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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03214/2026

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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso come da requisitoria già in atti.

Udite, nell’interesse del condannato, [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Prima Sezione di questa Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi proposti avverso la sentenza del 20.6.2024 emessa dalla Corte di Assise di Appello di Napoli, la quale aveva confermato la decisione della Corte di assise di Napoli, che, per quanto di interesse ai presenti fini, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dell'omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], commessi a Melito di Napoli il 21 novembre 2004, così come contestato al capo A (artt. 81, secondo comma, 110, 575, 577, primo comma, n. 3, 416-bis.1, cod. pen.), per il quale gli imputati venivano condannati alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno.

2. Avverso detta sentenza ha proposto, con due distinti atti, ricorso straordinario per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], tramite i propri difensore di fiducia, e procuratori speciali, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo il vizio dell'inesatta percezione delle risultanze processuali che avrebbe condotto la Corte di cassazione a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata se il processo formativo della volontà non fosse stato influenzato da un errore percettivo causato da una svista e da un equivoco in cui la Corte medesima è incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio, che ha generato un errore di fatto e non di giudizio. 2.1.In particolare, con il ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], si sono esposte le seguenti doglianze.

Si è innanzitutto rappresentato che col ricorso per cassazione si era dedotto: con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza di appello impugnata per non avere la Corte di Assise di appello di Napoli dato esaustivo conto delle ragioni di contrasto, ritenute insuperabili, tra il compendio probatorio acquisito nel presente procedimento ed il giudicato formatosi sulla sentenza di condanna pronunciata il 4 aprile 2006 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, che non consentivano di formulare un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio in argomento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere attendibili le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], sebbene il propalante avesse escluso il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione dell'attentato mortale e avesse attribuito a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la deliberazione omicidiaria che invece doveva essere attribuita al fratello [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; con il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato per non avere la decisione impugnata dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] riscontrate dalle popolazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con le quali risultavano incompatibili nel loro nucleo essenziale; con il quarto motivo, violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che consentivano di ritenere le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] riscontrate dalle propalazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che, nel loro nucleo essenziale, apparivano invece incompatibili.

La prima sezione di questa Corte riteneva “infondato il primo motivo di ricorso così come integrato dal primo dei citati nuovi motivi”.

Nello specifico a pagina 21 del provvedimento il [OSCURATO:PERSONA] riteneva che “Quanto, invece, al possibile contrasto tra le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza irrevocabile con cui era stato condannato [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che tale condanna traeva origine dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] detto "Kojak", che aveva appreso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] della fase preparatoria del duplice omicidio in esame, senza fornire alcuna indicazione sulla fase deliberativa dell'attentato nella quale era coinvolto [OSCURATO:PERSONA].

Ne conseguiva che il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza formulato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era rappresentato dalla chiamata in reità diretta effettuata dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'imputato.

In questo contesto probatorio, nessun rilievo favorevole a [OSCURATO:PERSONA] può farsi derivare dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], atteso che le sue propalazioni non possiedono una valenza confutativa delle accuse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Questi ultimi, infatti, avevano appreso del progetto criminoso all'esito del quale venivano uccisi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in contesti soggettivi e operativi differenti e non assimilabili a quelli di [OSCURATO:PERSONA], esclusivamente riconducibili al suo legame personale con [OSCURATO:PERSONA].

Non può, in proposito, non richiamarsi il passaggio argomentativo esplicitato a pagina 22 della sentenza impugnata, in cui, richiamandosi le conclusioni alle quali era pervenuto il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli sull'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], si osservava che «lo stretto legame con [OSCURATO:PERSONA] ha fatto ritenere l'[OSCURATO:PERSONA] una fonte intrinsecamente affidabile sulle causali e le dinamiche sottese alla faida in corso, ma quanto dichiarato sul duplice omicidio [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] alla Corte pare un narrato fondato in buona parte su deduzioni del propalante».

Ne discende, conclusivamente, che sulle chiamate in reità effettuate dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che convergevano nel ritenere il ricorrente coinvolto nella fase organizzativa dell'attentato mortale in esame, la Corte di assise di appello di Napoli si soffermava con un percorso argomentativo ineccepibile, che impone di ritenere la verifica delle accuse dei due propalanti rispettosa dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 2, al quale si deve rinviare (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.; Sez.

U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, cit.)”.

Alla luce di tale ricostruzione, testualmente riportata, il ricorso ritiene evidente l'errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione, dal momento che la difesa non ha mai sostenuto che dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] potesse derivare un rilievo favorevole a [OSCURATO:PERSONA], atteso che è altrettanto evidente che le sue propalazioni non possiedono una valenza confutativa delle accuse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La difesa ha piuttosto sostenuto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] hanno una valenza confutativa dell'intera ricostruzione della vicenda come operata sulla base del compendio probatorio acquisito nel presente procedimento, in particolare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Preliminare ad ogni altra considerazione, il ricorrente poneva proprio l’esegesi della sentenza emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo reato oggetto del presente procedimento.

La motivazione di quella sentenza che aveva adeguatamente ricostruito la vicenda e la responsabilità penale dell'imputato, con conseguente condanna dello stesso, sulla scorta delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], riscontrate dal dato intercettivo, smentisce totalmente le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra l'altro chiamante de relato, e quindi chiamante più debole rispetto ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Veniva a tal uopo segnalato, a chiare lettere, che [OSCURATO:PERSONA] aveva visto personalmente partire il comando destinato all'esecuzione dell'omicidio del “tabaccaio”: “partirono o marenaro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o vichingo e Nino a bordo di due scuter di grossa cilindrata e provvisti di casco”, e dunque che il suo contributo fosse tutt'altro che scaturente da illazioni o deduzioni essendo pienamente accreditato dalla circostanza di aver incassato la confessione di [OSCURATO:PERSONA], esecutore materiale del duplice delitto, dopo averli visti personalmente prepararsi e partire. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricostruiscono una vicenda completamente diversa con esecutori diversi tra cui non figura [OSCURATO:PERSONA] e mezzi diversi, due scooter e non un’autovettura.

La svista, l'equivoco nella lettura degli atti che ha determinato l'errore nel provvedimento impugnato sta nel fatto di avere la Corte di cassazione ritenuto erroneamente che la difesa rinvenisse nel dichiarato di [OSCURATO:PERSONA] un rilievo favorevole al [OSCURATO:PERSONA], mentre si è evidenziato un contrasto netto nella ricostruzione dell'intera vicenda che non è stato in alcun modo risolto dalla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA], chiamante diretto, indica quali esecutori materiali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per averli visti partire a bordo di un’auto; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] indicano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] partiti a bordo di due scooter di grossa cilindrata.

Se si accoglie la ricostruzione di [OSCURATO:PERSONA] non si può in alcun modo accogliere quella di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la soluzione del contrasto era dirimente per la valutazione dell'attendibilità dei dichiaranti.

La mancata risoluzione del contrasto ha inciso sul processo formativo della volontà, viziato dall'esatta percezione delle risultanze processuali che ha condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Su tale punto voglia la Corte adita annullare la sentenza impugnata.

Parimenti infondati devono ritenersi secondo il primo Collegio di questa Corte, “il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, così come integrati dal primo dei già citati motivi nuovi di cui si impone un esame congiunto”, con cui si deducevano, come anticipato, violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere attendibili le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, nel loro nucleo essenziale, apparivano incompatibili non convergendo sull’imputato [OSCURATO:PERSONA].

Ebbene, osservava il Collegio nella sentenza impugnata che “il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] trae origine dalle dichiarazioni accusatorie rese nei suoi confronti dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Quanto, in particolare, alle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], costituenti una chiamata in reità indiretta, deve rilevarsi preliminarmente che il propalante si apriva alla collaborazione con la giustizia nel corso del 2014.

Dopo essersi aperto alla collaborazione, [OSCURATO:PERSONA] riferiva che [OSCURATO:PERSONA] detto "Totore 'o marinaro" gli aveva confidato di essere stato uno degli esecutori materiali dell'assassinio di [OSCURATO:PERSONA], che gli era stato indicato da [OSCURATO:PERSONA] detto "o cavallaro", che conosceva l'obiettivo dall'agguato mortale, la cui deliberazione omicidiaria era da ricondurre a [OSCURATO:PERSONA] detto "o chiatto".

In occasione di queste confidenze, ricevute qualche giorno dopo l'attentato mortale, il collaborante aveva appreso anche che [OSCURATO:PERSONA] era stato ucciso accidentalmente, soltanto perché, la mattina del 21 novembre 2004, si trovava in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] al sopraggiungere dei sicari.

Il collaboratore di giustizia, inoltre, riferiva di avere appreso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], su indicazione di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], aveva sollecitato l'esecuzione dell'omicidio, nel quale erano stati coinvolti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] detto "Cicciotto", che guidava l'autovettura a bordo della quale i sicari erano giunti sul luogo del delitto e aveva fatto anche da vedetta, conoscendo [OSCURATO:PERSONA].

Ne discende che, secondo quanto riferito dal collaborante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era stato coinvolto nella fase organizzativa dell'attentato in cui erano stati uccisi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su indicazione di [OSCURATO:PERSONA], al quale doveva essere attribuita la deliberazione omicidiaria, maturata nel contesto della faida tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] per il controllo dell'area partenopea di Secondigliano.

Né valeva, in senso contrario, la circostanza, segnalata dalla difesa del ricorrente e confutata dalla Corte di merito con argomenti pertinenti, che il collaboratore di giustizia, nella parte iniziale del suo esame dibattimentale, svolto davanti alla Corte di assise di Napoli, aveva escluso che il ricorrente fosse coinvolto nell'assassinio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], atteso, che come evidenziato a pagina 79 del provvedimento censurato, fin dalla prima fase della sua collaborazione, [OSCURATO:PERSONA] «aveva riferito del sollecito del [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:PERSONA] correlato alla esecuzione dell'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] e pertanto il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] era già stato compiutamente definito dal propalante».

Quanto, invece, alle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], costituenti una chiamata in reità diretta, deve evidenziarsi preliminarmente che il propalante si apriva alla collaborazione con la giustizia nel corso del 2019.

Apertosi alla collaborazione, [OSCURATO:PERSONA] riferiva di essere stato presente alla riunione in cui veniva adottata la decisione di uccidere [OSCURATO:PERSONA], alla quale partecipavano, oltre allo stesso propalante, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In quell'occasione, [OSCURATO:PERSONA] aveva dato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'incarico di assassinare [OSCURATO:PERSONA]; mentre., [OSCURATO:PERSONA] aveva ordinato a [OSCURATO:PERSONA] di segnalare ai sicari [OSCURATO:PERSONA], che, a differenza dei soggetti incaricati di eseguire l'agguato, conosceva personalmente.

Ne deriva che, secondo quanto riferito dal collaborante [OSCURATO:PERSONA], l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato coinvolto nella fase organizzativa dell'attentato in cui venivano uccisi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle indicazioni di [OSCURATO:PERSONA], che, in quel momento, guidava l'omonima consorteria camorristica partenopea insieme al fratello, [OSCURATO:PERSONA].

Tali indicazioni erano state fornite nel corso di una riunione, alla quale avevano preso parte diversi esponenti del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, in cui era stata deliberata l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto vicino al gruppo rivale degli "scissionisti", che costituiva l'obiettivo esclusivo dell'attentato mortale.” Con ulteriore passaggio argomentativo riportato al paragrafo

3.1.2. della sentenza impugnata, la Corte di cassazione affermava: “Deve, al contempo, evidenziarsi che le censure difensive trascurano di considerare la piena convergenza delle chiamate in reità effettuate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla cui rilevanza probatoria, per le ragioni esposte nel paragrafo 3.1, non è possibile nutrire dubbi di sorta.

Non è, invero, dubitabile che risponda a canoni logico-processuali la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da uno o più collaboratori di giustizia, per cui la loro attendibilità, anche se negata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente le altre, che reggano alla verifica del riscontro probatorio, per essere avvalorate da elementi di natura estrinseca al resoconto, che consentano di eseguire un frazionamento valutativo delle propalazioni acquisite nel giudizio di merito.

Si tratta, allora, di ribadire la legittimità di un'operazione di ermeneutica processuale che, laddove correttamente eseguita dai giudici di merito, come nel caso in esame, al contrario di quanto affermato dalla difesa del ricorrente, non può essere censurata, sul piano motivazionale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Non può, in proposito, non rilevarsi che i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fornivano una ricostruzione degli accadimenti criminosi che, nel loro nucleo essenziale - rappresentato dal coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella fase organizzativa dell'attentato mortale in esame, per effetto delle indicazioni ricevute dai vertici del [OSCURATO:PERSONA] - deve ritenersi corroborata dal compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito, su cui la Corte di assise di appello di Napoli si soffermava in termini ineccepibili e rispettosi dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 2, cui si deve rinviare ulteriormente (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.; Sez.

U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, cit.).

I collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infatti, pur incorrendo in alcune incongruità dichiarative, peraltro non decisive, anche tenuto conto del fatto che non avevano partecipato personalmente all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e riferivano degli eventi criminosi a distanza di diversi anni dal loro verificarsi, ricostruivano l'attentato mortale in esame in termini intrinsecamente attendibili ed estrinsecamente convergenti sulla posizione concorsuale di [OSCURATO:PERSONA].

Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Napoli, dunque, appare pienamente rispettoso della giurisprudenza di legittimità consolidatasi in tema di frazionabilità delle propalazioni dei collaboratori di giustizia, dovendosi, in proposito, richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 41585 del 20/06/2017, Maggi, Rv. 271253 - 01, in cui, tra l'altro, sievidenziava che «è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie relative ad una parte del racconto, soprattutto quando i fatti narrati siano per lo più lontani nel tempo e si riferiscano ad una serie di episodi talora appresi non direttamente, ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali dei singoli reati».

In questa, incontroversa, cornice, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte di merito, che, a pagina 78 della sentenza impugnata, nel ribadire il coinvolgimento concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], osservava: «Il ruolo di concorrente morale del [OSCURATO:PERSONA] si è articolato nelle due funzioni, entrambe sintomatiche della grande affidabilità nutrita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] verso il [OSCURATO:PERSONA], non potendo svalutarsi il ruolo di emissario di un mandato o di un sollecito omicidiario come mansione di minore delicatezza per il clan».” Alla luce di quanto riportato ed osservato, conclude il ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ciò che è sfuggito alla Corte è che [OSCURATO:PERSONA] riferiva di un sollecito da parte di [OSCURATO:PERSONA] per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], “generico”, ovvero sollecitava affinchési commettesse qualche omicidio, non l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

Altro dato sfuggito alla Corte è l'attribuzione ad altri del ruolo di ambasciatore/sollecitatore da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo sosteneva di essere stato parte attiva nell'organizzazione dell'esecuzione dell'omicidio, di avere addirittura partecipato al tentativo del giorno prima e di aver visto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venire a sollecitare [OSCURATO:PERSONA] a compiere l'omicidio, non [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di dati sfuggiti nel processo formativo della volontà che quindi anche in questo caso risulta viziato dall'esatta percezione delle risultanze processuali che ha condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di essa.

2.2. Con atto del 19.12.2025, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato motivi nuovi con cui ha illustrato quelli già indicati nel ricorso principale, arricchendoli di ulteriori considerazioni e rilievi.

Ha in particolare esteso le doglianze alla porzione della motivazione (cfr. ff. 41 e ss.) dedicata all’esame dei motivi di ricorso presentati nell’interesse, congiuntamente, del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], dal comune difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA].

In essa, invero, vi è un mero rimando alle argomentazioni contenute nei paragrafi precedenti, nei quali, però, come detto, nessun esame del motivo in questione è stato effettuato dalla Suprema Corte.

Indi si riporta il paragrafo

5.2. presente alla pag. 41 della sentenza impugnata.

Alla luce di ciò si rappresenta che è del tutto evidente come la mancata disamina (e conseguente confutazione) della doglianza (e quindi del “motivo” di ricorso) in discorso (sebbene lo stesso sia stato correttamente riassunto nella parte iniziale della sentenza stessa), alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata nella parte iniziale dell’atto straordinario di impugnazione, determini un errore di fatto suscettibile di essere rilevato ai sensi dell’articolo 625-bis del codice di rito.

Del pari, non può dubitarsi della decisività dell’elemento di cui è stata omessa la valutazione.

Come anticipato in premessa, e come risulta dalla mera lettura dei motivi di ricorso principali e nuovi di questa difesa, il narrato del [OSCURATO:PERSONA] costituiva plateale smentita del racconto di entrambi i chiamanti in correità la cui supposta convergenza, secondo quanto statuito nella sentenza in questa sede ricorsa, risultava a tutto voler concedere davvero minimale, posto che i due propalanti descrivevano condotte materiali diversissime da parte del [OSCURATO:PERSONA] che si riscontrerebbero unicamente in relazione ad un generico “coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nel fatto di reato”.

Detto in altri termini, l’elemento di cui è stata omessa la disamina (vale a dire il narrato del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla posizione dell’odierno ricorrente) si innestava su una costruzione accusatoria basata su due dichiarazioni che convergerebbero tra loro rispetto ad un nucleo davvero limitatissimo della ricostruzione fattuale.

Ebbene, come è stato icasticamente affermato in una recentissima sentenza di questa Corte, in tema di valutazione della chiamata in reità/correità, “…ad una dichiarazione del correo "debole" deve, cioè, corrispondere un riscontro "forte"; ad un riscontro debole deve corrispondere una dichiarazione "forte".

Ciò che non è consentito è innestare un riscontro "debole" su una dichiarazione di correo a sua volta "debole" ” (Sez.

VI - 18 settembre 2024 - n. 19115).

Nel caso occupa ci si trova di fronte ad un elemento di smentita forte di un costrutto fattuale già di per sé debole, il che non può che condurre all’accoglimento del presente motivo di ricorso, con ogni conseguente effetto di legge.

E, alla luce di tutto quanto esposto, ha concluso, la difesa, chiedendo a questa Corte, ai sensi dell’articolo 625- bis, comma 4 ultima parte c.p.p., di procedere, in accoglimento del ricorso straordinario, nelle forme di cui all’articolo 127 c.p.p. ed adottare i provvedimenti che riterrà necessari per correggere gli errori di fatto evidenziati, e, in particolare, di pronunciare la caducazione della sentenza della Prima Sezione n. 1939 del 11 dicembre 2024 (motivazioni depositate il 16 gennaio 2025) e procedere alla celebrazione del nuovo giudizio nei confronti del Sig. [OSCURATO:PERSONA].

A tal proposito, ha addotto a sostegno della richiesta, quanto precisato da questa Corte nella decisione n. 20093 del 24 ottobre 2002 della Sesta Sezione Penale, “quando la correzione dell’errore di fatto nella sentenza impone la riconsiderazione di un motivo di ricorso, il cui esame è stato omesso proprio a causa dell’inesatta percezione delle risultanze ricavabili dagli atti relativi al giudizio di Cassazione, dovendosi procedere alla sostituzione della decisione inficiata dall’errore, la procedura della correzione non può esaurirsi nell’udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario, ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per Cassazione, che può portare alla sostituzione della precedente sentenza”. 3.Il ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] espone argomenti analoghi a quelli trattati dal ricorso, che precede, dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Dopo essersi riportati i motivi dell’originario ricorso per cassazione proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ampliati col ricorso proposto dal medesimo avv. [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia che la Corte di Cassazione, pur avendo correttamente sintetizzato le censure mosse dai difensori, di fatto, si è confrontata unicamente con le prime due delle tre censura indicate, omettendo completamente di esaminare quella afferente al contrasto tra il racconto emergente dalla pretesa convergenza del narrato dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] e quello del [OSCURATO:PERSONA] che escludeva qualsivoglia ruolo e contributo da parte del [OSCURATO:PERSONA], pur essendo il medesimo propalante presente nelle stesse occasioni in cui secondo gli altri due chiamanti in correità l'odierno ricorrente avrebbe posto in essere le condotte che gli sono imputate.

E’ sufficiente invero leggere la motivazione della sentenza impugnata ai fogli da 19 a 29 (vale a dire la porzione dedicata all'esame del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e ai motivi nuovi dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]) per avvedersi del fatto che nessuna considerazione è stata spesa sulla doglianza in questione.

La sentenza impugnata, in altre parole, ha preso in considerazione unicamente il tema relativo alla convergenza del racconto dell'[OSCURATO:PERSONA] e del Tamburrino e quello concernente la pretesa non inconciliabilità della ricostruzione fattuale offerta con quella sostenuta dalla sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, nessuna disamina è ravvisabile – in nessuna parte della motivazione della sentenza impugnata - in ordine alla censura concernente il contrasto con il racconto del [OSCURATO:PERSONA], sebbene si confermi (in altra parte della sentenza gravata) la piena attendibilità di quest'ultimo propalante.

A tutto voler concedere, la Corte di Cassazione ha preso in esame il tema relativo alla valutazione di attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] laddove accusava il [OSCURATO:PERSONA] ma non già la doglianza della difesa volta a rilevare che il narrato del predetto smentiva in maniera clamorosa il (in ipotesi convergente) racconto dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo al ruolo del [OSCURATO:PERSONA].

Identico è il discorso in relazione alla porzione della motivazione (cfr. ff. 41 e seguenti) dedicata all'esame dei motivi di ricorso presentati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA].

In essa invero vi è un mero rimando alle argomentazioni contenute nei paragrafi precedenti nei quali però, come detto, nessun esame del motivo in questione è stato effettuato dalla Corte di Cassazione.

Tutto ciò chiarito, si conclude che è del tutto evidente come la mancata disamina della doglianza (e quindi del motivo di ricorso) in discorso, alla luce della giurisprudenza di legittimità, determini un errore di fatto suscettibile di essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis del codice di rito.

Del pari non può dubitarsi della decisività dell'elemento di cui è stata omessa la valutazione: il narrato del [OSCURATO:PERSONA] costituiva invero plateale smentita dal racconto di entrambi i chiamanti in correità, la cui supposta convergenza risultava, a tutto voler concedere, davvero minimale posto che i due propalanti descrivevano condotte materiali diversissime da parte del [OSCURATO:PERSONA] che si riscontrerebbero unicamente in relazione a un generico “coinvolgimento del cortese nel fatto di reato”.

Detto in altri termini, l'elemento di cui è stata omessa la disamina si innestava su una costruzione accusatoria basata su due dichiarazioni che convergerebbero tra loro rispetto ad un nucleo davvero limitatissimo della ricostruzione fattuale.

Quindi si rassegnano conclusioni analoghe a quelle indicate nel ricorso nel codifensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso straordinario, nelle sue plurime articolazioni - limitatamente alla sua portata rescindente - è fondato, per le ragioni che seguono.

Va premesso che per costante interpretazione nomofilattica (v.

Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002 - dep. 30/04/2002, Basile P, Rv. 221282.

Conf.

Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, [OSCURATO:PERSONA], non massimata) il particolare strumento dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu oculi.

O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività.

Lì dove, tuttavia, si opti per la 'scissione' tra momento rescindente (trattazione camerale della sola idoneità dei motivi di ricorso straordinario a determinare la revoca della sentenza impugnata) e momento rescissorio (trattazione dell'originario ricorso per cassazione) è evidente che il parametro della «decisività» dell'errore a determinare un diverso esito dell'originario ricorso va esaminato in chiave di «potenziale decisività», nel senso della possibile incidenza sul percorso decisorio della Corte di Cassazione.

In altre parole, il Collegio condivide la linea interpretativa che - come già riportato nella pronuncia di questa Corte Sez. 1, Sentenza n. 7189 del 13/02/2024, Rv. 285792 - 01 – “a partire da Sez.

U. 27 marzo 2002, Basile, una volta apprezzata l'esistenza di un 'errore percettivo', apre alla modalità 'bifasica' di definizione del ricorso straordinario: [..] la immediata pronunzia della nuova decisione, ovvero, se necessario, la sola caducazione di questa e celebrazione del nuovo giudizio nelle forme della udienza pubblica o della camera di consiglio; .. secondo il prudente apprezzamento della Corte, in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali (Sez.

U. cit. in parte motiva)”.

Si tratta di un orientamento che, in presenza di un vaglio preliminare di ammissibilità e di una constatazione di un errore quantomeno rilevante, assicura il rispetto del fondamentale principio del contraddittorio.

Nel caso di specie, dovendosi procedere alla sostituzione della decisione inficiata dall'errore – per le ragioni di seguito indicate - la procedura di correzione non può esaurirsi nell'udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario, ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione, che può portare alla sostituzione della precedente sentenza (cfr. tra tante, Sez. 6, n. 20093 del 24/10/2002, dep. 05/05/2003, Laurendi, Rv. 225247, che ha affermato che quando la correzione dell'errore di fatto rilevato nella sentenza impone le riconsiderazione di un motivo di ricorso, il cui esame è stato omesso proprio a causa della inesatta percezione delle risultanze ricavabili dagli atti relativi al giudizio di cassazione, dovendosi procedere alla sostituzione della decisione inficiata dall'errore, la procedura di correzione non può esaurirsi nell'udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario, ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione, che può portare alla sostituzione della precedente sentenza).

Ciò posto, va, in particolare, rilevata la fondatezza della prospettazione difensiva quanto all'avvenuta mancata espressa valutazione, nel giudizio che ha condotto alla emissione della sentenza impugnata, della censura concernente il contrasto, segnalato dalle difese, del racconto degli altri collaboratori di giustizia, in particolare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – peraltro, secondo le difese, convergenti tra loro in maniera del tutto limitata - con quello del [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe escluso invece ogni coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell’omicidio in argomento, sebbene si confermi (in altra parte della stessa sentenza gravata, e ad altri fini) la piena attendibilità – anche - di quest'ultimo propalante (che risulterebbe, a sua volta, smentito quanto all’esatta individuazione del [OSCURATO:PERSONA], e alla ricostruzione della complessiva vicenda dal racconto reso da altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di altro procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il medesimo omicidio oggetto del presente procedimento).

Di là delle valutazioni che verranno sviluppate in fase rescissoria, nel contraddittorio delle parti, trattandosi comunque di un punto obiettivamente rilevante nella economia complessiva della decisione, si rende necessaria — per le considerazioni espresse in premessa — l'apertura della fase rescissoria. 2.Da quanto precede consegue che la sentenza impugnata deve essere revocata nei confronti del ricorrente in funzione della successiva decisione da adottare in sede di pubblica udienza, nei termini indicati in dispositivo.

