CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 dicembre 1959
Cassazione n. 43726/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/12/1959 avverso il decreto del 09/03/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG RITEP1111.110 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto n. 348 del 9 11131-2:) 21020, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile il reolanio proposto dal Direttore dell'Ufficio I del Dipartimento dell'amministrazione penitelziaria (sDAP), avverso l'ordinanza n. 480 del 2019, emessa dal Magistrato li sove..c;lanza di Roma, con cui era stato accolto il reclamo, formulato ex art. 35.-rer I. 26 ,uglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] ristretl:o i.i reg:ric ex art. 41-bis Ord. pen., avente ad oggetto il rifiuto oppostogli di acqJista.-e a sopravvitto - tramite il c.d. "Mod. 72" - generi alimentari suscettibili di cottura. In particolare, il Magistratc ci ,:;orvEglianza, nell'accogliere il reclamo del detenuto, disponeva la disapplica2:io,-w! dell'a -t. 7 della circolare DAP del 2 ottobre 2018 nella parte in cui non gli corsent va l'aciListo dei medesimi generi alimentari disponibili per gli altri detenuti ristretil in altre sezioni dell'Istituto. Avverso tale ordinanza l'Am -niri:,.trazipre )-oponeva reclamo ex art. 35-bis, comma 4, Ord. pen. al Tribunale di scrveglanza di Roma, ritenuta la richiesta del detenuto quale interesse di mero fa:tc. non suscettibile di tutela in sede giurisdizionale. Con il provvedimento oggetto c'Arpugnazione il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il relarro, poiché proposto personalmente dal Direttore dell'Ufficio I del DAP s,rza la lec .ssaria assistenza dell'Avvocatura di Stato, come previsto dall'art. 2 R.:, 30 n:tpt re 1933, n. 1612. 2. Avverso tale provvedimento tu propo -sto -icorso il Ministero della Giustizia, rappresentato ex art. 1 R.d. 30 o -..1:cbre 1.33, n. 1612 dall'Avvocatura dello Stato, chiedendone l'annullamento e ponercc a t ase dell'impugnazione un unico motivo con cui viene lamentata la violazione de4 rtt. 35-bis, 41-bis e 69 Ord. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lel:: :1)„ cc. ,c1 pen. Deduce, in particolare, che il cikpost) ceil'art. 35-bis cit., come affermato dalle Sezioni unite della Corte di c-zissazor e cDin sentenza n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, consente la proposizione del -e:121-no da parte dell'Amministrazione penitenziaria senza il patrocinio Et l'as:;iste.nza ciell'Avvocatura dello Stato. 3. Il Procuratore general ,? o -i:e;to l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CON3IDERATO IN DIRITTO 4. L'impugnazione è fondata. 5. Questa Corte, come corm::enieni:e rilevato dal ricorrente, ha superato il precedente orientamento, oggett r c,nt-asl:o intennretativo richiamato anche dal Tribunale di sorveglianza nell'ordiian.A i ptignata„ con decisione a Sezioni unite (Sez. Un., n. 3775 del 21 dicemb -,a de), 2018, Tuttolonnondo, Rv. 271648), a cui va data continuità. In particolare, si è afferméto che ',3V VE![-So l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che accolga l'istanza :lel (12i:emulo ... l'amministrazione penitenziaria è legittimata a proporre reclamo, ai seris c e l'art. 35-bis, comma quarto, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), senzè I patncinio e l'assistenza della Avvocatura dello Stato". Le Sezioni Unite, nel ragicric-Ar arto s /cito per giungere a detto arresto regolatore, hanno evidenziato colle I rimedio ex art. 35-bis Ord. pen., fruibile direttamente dal detenuto, sia ra2pre::.entatc da una procedura ispirata a criteri di facile accessibilità e di effettivit dcl tutel 3, nell'ambito di una giurisdizione di prossimità. Con la nota sentenza Torrecgian ia Corte EDU ha chiesto allo Stato italiano (ai sensi dell'art. 46 CEDI)) cli 7.,rovvedef-e a introdurre procedure attivabili dai detenuti per porre fine e rilinAh a coicizioni di detenzione o trattamenti carcerari in contrasto con l'art. 3 CEDJ. In questo senso l'Amministraziere penitentaria interviene nel procedimento quale soggetto titolare e responsabile dei trattamento dei detenuti nell'espiazione della pena la quale non può cons in t-a lamenti contrari al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione cl corianrian (art. 27, comma terzo, Cost.). Da ciò deriva che l'Amministrazicre I contraddittore istituzionale del reclamo presentato dal detenwo .e., al:C. ;tesso tempo, la fonte informativa dell'Istituto, nonché può esseri clestinEtaria delle prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza relatK e all :E! 17)91E lità di gestione dei detenuti. E stata, quindi, esclusa L: na:u.-a :ivilistica degli interessi di cui l'Amministrazione sarebbe stata ptatrice 21 fini della possibile applicazione dell'art. 573 cod. proc. pen. e si e scri:olireato come essa invece si inserisca nel procedimento per l'esercizio di u TE bblicistica. Nelle fasi di merito del reclamo ex art. 35-bis, comma 4, Ord P2. ., caratterizzate da una semplificazione del contraddittorio per favorire lo snaolgirren:o della giurisdizione di prossimità, è ammessa quindi la possibilità, .:1E1 parte dell'Amministrazione penitenziaria, di proporre reclamo e partecipare a llE impLgnatoria di fronte al Tribunale di sorveglianza senza il patrocinio ce l'Av\ ocatura dello Stato, ritenuto invece necessario per il giudizio di legitt rnità ex art 1. R.d. 30 ottobre 1933, n. 1612.6. Dalle considerazioni sopra ripi)i12te deriva l'accoglimento del ricorso con annullamento del provvedimenti) irn)Jgriat) e rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per la trattziorE de reclamo ritualmente presentato. Annulla il provvedimento impiugmto con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in data 28 setteribr