CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04140/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso le ordinanze del 14/11/2024 del Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, con quattro distinti provvedimenti del 14/11/2024 - annullava il decreto di sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui agli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen., della somma di euro 1.022.117/87, disposto anche per equivalente, emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Palermo in data 17/10/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Palermo in data 17/10/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con quelle interdittive del divieto di esercitare la professione di ingegnere, nonché l’attività di impresa o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nel settore dell’edilizia per la durata di anni uno; - limitava la misura interdittiva del divieti di esercitare attività di impresa al solo comparto dell’edilizia; - dichiarava inammissibile l’appello proposto avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Palermo in data 30/10/2024 che aveva respinto la richiesta di revoca ovvero di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L’indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, riservando i motivi. 3. Il ricorso è inammissibile. Osserva il Collegio che l’art. 591 cod. proc. pen. indica alla lett. c), tra le cause di inammissibilità dell’impugnazione, la mancata osservanza delle disposizioni di cui all’art. 581 cod. proc. pen. e che quest’ultima norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere «l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilità: … d) dei motivi, con le indicazioni delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha enunciato i motivi posti a fondamento dell’impugnazione, avendoli riservati, per cui si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è dec