P.Q.M Revoca la sentenza n. 1939/2025 emessa dalla Prima Sezione della Corte di cassazione in data 11/12/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Fissa per la trattazione del ricorso originario

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso come da requisitoria già in atti. Udite, nell’interesse del condannato, [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Prima Sezione di questa Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi proposti avverso la sentenza del 20.6.2024 emessa dalla Corte di Assise di Appello di Napoli, la quale aveva confermato la decisione della Corte di assise di Napoli, che, per quanto di interesse ai presenti fini, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dell'omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], commessi a Melito di Napoli il 21 novembre 2004, così come contestato al capo A (artt. 81, secondo comma, 110, 575, 577, primo comma, n. 3, 416-bis.1, cod. pen.), per il quale gli imputati venivano condannati alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno. 2. Avverso detta sentenza ha proposto, con due distinti atti, ricorso straordinario per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], tramite i propri difensore di fiducia, e procuratori speciali, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo il vizio dell'inesatta percezione delle risultanze processuali che avrebbe condotto la Corte di cassazione a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata se il processo formativo della volontà non fosse stato influenzato da un errore percettivo causato da una svista e da un equivoco in cui la Corte medesima è incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio, che ha generato un errore di fatto e non di giudizio. 2.1.In particolare, con il ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], si sono esposte le seguenti doglianze. Si è innanzitutto rappresentato che col ricorso per cassazione si era dedotto: con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza di appello impugnata per non avere la Corte di Assise di appello di Napoli dato esaustivo conto delle ragioni di contrasto, ritenute insuperabili, tra il compendio probatorio acquisito nel presente procedimento ed il giudicato formatosi sulla sentenza di condanna pronunciata il 4 aprile 2006 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, che non consentivano di formulare un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio in argomento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere attendibili le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], sebbene il propalante avesse escluso il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione dell'attentato mortale e avesse attribuito a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la deliberazione omicidiaria che invece doveva essere attribuita al fratello [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; con il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato per non avere la decisione impugnata dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] riscontrate dalle popolazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con le quali risultavano incompatibili nel loro nucleo essenziale; con il quarto motivo, violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che consentivano di ritenere le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] riscontrate dalle propalazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che, nel loro nucleo essenziale, apparivano invece incompatibili. La prima sezione di questa Corte riteneva “infondato il primo motivo di ricorso così come integrato dal primo dei citati nuovi motivi”. Nello specifico a pagina 21 del provvedimento il [OSCURATO:PERSONA] riteneva che “Quanto, invece, al possibile contrasto tra le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza irrevocabile con cui era stato condannato [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che tale condanna traeva origine dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] detto "Kojak", che aveva appreso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] della fase preparatoria del duplice omicidio in esame, senza fornire alcuna indicazione sulla fase deliberativa dell'attentato nella quale era coinvolto [OSCURATO:PERSONA]. Ne conseguiva che il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza formulato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era rappresentato dalla chiamata in reità diretta effettuata dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'imputato. In questo contesto probatorio, nessun rilievo favorevole a [OSCURATO:PERSONA] può farsi derivare dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], atteso che le sue propalazioni non possiedono una valenza confutativa delle accuse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Questi ultimi, infatti, avevano appreso del progetto criminoso all'esito del quale venivano uccisi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in contesti soggettivi e operativi differenti e non assimilabili a quelli di [OSCURATO:PERSONA], esclusivamente riconducibili al suo legame personale con [OSCURATO:PERSONA]. Non può, in proposito, non richiamarsi il passaggio argomentativo esplicitato a pagina 22 della sentenza impugnata, in cui, richiamandosi le conclusioni alle quali era pervenuto il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli sull'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], si osservava che «lo stretto legame con [OSCURATO:PERSONA] ha fatto ritenere l'[OSCURATO:PERSONA] una fonte intrinsecamente affidabile sulle causali e le dinamiche sottese alla faida in corso, ma quanto dichiarato sul duplice omicidio [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] alla Corte pare un narrato fondato in buona parte su deduzioni del propalante». Ne discende, conclusivamente, che sulle chiamate in reità effettuate dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che convergevano nel ritenere il ricorrente coinvolto nella fase organizzativa dell'attentato mortale in esame, la Corte di assise di appello di Napoli si soffermava con un percorso argomentativo ineccepibile, che impone di ritenere la verifica delle accuse dei due propalanti rispettosa dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 2, al quale si deve rinviare (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, cit.)”. Alla luce di tale ricostruzione, testualmente riportata, il ricorso ritiene evidente l'errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione, dal momento che la difesa non ha mai sostenuto che dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] potesse derivare un rilievo favorevole a [OSCURATO:PERSONA], atteso che è altrettanto evidente che le sue propalazioni non possiedono una valenza confutativa delle accuse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La difesa ha piuttosto sostenuto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] hanno una valenza confutativa dell'intera ricostruzione della vicenda come operata sulla base del compendio probatorio acquisito nel presente procedimento, in particolare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Preliminare ad ogni altra considerazione, il ricorrente poneva proprio l’esegesi della sentenza emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo reato oggetto del presente procedimento. La motivazione di quella sentenza che aveva adeguatamente ricostruito la vicenda e la responsabilità penale dell'imputato, con conseguente condanna dello stesso, sulla scorta delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], riscontrate dal dato intercettivo, smentisce totalmente le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra l'altro chiamante de relato, e quindi chiamante più debole rispetto ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Veniva a tal uopo segnalato, a chiare lettere, che [OSCURATO:PERSONA] aveva visto personalmente partire il comando destinato all'esecuzione dell'omicidio del “tabaccaio”: “partirono o marenaro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o vichingo e Nino a bordo di due scuter di grossa cilindrata e provvisti di casco”, e dunque che il suo contributo fosse tutt'altro che scaturente da illazioni o deduzioni essendo pienamente accreditato dalla circostanza di aver incassato la confessione di [OSCURATO:PERSONA], esecutore materiale del duplice delitto, dopo averli visti personalmente prepararsi e partire. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricostruiscono una vicenda completamente diversa con esecutori diversi tra cui non figura [OSCURATO:PERSONA] e mezzi diversi, due scooter e non un’autovettura. La svista, l'equivoco nella lettura degli atti che ha determinato l'errore nel provvedimento impugnato sta nel fatto di avere la Corte di cassazione ritenuto erroneamente che la difesa rinvenisse nel dichiarato di [OSCURATO:PERSONA] un rilievo favorevole al [OSCURATO:PERSONA], mentre si è evidenziato un contrasto netto nella ricostruzione dell'intera vicenda che non è stato in alcun modo risolto dalla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA], chiamante diretto, indica quali esecutori materiali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per averli visti partire a bordo di un’auto; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] indicano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] partiti a bordo di due scooter di grossa cilindrata. Se si accoglie la ricostruzione di [OSCURATO:PERSONA] non si può in alcun modo accogliere quella di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la soluzione del contrasto era dirimente per la valutazione dell'attendibilità dei dichiaranti. La mancata risoluzione del contrasto ha inciso sul processo formativo della volontà, viziato dall'esatta percezione delle risultanze processuali che ha condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Su tale punto voglia la Corte adita annullare la sentenza impugnata. Parimenti infondati devono ritenersi secondo il primo Collegio di questa Corte, “il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, così come integrati dal primo dei già citati motivi nuovi di cui si impone un esame congiunto”, con cui si deducevano, come anticipato, violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere attendibili le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, nel loro nucleo essenziale, apparivano incompatibili non convergendo sull’imputato [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, osservava il Collegio nella sentenza impugnata che “il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] trae origine dalle dichiarazioni accusatorie rese nei suoi confronti dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto, in particolare, alle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], costituenti una chiamata in reità indiretta, deve rilevarsi preliminarmente che il propalante si apriva alla collaborazione con la giustizia nel corso del 2014. Dopo essersi aperto alla collaborazione, [OSCURATO:PERSONA] riferiva che [OSCURATO:PERSONA] detto "Totore 'o marinaro" gli aveva confidato di essere stato uno degli esecutori materiali dell'assassinio di [OSCURATO:PERSONA], che gli era stato indicato da [OSCURATO:PERSONA] detto "o cavallaro", che conosceva l'obiettivo dall'agguato mortale, la cui deliberazione omicidiaria era da ricondurre a [OSCURATO:PERSONA] detto "o chiatto". In occasione di queste confidenze, ricevute qualche giorno dopo l'attentato mortale, il collaborante aveva appreso anche che [OSCURATO:PERSONA] era stato ucciso accidentalmente, soltanto perché, la mattina del 21 novembre 2004, si trovava in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] al sopraggiungere dei sicari. Il collaboratore di giustizia, inoltre, riferiva di avere appreso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], su indicazione di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], aveva sollecitato l'esecuzione dell'omicidio, nel quale erano stati coinvolti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] detto "Cicciotto", che guidava l'autovettura a bordo della quale i sicari erano giunti sul luogo del delitto e aveva fatto anche da vedetta, conoscendo [OSCURATO:PERSONA]. Ne discende che, secondo quanto riferito dal collaborante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era stato coinvolto nella fase organizzativa dell'attentato in cui erano stati uccisi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su indicazione di [OSCURATO:PERSONA], al quale doveva essere attribuita la deliberazione omicidiaria, maturata nel contesto della faida tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] per il controllo dell'area partenopea di Secondigliano. Né valeva, in senso contrario, la circostanza, segnalata dalla difesa del ricorrente e confutata dalla Corte di merito con argomenti pertinenti, che il collaboratore di giustizia, nella parte iniziale del suo esame dibattimentale, svolto davanti alla Corte di assise di Napoli, aveva escluso che il ricorrente fosse coinvolto nell'assassinio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], atteso, che come evidenziato a pagina 79 del provvedimento censurato, fin dalla prima fase della sua collaborazione, [OSCURATO:PERSONA] «aveva riferito del sollecito del [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:PERSONA] correlato alla esecuzione dell'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] e pertanto il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] era già stato compiutamente definito dal propalante». Quanto, invece, alle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], costituenti una chiamata in reità diretta, deve evidenziarsi preliminarmente che il propalante si apriva alla collaborazione con la giustizia nel corso del 2019. Apertosi alla collaborazione, [OSCURATO:PERSONA] riferiva di essere stato presente alla riunione in cui veniva adottata la decisione di uccidere [OSCURATO:PERSONA], alla quale partecipavano, oltre allo stesso propalante, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In quell'occasione, [OSCURATO:PERSONA] aveva dato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'incarico di assassinare [OSCURATO:PERSONA]; mentre., [OSCURATO:PERSONA] aveva ordinato a [OSCURATO:PERSONA] di segnalare ai sicari [OSCURATO:PERSONA], che, a differenza dei soggetti incaricati di eseguire l'agguato, conosceva personalmente. Ne deriva che, secondo quanto riferito dal collaborante [OSCURATO:PERSONA], l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato coinvolto nella fase organizzativa dell'attentato in cui venivano uccisi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle indicazioni di [OSCURATO:PERSONA], che, in quel momento, guidava l'omonima consorteria camorristica partenopea insieme al fratello, [OSCURATO:PERSONA]. Tali indicazioni erano state fornite nel corso di una riunione, alla quale avevano preso parte diversi esponenti del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, in cui era stata deliberata l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto vicino al gruppo rivale degli "scissionisti", che costituiva l'obiettivo esclusivo dell'attentato mortale.” Con ulteriore passaggio argomentativo riportato al paragrafo 3.1.2. della sentenza impugnata, la Corte di cassazione affermava: “Deve, al contempo, evidenziarsi che le censure difensive trascurano di considerare la piena convergenza delle chiamate in reità effettuate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla cui rilevanza probatoria, per le ragioni esposte nel paragrafo 3.1, non è possibile nutrire dubbi di sorta. Non è, invero, dubitabile che risponda a canoni logico-processuali la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da uno o più collaboratori di giustizia, per cui la loro attendibilità, anche se negata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente le altre, che reggano alla verifica del riscontro probatorio, per essere avvalorate da elementi di natura estrinseca al resoconto, che consentano di eseguire un frazionamento valutativo delle propalazioni acquisite nel giudizio di merito. Si tratta, allora, di ribadire la legittimità di un'operazione di ermeneutica processuale che, laddove correttamente eseguita dai giudici di merito, come nel caso in esame, al contrario di quanto affermato dalla difesa del ricorrente, non può essere censurata, sul piano motivazionale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Non può, in proposito, non rilevarsi che i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fornivano una ricostruzione degli accadimenti criminosi che, nel loro nucleo essenziale - rappresentato dal coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella fase organizzativa dell'attentato mortale in esame, per effetto delle indicazioni ricevute dai vertici del [OSCURATO:PERSONA] - deve ritenersi corroborata dal compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito, su cui la Corte di assise di appello di Napoli si soffermava in termini ineccepibili e rispettosi dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 2, cui si deve rinviare ulteriormente (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, cit.). I collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infatti, pur incorrendo in alcune incongruità dichiarative, peraltro non decisive, anche tenuto conto del fatto che non avevano partecipato personalmente all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e riferivano degli eventi criminosi a distanza di diversi anni dal loro verificarsi, ricostruivano l'attentato mortale in esame in termini intrinsecamente attendibili ed estrinsecamente convergenti sulla posizione concorsuale di [OSCURATO:PERSONA]. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Napoli, dunque, appare pienamente rispettoso della giurisprudenza di legittimità consolidatasi in tema di frazionabilità delle propalazioni dei collaboratori di giustizia, dovendosi, in proposito, richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 41585 del 20/06/2017, Maggi, Rv. 271253 - 01, in cui, tra l'altro, sievidenziava che «è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie relative ad una parte del racconto, soprattutto quando i fatti narrati siano per lo più lontani nel tempo e si riferiscano ad una serie di episodi talora appresi non direttamente, ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali dei singoli reati». In questa, incontroversa, cornice, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte di merito, che, a pagina 78 della sentenza impugnata, nel ribadire il coinvolgimento concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], osservava: «Il ruolo di concorrente morale del [OSCURATO:PERSONA] si è articolato nelle due funzioni, entrambe sintomatiche della grande affidabilità nutrita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] verso il [OSCURATO:PERSONA], non potendo svalutarsi il ruolo di emissario di un mandato o di un sollecito omicidiario come mansione di minore delicatezza per il clan».” Alla luce di quanto riportato ed osservato, conclude il ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ciò che è sfuggito alla Corte è che [OSCURATO:PERSONA] riferiva di un sollecito da parte di [OSCURATO:PERSONA] per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], “generico”, ovvero sollecitava affinchési commettesse qualche omicidio, non l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Altro dato sfuggito alla Corte è l'attribuzione ad altri del ruolo di ambasciatore/sollecitatore da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo sosteneva di essere stato parte attiva nell'organizzazione dell'esecuzione dell'omicidio, di avere addirittura partecipato al tentativo del giorno prima e di aver visto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venire a sollecitare [OSCURATO:PERSONA] a compiere l'omicidio, non [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di dati sfuggiti nel processo formativo della volontà che quindi anche in questo caso risulta viziato dall'esatta percezione delle risultanze processuali che ha condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di essa. 2.2. Con atto del 19.12.2025, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato motivi nuovi con cui ha illustrato quelli già indicati nel ricorso principale, arricchendoli di ulteriori considerazioni e rilievi. Ha in particolare esteso le doglianze alla porzione della motivazione (cfr. ff. 41 e ss.) dedicata all’esame dei motivi di ricorso presentati nell’interesse, congiuntamente, del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], dal comune difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. In essa, invero, vi è un mero rimando alle argomentazioni contenute nei paragrafi precedenti, nei quali, però, come detto, nessun esame del motivo in questione è stato effettuato dalla Suprema Corte. Indi si riporta il paragrafo 5.2. presente alla pag. 41 della sentenza impugnata. Alla luce di ciò si rappresenta che è del tutto evidente come la mancata disamina (e conseguente confutazione) della doglianza (e quindi del “motivo” di ricorso) in discorso (sebbene lo stesso sia stato correttamente riassunto nella parte iniziale della sentenza stessa), alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata nella parte iniziale dell’atto straordinario di impugnazione, determini un errore di fatto suscettibile di essere rilevato ai sensi dell’articolo 625-bis del codice di rito. Del pari, non può dubitarsi della decisività dell’elemento di cui è stata omessa la valutazione. Come anticipato in premessa, e come risulta dalla mera lettura dei motivi di ricorso principali e nuovi di questa difesa, il narrato del [OSCURATO:PERSONA] costituiva plateale smentita del racconto di entrambi i chiamanti in correità la cui supposta convergenza, secondo quanto statuito nella sentenza in questa sede ricorsa, risultava a tutto voler concedere davvero minimale, posto che i due propalanti descrivevano condotte materiali diversissime da parte del [OSCURATO:PERSONA] che si riscontrerebbero unicamente in relazione ad un generico “coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nel fatto di reato”. Detto in altri termini, l’elemento di cui è stata omessa la disamina (vale a dire il narrato del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla posizione dell’odierno ricorrente) si innestava su una costruzione accusatoria basata su due dichiarazioni che convergerebbero tra loro rispetto ad un nucleo davvero limitatissimo della ricostruzione fattuale. Ebbene, come è stato icasticamente affermato in una recentissima sentenza di questa Corte, in tema di valutazione della chiamata in reità/correità, “…ad una dichiarazione del correo "debole" deve, cioè, corrispondere un riscontro "forte"; ad un riscontro debole deve corrispondere una dichiarazione "forte". Ciò che non è consentito è innestare un riscontro "debole" su una dichiarazione di correo a sua volta "debole" ” (Sez. VI - 18 settembre 2024 - n. 19115). Nel caso occupa ci si trova di fronte ad un elemento di smentita forte di un costrutto fattuale già di per sé debole, il che non può che condurre all’accoglimento del presente motivo di ricorso, con ogni conseguente effetto di legge. E, alla luce di tutto quanto esposto, ha concluso, la difesa, chiedendo a questa Corte, ai sensi dell’articolo 625- bis, comma 4 ultima parte c.p.p., di procedere, in accoglimento del ricorso straordinario, nelle forme di cui all’articolo 127 c.p.p. ed adottare i provvedimenti che riterrà necessari per correggere gli errori di fatto evidenziati, e, in particolare, di pronunciare la caducazione della sentenza della Prima Sezione n. 1939 del 11 dicembre 2024 (motivazioni depositate il 16 gennaio 2025) e procedere alla celebrazione del nuovo giudizio nei confronti del Sig. [OSCURATO:PERSONA]. A tal proposito, ha addotto a sostegno della richiesta, quanto precisato da questa Corte nella decisione n. 20093 del 24 ottobre 2002 della Sesta Sezione Penale, “quando la correzione dell’errore di fatto nella sentenza impone la riconsiderazione di un motivo di ricorso, il cui esame è stato omesso proprio a causa dell’inesatta percezione delle risultanze ricavabili dagli atti relativi al giudizio di Cassazione, dovendosi procedere alla sostituzione della decisione inficiata dall’errore, la procedura della correzione non può esaurirsi nell’udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario, ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per Cassazione, che può portare alla sostituzione della precedente sentenza”. 