal vincolo di stretta consequenzialità (Cass., sez.lav., 4/9/2023, n.25653, punto 20 del Considerato). Pertanto, nel presente giudizio, l’inefficacia della norma dichiarata costituzionalmente illegittima (art. 136, primo comma, Cost.) è coerente con i princìpi generali che presiedono alla funzione giurisdizionale di legittimità e la vincolano alle censure espresse con i motivi di ricorso e all’osservanza del divieto di reformatio in peius (Cass., sez. lav., 24/6/2022, n. 20446), così impedendo che, della pronuncia di accoglimento, possa giovarsi quella parte che non abbia messo ritualmente in discussione il rapporto sostanziale su cui tale pronuncia incide. 4.1. Entro questi limiti, con esclusivo riguardo alle implicazioni sanzionatorie dell’obbligo contributivo, devono essere accolte le censure del ricorrente. La sentenza d’appello è cassata, dunque, per quanto di ragione; e poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando che nulla è dovuto per sanzioni civili sui contributi attinenti all’anno 2009. 4.2. La complessità delle questioni dibattute, che solo in epoca recente, con la pronuncia della Corte costituzionale, hanno trovato un assetto definitivo, induce a compensare le spese dell’intero processo. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata nella parte relativa all’applicazio