CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26598/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di SalernoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore SimonettaCiccarelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 11 settembre 2025, la Corte di appello di Salerno,confermando la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] della Lucania, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] del reato di furto in abitazione pluriaggravato.2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,articolando due motivi di censura.2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inordine al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto delgiudizio e quello commesso il 2 novembre 2022, giudicato con sentenza del Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] della Lucania in data 10 settembre2024, definitiva il 30 maggio 2025.2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla mancata applicazione della pena sostitutiva. La Corte di appello haritenuto che ciò fosse precluso dal fatto che l’imputato stava scontando una penasostitutiva comminata in un altro procedimento e che ciò impedisse di formulareun giudizio in termini di affidabilità del condannato, anche tenuto conto dellagravità dei fatti. Secondo il ricorrente questa motivazione svaluterebbecompletamente le finalità dell’istituto e contrasterebbe con l’insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui al fine di decidere se applicare la penasostitutiva, il giudice deve compiere una valutazione prognostica complessa,funzionale a garantire la finalità rieducativa e la salvaguardia dal pericolo direiterazione del reato.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di censura.2. Il primo motivo è infondato.2.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, ilriconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosaverifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro lineeessenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). L’omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degliilleciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppureindicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli,di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti adun’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P.,Rv. 259094). Da quest’ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio delladisciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nella inizialeprevisione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalitàdell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di unprogramma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa,ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv.264294).2.2. La Corte territoriale, nell’escludere la configurabilità del vincolo dellacontinuazione tra il reato di furto in abitazione oggetto del giudizio e l’analogodelitto giudicato con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] della Lucania in data 10 settembre 2024, definitiva il 30 maggio 2025, siè attenuta a tali principi. La sentenza impugnata ha valorizzato la circostanza chel’unico elemento di collegamento tra tali reati era costituito dalla omogeneità dellecondotte poste in essere dall’imputato, mentre ha escluso che sussistessero indiziper ritenere che al momento della consumazione del primo reato (quello giàgiudicato con sentenza definitiva) egli avesse programmato di compiere anche ilfurto oggetto del presente giudizio, anche in considerazione della circostanza chenon vi era prova che il soggetto che aveva concorso in entrambi i reati fosse ilmedesimo.Tale conclusione si pone in linea con l’insegnamento della giurisprudenzarichiamata, sicché va esente da censure.3. Il secondo motivo, concernente la mancata applicazione della penasostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è fondato.3.1. I criteri che presiedono alla valutazione che il giudice, nell’esercizio delsuo potere discrezionale, è chiamato a compiere ai fini della decisione in ordinealla possibilità di applicare le pene sostitutive, nonché ai fini della scelta tra quellepreviste sono delineati dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981, come modificatodal d.lgs. n. 150 del 2022. Il comma 1 della citata disposizione, nel richiamare icriteri dettati dall’art. 133 cod. pen., ha inteso senz’altro dare rilievo alla «gravitàdel reato» e perciò alle modalità del fatto e all’entità del danno o del pericolocagionato alla persona offesa ed altresì alla «capacità a delinquere del colpevole»,desunta anche dai «precedenti penali e giudiziari» e, in genere, dalla «condotta»e della «vita del reo, antecedenti al reato», ivi indicati; valutati i quali, il giudice«può» - come testualmente dispone l'art. 58 citato - «applicare le penesostitutive».Questa Corte ha affermato che, anche a seguito della disciplina introdotta dald.lgs. n. 150 del 2022, il diniego della sostituzione non implica necessariamentel’esame di tutti i parametri contemplati dall'art.133 cod. pen., ma può esseregiustificato anche dalla sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenutoostativo all'efficacia rieducativa della pena sostitutiva (Sez. 5, n. 4530 del27/11/2025, dep. 2026, D., Rv. 289450 - 01).Si è, tuttavia, sottolineato come dal richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod.pen., emerge che la valutazione che il giudice del merito è tenuto ad operare aifini dell’applicazione delle pene sostitutive, è una valutazione prognosticacomplessa, funzionale a garantire sia la finalità rieducativa della penacostituzionalmente sancita, che tenga conto anche delle potenzialità direinserimento attivo proprie delle singole pene sostitutive e che sia idoneaall'individuazione, anche qualitativa, di una pena proporzionata al delitto, sia lasalvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa (Sez. 5, n. 34243del 26/09/2025, Moscardi, Rv. 288705 - 01). Tale conclusione si pone in linea conquanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 139 del 2025, laquale ha sottolineato come la riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 ha«inteso configurare le pene sostitutive come autentiche pene, destinate come taliad arricchire gli strumenti sanzionatori a disposizione del giudice della cognizioneper realizzare le funzioni proprie della sanzione penale». In tal senso, la Consultaha richiamato la relazione illustrativa del citato decreto, la quale chiarisce che lepene sostitutive riformate debbono intendersi, appunto, come vere e proprie penediverse da quelle edittali (detentive e pecuniarie), irrogabili dal giudice penale insostituzione di pene detentive, funzionali alla rieducazione del condannato, cosìcome a obiettivi di prevenzione generale e speciale. Tutto ciò – ha affermato laCorte costituzionale – «in coerenza con la preziosa indicazione dello stesso art.27, terzo comma, Cost., che ragiona di 'pene' al plurale: stimolando così illegislatore a sperimentare forme di reazione sanzionatoria diverse - e in ipotesipiù conformi tanto al senso di umanità, quanto alla funzione rieducativa - rispettoalla tradizionale pena carceraria». Il principio di proporzione trova applicazione -oltre che nell’ambito della offensività e colpevolezza - anche in relazione altrattamento sanzionatorio, sicché spetta al giudice della cognizione valutare anchequalitativamente la pena più proporzionata al delitto e alla persona del reo e piùidonea al suo reinserimento e al contenimento del pericolo di recidiva.Nel formulare la prognosi di efficacia – o meno – della pena sostitutiva e delleprescrizioni correlate in funzione special-preventiva il giudice deve valutare,evidentemente, anche i precedenti penali da cui è gravato l’imputato. Ancheladdove si ritenga che tali precedenti possano fondare da soli il rigetto dellarichiesta di pena sostitutiva (in senso contrario, tuttavia, Sez. 2, n. 8794 del14/02/2024, Pesce, Rv. 286006 – 02), si è ritenuto comunque necessario che dallaloro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concretamotivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosidella finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio direcidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 5, n. 24093 del13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 – 01; Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held,Rv. 288658 - 01).Il giudice della cognizione, dunque, è chiamato a verificare, alla luce dellagravità del fatto e della personalità dell’istante, se la pena sostitutiva risulti piùidonea alla rieducazione del condannato e, anche grazie ad apposite prescrizioni,consenta di assicurare la prevenzione del pericolo di reiterazione del reato. Nelcaso in cui sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non sarannoadempiute, la pena sostitutiva non potrà essere applicata.3.2. Ebbene, la valutazione operata nel caso di specie dalla Corte territorialerisulta carente e inadeguata. Essa, dopo aver richiamato la gravità del fatto e lacircostanza che l’imputato è gravato da un precedente specifico e che nei suoiconfronti pende un procedimento per altro reato contro il patrimonio commessonel medesimo arco temporale, in modo manifestamente illogico ha ritenutoostativa all’applicazione della pena sostitutiva richiesta la circostanza che nonfosse stata ancora espiata la pena sostitutiva irrogatagli in altra condanna, dalmomento che ciò impedirebbe di formulare un giudizio positivo «in termini diaffidabilità del condannato per il futuro», pur dando atto che non risultavano alriguardo segnalazioni negative.In tal modo, i giudici dell’appello hanno invertito l’ordine delle valutazioni cheil giudice è chiamato a compiere, dal momento che, ai sensi dell’art. 58 l. n. 689del 1981, è la sussistenza di elementi negativi in ordine alla prognosi del rispettodelle prescrizioni a precludere l’applicazione della pena sostitutiva, e non già lamancanza di elementi positivi in tal senso.Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo, l’annullamento con rinviodella sentenza impugnata; il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva con rinvioper nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno; rigetta nelresto il ricorso.Così deciso il 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]