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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 19186/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12253/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via PO n. 16/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di NAPOLI n. 9418/2019 depositata il 24/10/2019.

R.G.n. 12253 del 2020 Ad. 21/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023dal Consigliere relatore C ristiano V alle , osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] S ervizio E lettrico Nazionale (S.E.N.) S. p . a . , affermando che questa le aveva sostituito il contatore in sua assenza e che seguito della sostituzione le era perven ut a un a fattura indica nte una somma sproporzionata , tenuto conto che l’immobile al quale la fornitura afferiva era rimasto chiuso e disabitato per molti anni.

L’Arpaia, pertanto, chiedeva dichiararsi non dovuta la somma di cui alla fattura e chiedeva altresì la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al risarci mento de i danni materiali ed esistenziali in conseguenza della condotta colposa di controparte. [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva resistendo e spiegava domanda riconvenzionale volta alla condanna dell’Arpaia al pagamento della somma in fattura; chiedeva chiamarsi in giudizio [OSCURATO:PERSONA] D istribuzione S.p.a., ch e si costituiva successivamente in causa . [OSCURATO:PERSONA] di pace dichiarava l’ Arpaia non tenuta al pagamento della fattura in contestazione,rigettava la domand a di risarcimento e la domanda riconvenzionale e c ondannava [OSCURATO:PERSONA] D istribuzione S.p.a. al pagamento delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] S. p . a . proponeva appe llo principale e d [OSCURATO:SOCIETA].S.p.a. spiegava appello incidentale.

Il Tribunale di Napoli accoglieva l’appello principale e rigettava la domanda proposta dall’Arpaia ed a ccoglieva altresì l’appello incidentale, condannando l’Arpaia al pagamento della somma in fattura, compensava le spese del primo grado di giudizio e R.G.n. 12253 del 2020 Ad. 21/06/2023; estensore: C. Valle condannava l’appellata a rimborsare aEnel Distribuzione S. p . a . e a EnelS.E.N.

S. p . a . le spese del secondo grado di giudizio.

In particolare, il Tribunale riteneva sussistente l’interesse ad impugnare di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. poiché la sentenza di primo grado si basava su errori di calcolo addebitabili alla stessa, riteneva che il giudice di prime cure avesse errato nel valutare gli oneri probatori a carico delle parti e altresì che l e parti appellanti avessero dato prova della misurazione del contatore che l’appellata non aveva contestato.

Affermava, inoltre , che non vi era alcun obbligo da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. di fotografare il contatore al momento della sostituzione e che in ogni caso quando avvenne era presente il marito dell’Arpaia, il qual e aveva firmato il verbale.

Avverso la sentenza n. 9418 del 24/10/2019 propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. hanno depositato memoria per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]: La ricorrente censura la sentenza di merito con i seguenti motivi di ricorso.

Il primo motivo deduce nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. con riferimento agli artt. 100, 342, 343 e 345 cod. p ro c . civ.

La ricorrente lamenta l’in ammissibilità degli appelli spiegati: [OSCURATO:PERSONA] DistribuzioneS.p. a . non aveva int eresse ad impugnare perché non erasubentrata - come erroneamente ha sostenuto il giudice di prime cure - a [OSCURATO:PERSONA] S ervizio E lettrico Nazionale S. p . a . e quest’ultima aveva proposto tardivamente l’appello incidentale.

R.G.n. 12253 del 2020 Ad. 21/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] secondo mezzo pone censure di violazione dell’art. 2697 cod. civ.ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c od. p ro c . civ. e di nu llità della sentenza in relazione agli artt. 115 e 116 cod. p ro c . civ. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.

Il Tribunale a veva errato ritenendo assolto l’onere della prova incombente su [OSCURATO:PERSONA] S. p . a . sulla base del solo fatto c he la stessa avesse prodotto la fattura.

Il terzo motivo deduce nullità della sentenza in relazione all’art 115 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360, c omma 1, n. 4 c od. p ro c . civ. e in relazione agli artt. 115 e 116 c od. p ro c . civ. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e o messa valutazione di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. p ro c . civ. con riferimento alla parte di motivazione attinente all’impugnazione principale.

La ricorrente la menta l’erronea percezione, in relazione al documento prodotto dall’appellante principale, circa i dati delle letture dei consumi nonché per a verlo ritenuto non contestato.

Il quarto motivo deduce violazione degli artt. 1559, 1398 e 1399 cod. civ.ai sensi dell’art. 360, c omma 1, n. 3 c od. p ro c. civ. e nullità della sentenza, in relazione all’art. 115 cod. proc. civ. , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. p ro c. civ. con riferimento alla ritenuta sottoscrizione del verbale di sostituzione del misuratore e pone questione di t ravisamento della prova.

Il Tribunale ha dato per cer ta la sottoscrizione del verbale di sostituzione del contatore da parte del marito della ricorrente, senza tener conto del disconoscimento del verbale in corso del giudizio di primogrado.

Il quinto mezzo pone censura di violazione dell’art. art. 2697 cod. civ. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c od. p ro c. civ. e lamenta il vizio in cui è incorso il Tribunale relativamente all’onere della prova.

La ricorrente sostiene che incombeva sulle appellanti fornire prova della correttezza della misurazione.

R.G.n. 12253 del 2020 Ad. 21/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sesto motivo deduce nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. p ro c. civ. per omessa motivazione, violazione del diritto di difesa, manifesta illogicità della motivazione e o messo esame richieste istruttorie.

Il Tribunale ha errato nell’aver ritenuto non assolto l’onere probatorio, da parte della ricorrente , in ordine alla domanda di accertamento negativo del debito.

Inoltre, il Tribunale non ha motivato sul rigetto implicito delle istanze istruttorie avanzate dalla ricorrente.

Infine, il settimo, e ultimo, mezzo deduce omessa valutazione di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.

Il Tribunale, accogliendo l’appello incidentale, ha ritenuto non assolto l’onere probatorio, da parte della ricorrente , circa la domanda di accertamento negativo del debito.

Il Tribunale avrebbe dovuto confrontarsi con la prova documentale offerta dalla ricorrente in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] rileva che questa Sezione, con o rdinanza interlocutoria n. 11111 del 27 /4/ 2023 , all’esito della camera di consiglio del 29/3/2023, ha rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, oggetto di contrasto nella giurisprudenza delle Sezioni semplici, se il cd. travisamento della prova –inteso come errore di percezione che sia caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della stessa – sia denunciabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 115 cod. p roc . c iv . (sempre che investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere di decisività), ovvero sia invocabile unicamente come motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod.proc. c iv .

La decisione sul quarto motivo di ricorso proposto dalla ricorrente dipende palesemente dalla soluzione , in un senso o nell’altro, del contrasto di orientamenti sviluppatosi nella giurisprudenza di questa Corte.

R.G.n. 12253 del 2020 Ad. 21/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, rimettere a nuovo ruolo della presente controversia, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione di cui all’ordinanzainterlocutoria n. 11111 del 27/4/2023.

Il deposito della motivazione è stato riservato nel termine di cui all’art. 380 bis.1, comma 2, cod. proc. civ.

P.Q.M.

