CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00972/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Perugia, Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dal ministero dell’economia e delle finanze, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei suoi confronti a far data dal 05/12/2012 sino al 03/06/2013, in relazione a un capo di imputazione facente riferimento ai delitti e di falso e di peculato e afferente all’insinuazione in una procedura fallimentare per crediti inesistenti, in ordine al quale il ricorrente, specificamente in ordine al reato di peculato,era stato assolto per non aver commesso il fatto con sentenza del Tribunale di Perugia del 26/05/2022, divenuta irrevocabile il 09/01/2023. La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi dell’art.315 cod.proc.pen., ha osservato –attribuendo a tale elemento carattere assorbente – che la misura era stata applicata anche per altri reati (tra cui quello di falso ideologico relativo ad atti fidefacienti) in ordine ai quali il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione; ha quindi ritenuto che tale dichiarazione fosse ostativa al riconoscimento dell’indennizzo richiesto. Ha specificamente osservato che, pure essendo stato omesso nel dispositivo il riferimento all’odierno imputato nella pronuncia di intervenuta prescrizione rispetto a tale reato, tale formula di proscioglimento doveva ritenersi inequivocabilmente stata adottata anche nei confronti del suddetto imputato. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art.314 cod.proc.pen., per violazione del principio di assorbimento delle imputazioni accessorie. Ha dedotto che la Corte aveva negato il diritto alla riparazione sulla base della mancata assoluzione per un’imputazione accessoria (falso in atto fidefaciente) che costituiva il mero mezzo attraverso cui si sarebbe dovuto realizzare il reato principale (concorso in peculato), essendo allo stesso evidentemente preordinata, con la conseguenza che la pronuncia assolutoria in ordine a tale capo doveva ritenersi estesa anche al fatto presupposto; come attestato dalla circostanza che la pronuncia adottata ai sensi dell’art.531 cod.proc.pen. non menzionava, in sede di dispositivo, l’odierno ricorrente. Specificamente, ha osservato che la contestazione operata al capo F) (falso in atto fidefaciente) doveva ritenersi attinente a un fatto preordinato alla consumazione del reato di cui al capo E (peculato) in ordine alla quale il ricorrente era stato inequivocabilmente assolto; ha quindi argomentato che nulla portava a ritenere che, anche nei suoi riguardi, fosse da ritenere estesa la pronuncia di estinzione per sopravvenuta prescrizione, in ordine al reato di falso, invece adottata nei confronti degli altri coimputati. Con il secondo motivo ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Ha dedotto che la Corte aveva omesso di considerare che l’assoluzione per il delitto di peculato comportava necessariamente l’esclusione della condotta di falso fidefaciente trattandosi di rapporto tra reato-fine e reato-mezzo; esponendo che la motivazionerisultava carente nel punto in cui si era limitata a constatate l’esistenza formale della pronuncia di improcedibilità senza valutare i rapporti sostanziali tra le diverse imputazioni e il dedotto assorbimento della questione inerente la responsabilità per il reato accessorio in conseguenza dell’assoluzione per quello principale. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, essendo stata operata la trasformazione di un errore materiale del giudice in un ostacolo alla soddisfazione di un diritto costituzionalmente garantito. Ha dedotto che l’assoluzione dal reato principale aveva dimostrato l’ingiustizia della detenzione subita, non potendo tale valutazione essere inficiata da un vizio imputabile al solo organo giudicante. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Avvocatura dello Stato, ha depositato memoria nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. I tre motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati, in quanto attinenti alla corretta valutazione del giudice della riparazione, nella parte in cui ha ritenuto non riconoscibile il diritto all’indennizzo sulla base della dedotta sussistenza di una pronuncia di intervenuta prescrizione per il reato di falso ideologico in atti fidefacienti, già posto alla base dell’originario titolo cautelare. A tale proposito, il ricorrente ha dedotto che –stante la mancata menzione del suo nome nella parte del dispositivo che aveva dichiarata prescritta tale imputazione – la pronuncia assolutoria emessa per il delitto di peculato doveva intrinsecamente comportare l’adozione di analoga formula di proscioglimento anche per il delitto di falso, tanto in considerazione dell’intrinseco legame sussistente tra i due reati, in conseguenza del quale la consumazione del falso doveva intendersi preordinata a quella del peculato. 3. La deduzione è infondata. Difatti, sulla base dell’esame della pronuncia di merito resa dal Tribunale di Perugia e in conformità con quanto ritenuto dalla Corte territoriale, dal complesso della motivazione si evinceva con chiarezza che, in ordine al reato di falso (anche per la quale era stata adottata la misura cautelare), il Tribunale aveva ritenuto lo stesso estinto per intervenuta prescrizione nei confronti di tutti gli imputati, non ritenendo sussistenti nei confronti dei coimputati per tale capo i presupposti per una pronuncia assolutoria nel merito; essendo l’omessa menzione del nome dell’odierno ricorrente nel relativo punto del dispositivo da ascrivere a un mero errore materiale. A tale proposito, va richiamato il consolidato principio in forza del quale in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del primo sulla seconda, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma dev'essere contemperata avendo riguardo al caso specifico, con valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva, pertanto, la sua funzione di spiegazione e di chiarimento delle ragioni della decisione e che ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 2, Sentenza n. 31119 del 19/03/2025, Cava, Rv. 288560 – 02, resa in fattispecie relativa ad omessa indicazione, nel dispositivo della sentenza assolutoria, del nominativo di uno degli imputati, la cui posizione era tuttavia dettagliatamente esaminata nel corpo della motivazione; in senso analogo, tra le altre, già Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Rv. 267082). 4. D’altra parte –in diretto collegamento con il principio in forza del quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., Rv. 271739; Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764) –deve ritenersi sicuramente consentito al giudice della riparazione, sulla scorta dei predetti presupposti, accertare quale sia stata l’effettiva volontà decisoria del giudice della cognizione al fine di valutare la sussistenza del diritto alla riparazione. 5. Conseguentemente rispetto a tale pregiudiziale valutazione, la Corte territoriale ha quindi applicato la consolidata giurisprudenza di questa Sezione in base alla quale, nella materia della di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove il provvedimento restrittivo della libertà sia stato fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni; specificamente derivandone che non può essere riconosciuto l’indennizzo qualora rispetto ad una ovvero a più delle imputazioni originariamente contestate, la parte sia stata prosciolta per intervenuta prescrizione in relazione ad una fattispecie di per sé stessa legittimante l’emissione ovvero il mantenimento del titolo cautelare (ex plurimis, Sez. 4, n. 8300 del 10/01/2024, Saverino, Rv. 285871; Sez. 4, n. 29623 del 14/10/2020, Russo, Rv.279713; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep.2014, Colucci, Rv. 258607) e ciò sempre che –sulla base del principio dettato da Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241856 - la durata della custodia cautelare sofferta sia inferiore alla pena astrattamente irrogabile per la fattispecie in relazione alla quale sia stata dichiarata la prescrizione 6. D’altra parte –stante il tenore delle deduzioni difensive - va comunque ribadito, in continuato con quanto osservato al precedente punto 4),il principio in base al quale l’ontologica autonomia del giudizio di riparazione rispetto a quello di merito (come già rilevato nel risalente arresto espresso da Sez.U, n.43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro, Rv. 203638-01), comporta che il giudice adito ai fini del riconoscimento dell’indennizzo abbia piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, ma non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto allariparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., Rv. 271739; Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764). Alla luce di tali principi – e in riferimento specifico alle argomentazioni difensive contenute nel secondo motivo di ricorso –deve quindi escludersi che al giudice della riparazione sia consentito rivisitare la valutazione compiuta, in sede di decisione,da parte del giudice del merito in ordine alla mancata assoluzione nel merito e, nello specifico, in riferimento alla corretta applicazione dei principi in tema di antefatto non punibile, con i riflessi in materia di assorbimento di uno dei reati contestati rispetto a quello assunto come principale. 7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla va provveduto sulle spese di costituzione e difesa in ordine al rapporto processuale con il ministero resistente, che nella propria memoria alcun effettivo contributo ha apportato ai fini della decisione del giudizio. P.Q.M Rigetta il