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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07838/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di mesi 6 e giorni 20 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della successiva cessione a terzi, grammi 4,36 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il ricorrente deduce tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.

Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. nella massima estensione e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.

Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla eccessività della pena inflitta all'imputato.

In ordine alla prima doglianza si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Si è affermato che il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024 Ud. (dep. 28/07/2015) Rv. 264223).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso la configurabilità della particolare tenuità del fatto, valorizzando plurimi elementi ostativi.

In particolare, è stata considerata la quantità di sostanza stupefacente detenuta, pari a grammi 4,36 di cocaina, dalla quale erano ricavabili circa 16,6 dosi medie singole (principio attivo mg. 2.489,59), nonché il notorio valore di mercato della sostanza, rinvenuta già confezionata in involucri pronti per la cessione.

La Corte ha, inoltre, valorizzato il precedente penale specifico dell'imputato, risalente all'anno 2021 e definito con condanna irrevocabile.

In ordine al secondo motivo di ricorso si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che la concessione delle circostanze attenuanti generiche sia stata congruamente calibrata in senso diminutivo, tenendo conto delle condizioni di precarietà economica e sociale dell'imputato, riconducibili alla situazione di emarginazione frequentemente riscontrabile nei soggetti provenienti da contesti territoriali lontani, condizione che può costituire fattore di vulnerabilità e incidere sulle scelte di vita, sino a indurre la commissione di condotte illecite finalizzate alla mera sussistenza.

Con riferimento, poi, al riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4, si ribadisce che l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez.2, 50660 del 05/10/2017 Ud. (dep. 07/11/2017 ) Rv. 271695 ).

Nel caso in disamina la Corte territoriale ha affermato che non si può certamente considerare modesto il valore di mercato delle dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente oggetto di , sequestro, con specifico riferimento alle 11 dosi che l'imputato aveva ammesso di detenere già confezionate e destinate alla cessione ai consumatori.

In ordine all'eccessività della pena, infine, si ritiene che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi pienamente adeguata, avendo la Corte territoriale valorizzato la gravità del fatto e il significativo valore di mercato delle dosi già confezionate e destinate alla cessione, che l'imputato tentava di occultare ingerendole nell'immediatezza del controllo, nel vano intento di sottrarsi all'azione degli agenti operanti.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16/01/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di mesi 6 e giorni 20 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della successiva cessione a terzi, grammi 4,36 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il ricorrente deduce tre motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. nella massima estensione e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla eccessività della pena inflitta all'imputato. In ordine alla prima doglianza si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Si è affermato che il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024 Ud. (dep. 28/07/2015) Rv. 264223). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso la configurabilità della particolare tenuità del fatto, valorizzando plurimi elementi ostativi. In particolare, è stata considerata la quantità di sostanza stupefacente detenuta, pari a grammi 4,36 di cocaina, dalla quale erano ricavabili circa 16,6 dosi medie singole (principio attivo mg. 2.489,59), nonché il notorio valore di mercato della sostanza, rinvenuta già confezionata in involucri pronti per la cessione. La Corte ha, inoltre, valorizzato il precedente penale specifico dell'imputato, risalente all'anno 2021 e definito con condanna irrevocabile. In ordine al secondo motivo di ricorso si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che la concessione delle circostanze attenuanti generiche sia stata congruamente calibrata in senso diminutivo, tenendo conto delle condizioni di precarietà economica e sociale dell'imputato, riconducibili alla situazione di emarginazione frequentemente riscontrabile nei soggetti provenienti da contesti territoriali lontani, condizione che può costituire fattore di vulnerabilità e incidere sulle scelte di vita, sino a indurre la commissione di condotte illecite finalizzate alla mera sussistenza. Con riferimento, poi, al riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4, si ribadisce che l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez.2, 50660 del 05/10/2017 Ud. (dep. 07/11/2017 ) Rv. 271695 ). Nel caso in disamina la Corte territoriale ha affermato che non si può certamente considerare modesto il valore di mercato delle dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente oggetto di , sequestro, con specifico riferimento alle 11 dosi che l'imputato aveva ammesso di detenere già confezionate e destinate alla cessione ai consumatori. In ordine all'eccessività della pena, infine, si ritiene che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi pienamente adeguata, avendo la Corte territoriale valorizzato la gravità del fatto e il significativo valore di mercato delle dosi già confezionate e destinate alla cessione, che l'imputato tentava di occultare ingerendole nell'immediatezza del controllo, nel vano intento di sottrarsi all'azione degli agenti operanti. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/01/20