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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29363/2025

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia; 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato e assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia; 3.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] di fiducia; 4.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] di fiducia; 5.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia; 6.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia; avverso la sentenza in data 1/07/2024 della Corte di appello di Catania, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; preso atto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell'art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il rigetto dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio; udita la discussione dei difensori della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. preso atto della assenza dei difensori di fiducia degli altri ricorrenti che non hanno depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia emessa, all'esito di rito abbreviato, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 06/07/2022, appellata anche dal Pubblico Ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così statuiva per quanto rilevante in questa sede: -confermava il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di estorsione, in concorso tra loro, in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aggravato dall'avere commesso il fatto in più persone riunite, dall'avere fatto parte, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] unitamente ad altri correi, dell'associazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA] catanese, clan Santapaola, dal metodo mafioso e dal fine di agevolazione di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., con l'ulteriore aggravante per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell'avere commesso il fatto durante il periodo di sottoposizione a misura di prevenzione personale e, comunque, nei tre anni successivi alla cessazione degli effetti; fr -confermava il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] anche per il delitto di tentata estorsione commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ed in danno di [OSCURATO:PERSONA], con l'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo D di imputazione); -confermava il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentata estorsione in concorso e in danno di [OSCURATO:PERSONA], con l'aggravante dall'avere commesso il fatto facendo parte dell'associazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA] catanese, clan Santapaola, del metodo mafioso e della agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo F di imputazione); -rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, con applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato articolato un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., la violazione di cui all'art. 63 del codice di rito in punto di utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ed il vizio di motivazione, sotto il triplice motivo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, con riferimento al giudizio di attendibilità di tale portato dichiarativo.

Rileva il ricorrente che nella denuncia sporta in data 17 aprile 2014 nei confronti degli imputati - che costituisce l'unico elemento fondante il giudizio di responsabilità - a carico di [OSCURATO:PERSONA] erano emersi indizi di reato avendo egli affermato che, a seguito di uno scippo subito dalla propria madre nel 2014, si era rivolto proprio a costoro per organizzare una spedizione punitiva nei confronti dell'autore di tale azione predatoria.

A fronte di ciò, la verbalizzazione avrebbe dovuto essere interrotta con gli avvertimenti di legge e conseguente inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen.

La Corte di appello, investita di tale questione, ha sbrigativamente affermato che nella narrazione dei fatti contenuta nella denuncia non sarebbero emersi elementi di reità a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Sotto altro profilo, il ricorrente deduce che proprio l'azione istigatoria attuata da [OSCURATO:PERSONA] e contraddistinta da metodologia mafiosa avrebbe dovuto essere valutata in termini di incompatibilità con il denunciato rapporto di soggezione agli imputati e avrebbe dovuto ingenerare nel giudice di appello non pochi dubbi in ordine alla attendibilità della denuncia in questione.

4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato articolato un unico motivo con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quantificazione della pena.

La Corte di appello che non ha proceduto alla verifica ex officio di elementi positivi, tali da giustificare la diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen. e non ha parametrato la sanzione (particolarmente gravosa) ad una valutazione globale della vicenda.

5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati tre motivi.5.1.

Con il primo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 629 cod. pen e la carenza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità.

Sostiene il ricorrente che difetta l'elemento costitutivo della coartazione della volontà delle due persone offese rispetto alle somme di denaro, ritenute, in tesi accusatoria, corrispettivi della contestata condotta estorsiva.

Dalla stessa ricostruzione offerta dalle presunte vittime emergono usuali elargizioni di denaro non per ottenere protezione da eventuali azioni lesive da parte degli stessi estorsori, ma per assicurarsi che la loro fiorente attività imprenditoriale fosse preservata da mire di altri soggetti di caratura criminale; in altri termini gli [OSCURATO:PERSONA] - nell'ottica di tale accordo- avevano effettuato i pagamenti con tale finalità senza esserne stati costretti.

La Corte territoriale non ha esaminato tale profilo, oggetto di specifica deduzione nell'atto di appello, limitandosi ad un mero richiamo alla ricostruzione storica della vicenda.

5.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 114 cod. pen e l'illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento della attenuante della minima partecipazione.

I giudici di secondo grado non hanno considerato il carattere ancillare della condotta dell'imputato il quale, con ruolo decisamente fungibile, solo in pochissime occasioni ha riscosso somme elargite dalle persone offese, su commissione di terzi, così fornendo un contributo minimo alla azione delittuosa, concepita e organizzata nei suoi tratti tipicamente "contrattuali" da altri soggetti.

La sentenza impugnata, sul punto, è meramente apodittica e contiene considerazioni illogiche.

5.3. Con il terzo motivo si deduce carenza di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio.

La Corte di appello non si è confrontata con gli elementi indicati nell'atto di appello come valutabili positivamente ai fine della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen., né si è misurata con la condotta in concreto tenuto dall'imputato che avrebbe imposto di differenziare la pena a lui inflitta rispetto a quella irrogata ai correi i quali avevano apportato un contributo causale ben più rilevante.

6. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato articolato un unico motivo con il quale si 4 deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quantificazione della pena.

La Corte di appello ha ritenuto l'assenza di elementi positivi tali da giustificare la diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen., nonostante l'ammissione di responsabilità dell'imputato rispetto al quale non si è misurata, spiegando le ragioni per le quali tale dato non fosse rilevante quale fattore giustificante un più mite trattamento sanzionatorio.

7. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati tre motivi. 4 /u'•

7.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) e c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 591 del codice di rito per mancata dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello proposto dal Pubblico Ministero nei confronti dell'imputata e connesso vizio motivazionale.

Con l'impugnazione proposta (ricorso per cassazione, poi convertito in appello), la parte pubblica aveva dedotto l'erronea applicazione della legge penale, da parte del giudice di primo grado, del disposto di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen con riferimento alle ritenute aggravanti di cui all'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1 e 3, cod. pen. e di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.

L'atto di gravame, secondo il ricorrente, difetterebbe di specificità perché privo di correlazione con la decisione appellata.

Nella sentenza di primo grado la pena irrogata all'imputata era stata, infatti, determinata applicando esclusivamente la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e non anche quelle contemplate dall'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1 e 3, cod. pen.

Tale omissione avrebbe, al più, consentito una impugnazione per mancata motivazione sulla esclusione delle circostanze de qua, ovvero per violazione di legge con riferimento all'art. 629, comma secondo, cod. pen., ma non certo per inosservanza dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. poiché il giudice di prime cure non ha fatto alcuna applicazione di tale disciplina avendo escluso le aggravanti di cui all'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1 e 3, cod. pen.

L'atto di appello proposto dal Pubblico Ministero, stante l'assenza di correlazione tra impugnazione e sentenza gravata e difettando, appunto, di specificità estrinseca, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1-bis del codice di rito.

La Corte di appello, investita della questione, non ha reso alcuna motivazione al riguardo e ha accolto l'impugnazione del Pubblico Ministero, così finendo per operare nei confronti dell'imputata una riforma in peius.

7.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) e e), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento alle aggravanti di cui all'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1 e 3, cod. pen. che la Corte di appello ha configurato e connesso vizio motivazionale.

Deduce, in primo luogo, la difesa ricorrente che per la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite prevista dall'art. 628, comma terzo n. 1, cod. pen. è richiesta la simultanea presenza di almeno due soggetti nel luogo e al momento della realizzazione della condotta estorsiva, nel caso di specie, l'azione delittuosa (in forma tentata) è stata posta in essere dalla sola imputata, senza la presenza di altri.

Neppure si configura l'aggravante prevista dall'art. 628, comma terzo n. 3, cod. pen. mancando in capo a [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di persona intranea alla associazione mafiosa.7.3.

Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) e e), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento all'art. 81 cod. pen. e connesso vizio motivazionale La Corte di merito ha accolto l'appello proposto dal pubblico ministero che si doleva anche della mancata applicazione della disciplina del reato continuato, obliterando le censure difensive dedotte rispetto a tale profilo di gravame.

Tale statuizione è grossolanamente erronea poiché il tentativo di estorsione si racchiude in una unica condotta realizzata nell'agosto 2020 descritta dalla persona offesa (sulla cui attendibilità emergono, peraltro, non pochi dubbi, secondo la difesa ricorrente) ed è consistito nell'avvicinare [OSCURATO:PERSONA] per chiedergli ragione della avvenuta sospensione, da parte sua, dei ratei estorsivi.

8. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati sei motivi.

8.1. Con il primo motivo ed il secondo motivo si deducono l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione (apparente e frutto di travisamento probatorio) in punto di giudizio di responsabilità, anche in relazione alla mancata configurazione della ipotesi di connivenza non punibile.

Diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, solo la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha fatto menzione dell'imputata (indicata come madre di [OSCURATO:PERSONA] e riconosciuta in album fotografico) delineandone la condotta tenuta, mentre il fratello [OSCURATO:PERSONA] non ha mai fatto il nome di [OSCURATO:PERSONA].

Vi è dunque una sola prova dichiarativa a carico dell'imputata, il cui vaglio avrebbe dovuto essere condotto con particolare cautela sia con riferimento al suo contenuto che alla attendibilità, verifica che, tuttavia, la Corte di appello non ha effettuato.

In ogni caso, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], se lette correttamente escludono la responsabilità dell'imputata, descritta come colei alla quale costui, in alcune occasioni, aveva consegnato una busta da dare al marito il cui contenuto e sottostante causale ella ignorava; [OSCURATO:PERSONA] ha anche riferito che [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'imputata si era opposto a tali consegne effettuate nelle mani della madre e ciò costituisce conferma del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non conosceva la provenienza del denaro e che ella non era stata incaricata della riscossione dei ratei estorsivi.

Si è dunque al cospetto di una condotta meramente passiva consistita nella ricezione di una busta ovvero, al più, di una mera connivenza non punibile.

8.2. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. invocata nell'atto di appello e sulla quale la Corte di merito ha totalmente soprasseduto essendosi limitata a richiamare le considerazioni espresse con riferimento ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la cui posizione, tuttavia, non è affatto assimilabile.

L'obbligo motivazionale non può ritenersi assolto con il rimando alle posizione dei correi, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto sviscerare la condotta specificatamente serbata dall'imputata che risulta avere assunto un ruolo del tutto marginale, limitandosi a ricevere i ratei estorsivi per conto del figlio e del marito.

8.3. Con il quarto motivo si deduce l'omessa motivazione in ordine alla invocata esclusione dell'aggravante del numero delle persone, oggetto dei motivi di appello e totalmente ignorata dalla Corte di merito.

L'aggravante in questione non è integrata poiché l'imputata era sempre sola al momento della ricezione delle buste di denaro, difettando in tal modo il requisito della simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si realizzava il conseguimento dell'ingiusto profitto.

8.4. Con il quinto motivo si deduce l'omessa motivazione in ordine alla invocata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen, pure oggetto dei motivi di appello e parimenti ignorata dalla Corte di merito che si è limitata ad affermare apoditticamente che l'imputata aveva " indubitabilmente agito con metodo mafioso e al fine di agevolare l'associazione criminale di appartenenza", senza in alcun modo indicare in cosa sarebbe consistita, in concreto, tale condotta aggravata e spiegare se essa fosse stata consapevolmente idonea - a prescindere dalla mera vicinanza con soggetti appartenenti ad associazione mafiosa - ad esercitare la particolare coartazione psicologica evocativa dell'agire di tali sodalizi e a favorire il clan, considerata la natura soggettiva della aggravante agevolatrice.

8.5. Il sesto motivo è indicato nella intestazione del ricorso, in termini di omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle già concesse attenuanti generiche in misura prevalente sulle ritenute aggravanti, ma è sprovvisto di argomentazioni al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' inammissibile l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Manifestamente infondata e comunque generica è la deduzione di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen. delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

Correttamente la Corte di appello, in piena aderenza al contenuto di tale portato dichiarativo che è testualmente riprodotto nella sentenza di primo grado e con il quale la difesa ricorrente non si confronta, ha esclusione l'emersione di "indizi di reità" a carico di [OSCURATO:PERSONA] nel corso della sua audizione in qualità di persona informata sui fatti, avendo questi semplicemente prospettato ai verbalizzanti di essersi lamentato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del fatto che - pur avendo egli puntualmente onorato il pagamento delle rate estorsive da costoro pretese con cadenza mensile - la madre aveva subito uno scippo e che quindi non vi era stata alcuna "protezione" da parte del clan; il collegio ha pertanto disatteso, allineandosi alle risultanze probatorie in atti richiamate nel provvedimento impugnato, l'assunto difensivo secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato l'istigatore delle successive iniziative del gruppo criminale, culminate con una spedizione punitiva attuata nei confronti dell'autore di tale azione predatoria.Altrettanto correttamente, in punto di diritto, la Corte distrettuale ha affermato che, anche a volere ritenere l'emersione di dichiarazioni autoindizianti, le stesse - vertendosi nell'ipotesi contemplata dall'art. 63, comma 1 cod. proc. pen- sarebbero comunque affette da inutilizzabilità contra sé (quindi esclusivamente nei confronti dello stesso dichiarante) e non contra alios, come erroneamente sostenuto anche nel presente nel ricorso.

Al riguardo va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, sono inutilizzabili solo contro chi le ha rese, ma pienamente utilizzabili contro i terzi, rispetto ai quali non opera la sanzione processuale di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. che è una garanzia posta a tutela del solo dichiarante (Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, Santoro, Rv. 280640; Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Costantino, Rv. 281807).

Il profilo di censura è dunque palesemente privo di pregio, oltre che affetto da genericità poiché la difesa ricorrente nulla prospetta in ordine alla concreta incidenza del contenuto di tali dichiarazioni sul giudizio di responsabilità rispetto alle complessive risultanze probatorie valutate dai giudici di merito, essendo onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne, altresì, l'incidenza sul compendio istruttorio già valutato, così da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108; Sez.

VI n. 1219 del 12/11/2019, Cocciadiferro, Rv. 278123).

1.2. Parimenti generica è la deduzione in ordine al vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte di appello in punto di attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ove anche processualmente utilizzabili.

In primo luogo si tratta di denuncia cumulativa (v. pag. 1 del ricorso, ove la motivazione viene indicata come "mancante, contraddittoria e manifestamente illogica) che non è consentita e come tale è inammissibile (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non massimata sul punto, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica).

In secondo luogo, la difesa ricorrente non si confronta, confutandola, con la puntuale e non illogica valutazione che la Corte distrettuale ha espresso in ordine alla attendibilità del dettagliato portato dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA], confermato da dichiarazioni parzialmente ammissive di taluni coimputati ed assistito da plurimi riscontri oggettivi, compiutamente illustrati alle pagine da 25 a 28 nella sentenza di primo grado che si salda con quella impugnata, trattandosi di doppia conforme sul punto, sicchè le due pronunce si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile al quale deve farsi riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello.

La valenza confermativa dei riscontri ad una fonte dichiarativa costituisce poi oggetto di una valutazione in fatto, che sfugge al sindacato di legittimità, sempre che il giudice, come avvenuto nel caso di specie, abbia dato conto, con motivazione congrua e completa, del proprio apprezzamento.

A fronte di tale apparato argomentativo, la difesa ricorrente si limita a richiamare una circostanza del tutto indimostrata che il collegio di merito ha correttamente escluso e cioè una supposta azione istigatoria attuata da [OSCURATO:PERSONA] a seguito dello scippo subìto dalla propria madre che la Corte avrebbe dovuto valutare come radicalmente incompatibile con il denunciato rapporto di soggezione al clan e, quindi, come chiaro sintomo di inattendibilità.

2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta genericità dell'unico motivo proposto.

2.1. Le deduzioni relative alla pretesa violazione di legge e al vizio motivazionale in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di dosimetria della pena sono prive di reale confronto con la sentenza impugnata ( pag. 21) che ha escluso l'invocata diminuente per assenza di elementi positivi (neppure evidenziati nell'atto di appello ove si prospettava semplicemente la necessità di adeguare la pena al ruolo marginale e meramente esecutivo ricoperto dall'imputato) e ha ritenuto complessivamente congrua la pena inflitta dal giudice di primo grado in ragione della obiettiva gravità dei reati commessi e dei precedenti penali, così correttamente applicando gli indici di commisurazione della pena previsti dall'art. 133 cod. pen.

Va ricordato il consolidato orientamento di questa Corte per il quale l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod. pen., costituisce giudizio di fatto che richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione della circostanza in parola; soprattutto dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non ha alcun rilievo, di per sé solo, lo stato di incensuratezza dell'imputato, è sufficiente che il giudice di merito si limiti a dar conto della mancanza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, • Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.).

Quanto alla dosimetria della pena, la sua graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie, sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione del giudizio di congruità la cui affermazione, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione). 9 /[ E' poi da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo il giudice tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che egli dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ( Sez.

U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

3. Anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile.

3.1. Del tutto generico è il primo motivo di doglianza con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen per difetto dell'elemento costitutivo della coartazione della volontà delle due persone offese, rispetto al quale la Corte territoriale non avrebbe assolto l'onere motivazionale in relazione a tale profilo, oggetto di specifica deduzione nell'atto di appello.

Il ricorrente non si confronta con l'impugnata sentenza che ha richiamato, sul punto, le dichiarazioni convergenti delle due persone offese (ritenute pienamente credibili in quanto si riscontravano a vicenda ed erano altresì sorrette da plurimi elementi esterni di conferma) le quali avevano delineato un quadro di vera e propria costrizione attuata con l'espressa minaccia di "far saltare il supermercato" ed evocando la forza intimidatrice del clan Santapaola ed avevano individuato l'odierno ricorrente come partecipe, in prima persona, delle condotte estorsive con il ruolo di esattore delle somme estorte (progressivamente in misura sempre più elevata) ricoperto dopo gli arresti dei correi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quale soggetto che aveva a loro indicato le persone (tra cui [OSCURATO:PERSONA]) alle quali versare il rateo in sua assenza.

Sulla scorta di tali fonti dichiarative, la Corte di appello ha correttamente disatteso la prospettazione difensiva volta a sostenere che le elargizioni di denaro fossero state il frutto di una sorta di accordo tra gli [OSCURATO:PERSONA] e gli imputati finalizzato a preservare la loro attività imprenditoriale dalle mire di altri gruppi criminali.

3.2. Affetto da analoga genericità è il secondo motivo di ricorso con il quale si censura la violazione di legge in relazione all'art. 114 cod. pen. e l'apoditticità nonché illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione sostenendo il ruolo meramente ancillare della condotta dell'imputato.

La Corte di appello, una volta riconosciuto in capo all'imputato [OSCURATO:PERSONA] il ruolo- evidentemente decisivo ed indispensabile, ai fini del perfezionamento dell'azione estorsiva - di soggetto preposto alla riscossione delle singole rate, ha logicamente fatto discendere l'esclusione dell' invocata attenuante che è integrata solo laddove l'apporto del correo risulti obbiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione eziologica, quasi trascurabile e del tutto marginale.

