CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 12251/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9597-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4709/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della C .11) di Roma, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema società non operative; che la parte contribuente ha spiegato controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 30 1. n. 724/1994, sulle società non operative (c.d. di comodo), laddove la CTR ha posto a carico dell'Ufficio l'indicazione di ulteriori possibilità di guadagno per la società oltre a quelle tentate senza risultato (locazioni dell'immobile tramite agenzie), mentre il mancato superamento del test di operatività impone alla contribuente la dimostrazione di fatti "oggettivi" che ne hanno impedito il risultato economico atteso secondo i parametri; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo, relativo alla prova di "aver fatto tutto il possibile" per mettere a reddito il bene societario; che,.iin ordine al primo motivo, la contribuente accertata ex art. 30 1. n. 724/1994 non può fornire prova contraria della propria operatività, ma deve allegare fatti oggettivi (ancorché non più "straordinari"), che non possono consistere in scelte consapevoli dell'imprenditore, Ric. 2020 n. 09597 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- procedendo (eventualmente) con interpello disapplicativo (Cass. V, n. 9852/2018; n. 94642/2019; n. 4946/2021); che, nella fattispecie, la CTR ha affrancato il contribuente da tale onere, affermando che l'Ufficio si è limitato a lamentare che la società potesse rivolgersi ad altre agenzie per tentare di locare l'immobile che costituiva il cespite principale; che il secondo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Lazio in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimit