CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06627/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna dichiarava la sussistenza delle condizioni per la estradizione di [OSCURATO:PERSONA], richiesta dal Governo di Albania al fine della esecuzione della pena di anni cinque di reclusione inflitta al predetto con sentenza esecutiva di condanna emessa dal Tribunale di Valona confermata dalla Corte di appello e passata in giudicato il 15 novembre 2017, per il reato di vendita e produzione di sostanze stupefacenti. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'estradando, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge (artt. 705 cod. proc. pen). La difesa aveva evidenziato come il ricorrente non avesse ricevuto alcuna notizia del procedimento penale svoltosi in Albania, per il quale il ricorrente non aveva nominato un difensore fiduciario o comunque non aveva rilasciato una procura per essere difeso, essendo risultata falsa la firma apposta in calce al mandato difensivo all'esito di una perizia grafologica eseguita in Albania. La Corte di appello ha travisato la questione ritenendo che la firma falsa fosse risultata quella apposta alla notificazione dell'avviso di fissazione del giudizio di appello, sul rilievo che l'omessa comunicazione del giudizio di appello all'imputato esulerebbe dalle verifiche di sua competenza. 2.2. Con il secondo motivo deduce che l'estradizione è stata concessa per una sentenza non ancora definitiva, perché sottoposta ad un ricorso per cassazione pendente non ancora deciso e quindi in violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sulla effettiva conoscenza della sentenza contumaciale nulla chiarisce la sentenza impugnata ma la questione è comunque infondata. In passato è stato più volte affermato che in tema di estradizione esecutiva, sussistono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza relativa ad una persona condannata in contumacia, quando l'ordinamento dello Stato richiedente consente al condannato "in absentia" di chiedere la rinnovazione del giudizio. In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello, che aveva dichiarato la sussistenza delle condizioni di estradizione del ricorrente verso la Repubblica di Albania, in considerazione del fatto che lo stesso era stato assistito da un difensore di fiducia e che l'ordinamento albanese prevede l'istituto della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale all'art. 51, I. n. 10.193 del 3 dicembre 2009, emessa in attuazione dell'art. 3 del [OSCURATO:PERSONA] aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione firmata a Strasburgo il 17 marzo 1978 e ratificata dall'Italia con la I. 18 ottobre 1984, n. 755, disponendo, tuttavia, a rettificazione della sentenza impugnata, che l'estradizione era subordinata alla condizione che all'imputato fosse garantito il diritto ad impugnare nel merito la sentenza contumaciale (vedi Sez. 6, n. 19226 del 30/03/2017, Locorotondo, Rv. 26983301). È stato accertato in tale caso che il sistema processuale dello Stato richiedente assicura il diritto previsto dal suddetto Protocollo attraverso il meccanismo introdotto dall'art. 51 della legge n. 10.193 del 3 dicembre 2009.Tale disposizione prevede, infatti, il diritto della persona estradata a chiedere il riesame della sentenza penale contumaciale divenuta esecutiva, se tale garanzia è stata fornita dal Ministro della giustizia allo Stato richiesto. Come ha evidenziato la Corte EDU (sentenza, 05/11/2013, [OSCURATO:PERSONA] c. Albania, § 37), nell'esaminare l'effettività del sistema processuale albanese nei casi di una persona, condannata in absentia in Albania ed estradata per tale titolo al suddetto Paese, la Suprema Corte albanese nel settembre 2010 ha stabilito che la garanzia accordata, in attuazione del citato Protocollo, determina il diritto ad una rivalutazione nel «merito» della sentenza contumaciale di condanna («re- trial»), indipendentemente dai limiti previsti dal diritto nazionale (limiti che avevano portato in passato a rifiutare le richieste presentate dalle persone estradate). Nel caso di specie, tuttavia, non si pone affatto la necessità di richiedere la garanzia prevista dal citato art. 51, poiché la questione dedotta in merito alla effettiva partecipazione dell'imputato a mezzo di un difensore di fiducia dallo stesso nominato involge l'autenticità della sottoscrizione del mandato difensivo, rispetto alla quale, come dedotto dallo stesso ricorrente, pende tuttora un procedimento di impugnazione davanti alla Corte Suprema albanese. La questione della falsità della sottoscrizione del mandato fiduciario rilasciato al difensore nel procedimento penale definitosi con la sentenza di condanna posta a base della richiesta di estradizione, implicando l'apertura di un nuovo procedimento per l'accertamento della denunciata falsità, non può assumere in questa sede alcuna rilevanza, dovendosi da un lato riconoscere una presunzione di autenticità agli atti processuali sottoscritti dall'estradando in sede processuale, e dall'altro lato, prendere atto della pendenza di una impugnazione straordinaria che costituisce esplicazione dell'adeguatezza delle garanzie apprestate nello Stato richiedente a tutela del diritto del condannato "in absentia" di chiedere la rinnovazione del giudizio. Pertanto, trattandosi di procedimento svoltosi in assenza dell'imputato, ma con l'assistenza di un difensore di fiducia e definitosi con sentenza esecutiva che è stata impugnata avanti la Corte Suprema Albanese, si deve ritenere che il diritto dell'imputato di partecipazione al giudizio sia stato già ampiamente assicurato, con conseguente infondatezza della relativa doglianza. 2. Sull'altra questione, va osservato che non spetta all'A.G. italiana ex art.705 cod. proc. pen. verificare, ai sensi dell'art. 12, par. 2, lett. a), della Convenzione europea di estradizione, l'efficacia dei titoli esecutivi in base ai quali è richiesta l'estradizione, non trattandosi di un requisito menzionato nella disposizione sopra citata (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione proposta dal Governo della Repubblica di Albania - Sez. 6, n. 1122 del 07/01/2009, Hajdini, Rv. 24215101). È stato più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte come non ogni regola o disciplina procedinnentale richiamata nella Costituzione italiana assurga, per ciò solo, al rango di principio "fondamentale" e irrinunciabile dell'ordinamento giudiziario. Sicchè non costituisce causa ostativa ad una consegna estradizionale, regolata in forma pattizia, la circostanza che l'ordinamento straniero possa prevedere garanzie processuali non simmetriche rispetto a quelle dello Stato richiesto, e, in particolare, la non perfetta coincidenza tra esecutività ed irrevocabilità di una decisione di condanna. La legge 30 gennaio 1963, n. 300, art. 12 richiede, tra le condizioni legittimanti la consegna estradizionale per fini di esecuzione penale, unicamente la "esecutività" della condanna e non anche la irrevocabilità della decisione (Sez. 6, n. 16928 del 02/04/2015, Grandini, Rv. 263580; Sez. 6, n. 27466 del 19/04/2011, Arleo, Rv. 250730). 3. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempinnenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il giorno 26 genna