3.Il ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] espone argomenti analoghi a quelli trattati dal ricorso, che precede, dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Dopo essersi riportati i motivi dell’originario ricorso per cassazione proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ampliati col ricorso proposto dal medesimo avv. [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia che la Corte di Cassazione, pur avendo correttamente sintetizzato le censure mosse dai difensori, di fatto, si è confrontata unicamente con le prime due delle tre censura indicate, omettendo completamente di esaminare quella afferente al contrasto tra il racconto emergente dalla pretesa convergenza del narrato dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] e quello del [OSCURATO:PERSONA] che escludeva qualsivoglia ruolo e contributo da parte del [OSCURATO:PERSONA], pur essendo il medesimo propalante presente nelle stesse occasioni in cui secondo gli altri due chiamanti in correità l'odierno ricorrente avrebbe posto in essere le condotte che gli sono imputate. E’ sufficiente invero leggere la motivazione della sentenza impugnata ai fogli da 19 a 29 (vale a dire la porzione dedicata all'esame del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e ai motivi nuovi dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]) per avvedersi del fatto che nessuna considerazione è stata spesa sulla doglianza in questione. La sentenza impugnata, in altre parole, ha preso in considerazione unicamente il tema relativo alla convergenza del racconto dell'[OSCURATO:PERSONA] e del Tamburrino e quello concernente la pretesa non inconciliabilità della ricostruzione fattuale offerta con quella sostenuta dalla sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, nessuna disamina è ravvisabile – in nessuna parte della motivazione della sentenza impugnata - in ordine alla censura concernente il contrasto con il racconto del [OSCURATO:PERSONA], sebbene si confermi (in altra parte della sentenza gravata) la piena attendibilità di quest'ultimo propalante. A tutto voler concedere, la Corte di Cassazione ha preso in esame il tema relativo alla valutazione di attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] laddove accusava il [OSCURATO:PERSONA] ma non già la doglianza della difesa volta a rilevare che il narrato del predetto smentiva in maniera clamorosa il (in ipotesi convergente) racconto dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo al ruolo del [OSCURATO:PERSONA]. Identico è il discorso in relazione alla porzione della motivazione (cfr. ff. 41 e seguenti) dedicata all'esame dei motivi di ricorso presentati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. In essa invero vi è un mero rimando alle argomentazioni contenute nei paragrafi precedenti nei quali però, come detto, nessun esame del motivo in questione è stato effettuato dalla Corte di Cassazione. Tutto ciò chiarito, si conclude che è del tutto evidente come la mancata disamina della doglianza (e quindi del motivo di ricorso) in discorso, alla luce della giurisprudenza di legittimità, determini un errore di fatto suscettibile di essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis del codice di rito. Del pari non può dubitarsi della decisività dell'elemento di cui è stata omessa la valutazione: il narrato del [OSCURATO:PERSONA] costituiva invero plateale smentita dal racconto di entrambi i chiamanti in correità, la cui supposta convergenza risultava, a tutto voler concedere, davvero minimale posto che i due propalanti descrivevano condotte materiali diversissime da parte del [OSCURATO:PERSONA] che si riscontrerebbero unicamente in relazione a un generico “coinvolgimento del cortese nel fatto di reato”. Detto in altri termini, l'elemento di cui è stata omessa la disamina si innestava su una costruzione accusatoria basata su due dichiarazioni che convergerebbero tra loro rispetto ad un nucleo davvero limitatissimo della ricostruzione fattuale. Quindi si rassegnano conclusioni analoghe a quelle indicate nel ricorso nel codifensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso straordinario, nelle sue plurime articolazioni - limitatamente alla sua portata rescindente - è fondato, per le ragioni che seguono. Va premesso che per costante interpretazione nomofilattica (v. Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 - dep. 30/04/2002, Basile P, Rv. 221282. Conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, [OSCURATO:PERSONA], non massimata) il particolare strumento dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu oculi. O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività. Lì dove, tuttavia, si opti per la 'scissione' tra momento rescindente (trattazione camerale della sola idoneità dei motivi di ricorso straordinario a determinare la revoca della sentenza impugnata) e momento rescissorio (trattazione dell'originario ricorso per cassazione) è evidente che il parametro della «decisività» dell'errore a determinare un diverso esito dell'originario ricorso va esaminato in chiave di «potenziale decisività», nel senso della possibile incidenza sul percorso decisorio della Corte di Cassazione. In altre parole, il Collegio condivide la linea interpretativa che - come già riportato nella pronuncia di questa Corte Sez. 1, Sentenza n. 7189 del 13/02/2024, Rv. 285792 - 01 – “a partire da Sez. U. 27 marzo 2002, Basile, una volta apprezzata l'esistenza di un 'errore percettivo', apre alla modalità 'bifasica' di definizione del ricorso straordinario: [..] la immediata pronunzia della nuova decisione, ovvero, se necessario, la sola caducazione di questa e celebrazione del nuovo giudizio nelle forme della udienza pubblica o della camera di consiglio; .. secondo il prudente apprezzamento della Corte, in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali (Sez. U. cit. in parte motiva)”. Si tratta di un orientamento che, in presenza di un vaglio preliminare di ammissibilità e di una constatazione di un errore quantomeno rilevante, assicura il rispetto del fondamentale principio del contraddittorio. Nel caso di specie, dovendosi procedere alla sostituzione della decisione inficiata dall'errore – per le ragioni di seguito indicate - la procedura di correzione non può esaurirsi nell'udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario, ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione, che può portare alla sostituzione della precedente sentenza (cfr. tra tante, Sez. 6, n. 20093 del 24/10/2002, dep. 05/05/2003, Laurendi, Rv. 225247, che ha affermato che quando la correzione dell'errore di fatto rilevato nella sentenza impone le riconsiderazione di un motivo di ricorso, il cui esame è stato omesso proprio a causa della inesatta percezione delle risultanze ricavabili dagli atti relativi al giudizio di cassazione, dovendosi procedere alla sostituzione della decisione inficiata dall'errore, la procedura di correzione non può esaurirsi nell'udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario, ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione, che può portare alla sostituzione della precedente sentenza). Ciò posto, va, in particolare, rilevata la fondatezza della prospettazione difensiva quanto all'avvenuta mancata espressa valutazione, nel giudizio che ha condotto alla emissione della sentenza impugnata, della censura concernente il contrasto, segnalato dalle difese, del racconto degli altri collaboratori di giustizia, in particolare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – peraltro, secondo le difese, convergenti tra loro in maniera del tutto limitata - con quello del [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe escluso invece ogni coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell’omicidio in argomento, sebbene si confermi (in altra parte della stessa sentenza gravata, e ad altri fini) la piena attendibilità – anche - di quest'ultimo propalante (che risulterebbe, a sua volta, smentito quanto all’esatta individuazione del [OSCURATO:PERSONA], e alla ricostruzione della complessiva vicenda dal racconto reso da altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di altro procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il medesimo omicidio oggetto del presente procedimento). Di là delle valutazioni che verranno sviluppate in fase rescissoria, nel contraddittorio delle parti, trattandosi comunque di un punto obiettivamente rilevante nella economia complessiva della decisione, si rende necessaria — per le considerazioni espresse in premessa — l'apertura della fase rescissoria. 2.Da quanto precede consegue che la sentenza impugnata deve essere revocata nei confronti del ricorrente in funzione della successiva decisione da adottare in sede di pubblica udienza, nei termini indicati in dispositivo. P.Q.M Revoca la sentenza n. 1939/2025 emessa dalla Prima Sezione della Corte di cassazione in data 11/12/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Fissa per la trattazione del ricorso originario
Sentenza Cassazione n. 03214/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris