CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 33914/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21485-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1048/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 23/04/2024 R.G.N. 925/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.21485/2024 Cron. Rep. Ud.12/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 1048/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, pronunciando in sede di opposizione ad ATPO, ex art. 445bis, comma 6, cod. proc. civ. nel giudizio riunito a seguito delle contestazioni separatamente svolte dalla parte privata e dall’INPS avverso gli esiti della CTU della fase sommaria, ha respinto il ricorso in opposizione di INPS e, in accoglimento dell’opposizione della Sortini, ha modificato la decorrenza della prestazione dalla domanda amministrativa (a seguito di rinnovo di CTU) ed ha condannato INPS alla rifusione delle spese, liquidate in € 2800,00 complessivi. INPS resiste con controricorso, rimettendosi alla decisione e chiedendo di non essere condannato al pagamento delle spese di legittimità poiché il governo delle spese di lite è “componente della pronuncia nella piena disponibilità dell’organo giudiziario”. La ricorrente ha illustrato il motivo con memoria. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 12 novembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza è denunciata per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., dell’art. 75 disp. att. cod. proc. civ. nonché del DM n. 55/2014, del DM n. 37/2018 e del DM n. 147/2022, degli artt. 2, 4, 5 e 9 e 12 della legge 49/2023 nonché dell’art. 2233 cod. civ. anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. per la insufficiente liquidazione delle spese delle due fasi di giudizio. Il motivo – prospettato in osservanza dei principi di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 e 369 cod. proc. civ., nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso come interpretato dalle SSUU con sentenza n. 8950/2022, poiché, come ex multis Cass. n. 15169/2020, contiene precise indicazioni della tariffa che sarebbe stata pertinente, essenziali per consentire a questa Corte di legittimità di accogliere o rigettare il ricorso, previa mera verifica della veridicità di quanto affermato –è fondato. «Quanto alla determinazione degli scaglioni applicabili, va ribadito che, ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, cod.proc.civ., di tal che, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Sez.Un. n. 10455 del 2015)» (Cass. n. 11204/2022 ex multis): applicando detti principi, il valore della causa va individuato tra €5.200,00 ed €26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi delle tariffe del DM n. 147/2022 vigenti ratione temporis, identifica il valore minimo del dovuto in € 4721,00. Il calcolo eseguito è corretto, computando tre fasi nella fase sommaria, per € 2276,00 di valori medi, quattro fasi nella opposizione di cui al giudizio “portante” introdotto a INPS, per € 5391,00 di valori medi, e due fasi nel giudizio riunito, introdotto dalla Sortini, per € 1706,00, di tal chè, operando la riduzione al 50%, risultano totali € 4721,00 di valori tariffari minimi. Poiché il Tribunale ha liquidato la minor somma complessiva di €2800,00, senza indicare il sistema adottato ed in violazione dei parametri fissati dal D.M. n.147/2022, in particolare, riconoscendo un importo significativamente al di sotto della soglia minima delle tariffe professionali, sussiste la violazione di legge denunziata. Il ricorso va pertanto accolto, l'impugnata sentenza va cassata nella parte relativa alla statuizione sulle spese e la causa rinviata al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in persona di diverso Magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte quae rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in persona di diverso Magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese