CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19988/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 176/ RG. 4581 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di inammissibilità in epigrafe indicata, per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; OSSERVA Con orientamento espresso a Sezioni unite, la Corte di legittimità ha stabilito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Come correttamente rappresentato dalla Corte di merito nell'ordinanza impugnata, l'appellante, pur ammettendo il delitto di evasione, si è limitato a censurare, con enunciati espressi in modo generico e assertivo, la sentenza di primo grado sia sull'accertamento dei fatti che sul trattamento sanzionatorio, senza alcuna puntuale critica, così da rendere il ricorso non solo manifestamente infondato, ma prima ancora aspecifico; ritenuto che dall'inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co