CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38798/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di MILANO, con sentenza del 21/10/2021, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la pena dagli stessi richiesta in relazione ai reati agli stessi rispettivamente contestati di cui a agli artt. 628, 648 e 624, 625 cod. pen. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata verifica da parte del giudice della corretta qualificazione giuridica e alla possibilità di pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. e alla quantificazione della pena. 2. I ricorsi sono inammissibili. Nei motivi di ricorso le difese deducono la violazione di legge in ordine alla carenza di motivazione quanto all'omessa valutazione della qualificazione giuridica dei fatti, quanto circa l'applicabilità dell'art. 129 doc. proc. pen. e in merito alla quantificazione della pena. Le censure, formulate in termini astratti e generici, a fronte dell'applicazione della pena espressamente concordata tra le parti e considerato che la motivazione del provvedimento impugnato è conforme alle caratteristiche del rito, non sono consentite. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos