CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26445/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FORTUNATA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 ottobre 2023 la Corte di appello di Palermo, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. avanzata dal suo procuratore speciale, in parziale riforma della pronuncia resa il 22 marzo 2022 dal Tribunale di Trapani, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ha ridotto ad anni tre di reclusione ed euro 600 di multa la pena irrogata all'imputata, confermando nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di furto aggravato. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, denunciando - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen. - che la Corte di merito avrebbe omesso di valutare l'assenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 cit., mancando elementi di prova a carico dell'imputata ed anzi constando che ella al momento del fatto si trovasse in altro luogo. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori delle ipotesi consentite. Difatti: -«in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati» e «alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. 4. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi in capo profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così