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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40032/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione e cessione di cocaina, hashish e manjuana.

Si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione ai soli due episodi di cessione di cocaina accertati ed alla mancata riqualificazione degli stessi nell'ipotesi di cui al successivo comma 5 di tale disposizione.

2. Il ricorso è inammissibile, perché i relativi motivi riproducono le doglianze già rassegnate al giudice d'appello e da quest'ultimo disattese con motivazione non manifestamente illogica, attraverso la quale è pervenuto alla conclusione che, così come quella relativa alle droghe cc.dd.

"leggere", anche l'attività di cessione della cocaina dell'imputato non si è esaurita nei due episodi accertati, ma presentava una continuità ed una dimensione non compatibili con la minima offensività richiesta dall'ipotesi lieve.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione e cessione di cocaina, hashish e manjuana. Si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione ai soli due episodi di cessione di cocaina accertati ed alla mancata riqualificazione degli stessi nell'ipotesi di cui al successivo comma 5 di tale disposizione. 2. Il ricorso è inammissibile, perché i relativi motivi riproducono le doglianze già rassegnate al giudice d'appello e da quest'ultimo disattese con motivazione non manifestamente illogica, attraverso la quale è pervenuto alla conclusione che, così come quella relativa alle droghe cc.dd. "leggere", anche l'attività di cessione della cocaina dell'imputato non si è esaurita nei due episodi accertati, ma presentava una continuità ed una dimensione non compatibili con la minima offensività richiesta dall'ipotesi lieve. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre
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