Rimette a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12253/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via PO n. 16/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di NAPOLI n. 9418/2019 depositata il 24/10/2019. R.G.n. 12253 del 2020 Ad. 21/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023dal Consigliere relatore C ristiano V alle , osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] S ervizio E lettrico Nazionale (S.E.N.) S. p . a . , affermando che questa le aveva sostituito il contatore in sua assenza e che seguito della sostituzione le era perven ut a un a fattura indica nte una somma sproporzionata , tenuto conto che l’immobile al quale la fornitura afferiva era rimasto chiuso e disabitato per molti anni. L’Arpaia, pertanto, chiedeva dichiararsi non dovuta la somma di cui alla fattura e chiedeva altresì la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al risarci mento de i danni materiali ed esistenziali in conseguenza della condotta colposa di controparte. [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva resistendo e spiegava domanda riconvenzionale volta alla condanna dell’Arpaia al pagamento della somma in fattura; chiedeva chiamarsi in giudizio [OSCURATO:PERSONA] D istribuzione S.p.a., ch e si costituiva successivamente in causa . [OSCURATO:PERSONA] di pace dichiarava l’ Arpaia non tenuta al pagamento della fattura in contestazione,rigettava la domand a di risarcimento e la domanda riconvenzionale e c ondannava [OSCURATO:PERSONA] D istribuzione S.p.a. al pagamento delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] S. p . a . proponeva appe llo principale e d [OSCURATO:SOCIETA].S.p.a. spiegava appello incidentale. Il Tribunale di Napoli accoglieva l’appello principale e rigettava la domanda proposta dall’Arpaia ed a ccoglieva altresì l’appello incidentale, condannando l’Arpaia al pagamento della somma in fattura, compensava le spese del primo grado di giudizio e R.G.n. 12253 del 2020 Ad. 21/06/2023; estensore: C. Valle condannava l’appellata a rimborsare aEnel Distribuzione S. p . a . e a EnelS.E.N. S. p . a . le spese del secondo grado di giudizio. In particolare, il Tribunale riteneva sussistente l’interesse ad impugnare di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. poiché la sentenza di primo grado si basava su errori di calcolo addebitabili alla stessa, riteneva che il giudice di prime cure avesse errato nel valutare gli oneri probatori a carico delle parti e altresì che l e parti appellanti avessero dato prova della misurazione del contatore che l’appellata non aveva contestato. Affermava, inoltre , che non vi era alcun obbligo da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. di fotografare il contatore al momento della sostituzione e che in ogni caso quando avvenne era presente il marito dell’Arpaia, il qual e aveva firmato il verbale. Avverso la sentenza n. 9418 del 24/10/2019 propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. hanno depositato memoria per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]: La ricorrente censura la sentenza di merito con i seguenti motivi di ricorso. Il primo motivo deduce nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. con riferimento agli artt. 100, 342, 343 e 345 cod. p ro c . civ. La ricorrente lamenta l’in ammissibilità degli appelli spiegati: [OSCURATO:PERSONA] DistribuzioneS.p. a . non aveva int eresse ad impugnare perché non erasubentrata - come erroneamente ha sostenuto il giudice di prime cure - a [OSCURATO:PERSONA] S ervizio E lettrico Nazionale S. p . a . e quest’ultima aveva proposto tardivamente l’appello incidentale. R.G.n. 12253 del 2020 Ad. 21/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] secondo mezzo pone censure di violazione dell’art. 2697 cod. civ.ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c od. p ro c . civ. e di nu llità della sentenza in relazione agli artt. 115 e 116 cod. p ro c . civ. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. Il Tribunale a veva errato ritenendo assolto l’onere della prova incombente su [OSCURATO:PERSONA] S. p . a . sulla base del solo fatto c he la stessa avesse prodotto la fattura. Il terzo motivo deduce nullità della sentenza in relazione all’art 115 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360, c omma 1, n. 4 c od. p ro c . civ. e in relazione agli artt. 115 e 116 c od. p ro c . civ. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e o messa valutazione di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. p ro c . civ. con riferimento alla parte di motivazione attinente all’impugnazione principale. La ricorrente la menta l’erronea percezione, in relazione al documento prodotto dall’appellante principale, circa i dati delle letture dei consumi nonché per a verlo ritenuto non contestato. Il quarto motivo deduce violazione degli artt. 1559, 1398 e 1399 cod. civ.ai sensi dell’art. 360, c omma 1, n. 3 c od. p ro c. civ. e nullità della sentenza, in relazione all’art. 115 cod. proc. civ. , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. p ro c. civ. con riferimento alla ritenuta sottoscrizione del verbale di sostituzione del misuratore e pone questione di t ravisamento della prova. Il Tribunale ha dato per cer ta la sottoscrizione del verbale di sostituzione del contatore da parte del marito della ricorrente, senza tener conto del disconoscimento del verbale in corso del giudizio di primogrado. Il quinto mezzo pone censura di violazione dell’art. art. 2697 cod. civ. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c od. p ro c. civ. e lamenta il vizio in cui è incorso il Tribunale relativamente all’onere della prova. La ricorrente sostiene che incombeva sulle appellanti fornire prova della correttezza della misurazione. R.G.n. 12253 del 2020 Ad. 21/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sesto motivo deduce nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. p ro c. civ. per omessa motivazione, violazione del diritto di difesa, manifesta illogicità della motivazione e o messo esame richieste istruttorie. Il Tribunale ha errato nell’aver ritenuto non assolto l’onere probatorio, da parte della ricorrente , in ordine alla domanda di accertamento negativo del debito. Inoltre, il Tribunale non ha motivato sul rigetto implicito delle istanze istruttorie avanzate dalla ricorrente. Infine, il settimo, e ultimo, mezzo deduce omessa valutazione di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. Il Tribunale, accogliendo l’appello incidentale, ha ritenuto non assolto l’onere probatorio, da parte della ricorrente , circa la domanda di accertamento negativo del debito. Il Tribunale avrebbe dovuto confrontarsi con la prova documentale offerta dalla ricorrente in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] rileva che questa Sezione, con o rdinanza interlocutoria n. 11111 del 27 /4/ 2023 , all’esito della camera di consiglio del 29/3/2023, ha rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, oggetto di contrasto nella giurisprudenza delle Sezioni semplici, se il cd. travisamento della prova –inteso come errore di percezione che sia caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della stessa – sia denunciabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 115 cod. p roc . c iv . (sempre che investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere di decisività), ovvero sia invocabile unicamente come motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod.proc. c iv . La decisione sul quarto motivo di ricorso proposto dalla ricorrente dipende palesemente dalla soluzione , in un senso o nell’altro, del contrasto di orientamenti sviluppatosi nella giurisprudenza di questa Corte. R.G.n. 12253 del 2020 Ad. 21/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, rimettere a nuovo ruolo della presente controversia, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione di cui all’ordinanzainterlocutoria n. 11111 del 27/4/2023. Il deposito della motivazione è stato riservato nel termine di cui all’art. 380 bis.1, comma 2, cod. proc. civ. P.Q.M. Rimette a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite. Così deciso in Roma, nella camera
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