Tale valutazione è insuscettibile di censura in questa sede in quanto congruamente giustificata alla luce delle considerazioni poste a presidio dell'affermata responsabilità concorsuale del ricorrente, il cui contributo alle condotte estorsive non aveva avuto quella rilevanza causale minima e quasi trascurabile che sostanzia la diminuente.

Va, peraltro rilevato che, attesa la contestazione del delitto d'estorsione in forma aggravata per effetto del richiamo all'art. 628,comma 3, n. 1 cod.pen., nella specie deve trovare applicazione il principio secondo cui la disposizione del secondo comma dell'art. 114 cod. pen.( secondo cui l'attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 stesso codice, e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque) va riferita anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso (Sez. 2, n. 18540 del 19/04/2016, Vincenti, Rv. 266852; Sez. 3, n. 17180 del 5/3/2020, Rv. 279014; Sez. 2, n. 21089 del 29/09/2023, Natale, non mass.; Sez. 2, n. 12422 del 18/02/2025, Corso, non mass.;), con conseguente giuridica impossibilità di configurare la circostanza nel caso a giudizio.

Ne consegue che il motivo di ricorso finisce per essere anche manifestamente infondato poiché deduce la violazione di legge una disposizione che, invece, non poteva trovare applicazione.

3.3. Ad esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi con riferimento al terzo motivo di ricorso in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di dosimetria della pena.

Ribaditi i consolidati orientamenti di legittimità illustrati nel paragrafo 2.1., va dato conto che la Corte territoriale ha disatteso la richiesta difensiva in mancanza di elementi positivi giustificativi della invocata mitigazione sanzionatoria e ha richiamato le considerazioni già svolte per i coimputati ove era stata evidenziata- in conformità al criterio di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. dettato per la valutazione della congruità della pena- l'obiettiva gravità dei fatti commessi in concorso anche con [OSCURATO:PERSONA], elemento ritenuto decisivo.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile essendo manifestamente infondato l'unico motivo proposto con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quantificazione della pena, dovendosi, ancora una volta, richiamare i principi di diritto illustrati nel paragrafo

2.1. Anche con riferimento alla posizione dell'imputato, il collegio di merito ha affermato l'assenza di elementi positivi giustificativi della invocata mitigazione sanzionatoria e ha richiamato - in conformità ad uno degli indici di commisurazione espressamente previsti dall'art. 133, comma primo, cod. pen. - l'obiettiva gravità dei fatti commessi, ritenuta elemento decisivo e prevalente, così implicitamente valutando come recessiva l'ammissione di responsabilità resa in apertura del giudizio di appello rispetto alla quale non può che rilevarsi, in questa sede, il carattere tardivo ed assai laconico (" nel 2014 per ben due volte ho preso il denaro, quindi è palese").5.

Fondato è, invece, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dal quale discende l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti dell'imputata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

5.1. Meritevole di accoglimento è, in primo luogo, il primo motivo (nel quale il secondo deve ritenersi assorbito).

Il ricorso per cassazione (successivamente convertito in appello ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen.) proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di primo grado sotto il profilo della violazione dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. era effettivamente inammissibile su tale specifico punto per difetto di correlazione tra la doglianza denunciata e la pronuncia oggetto di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] prospettava l'erronea applicazione della norma in questione poiché il giudice per l'udienza preliminare aveva applicato esclusivamente l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., omettendo di operare la maggiorazione per le ulteriori due aggravanti di cui all'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1 e 3, cod. pen. e, al riguardo, richiamava il principio giurisprudenziale secondo cui, nell'ipotesi di concorso tra più circostanze ad effetto speciale, l'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. deve essere esclusa dal giudizio di bilanciamento in quanto, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, ad essa non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen.

Tuttavia, dalla lettura dal costrutto motivazione e dal calcolo di quantificazione della pena inflitta ( pagg. 50, 51 e 56 della sentenza impugnata) emerge con chiarezza che il giudice di primo grado, con riferimento alla tentata estorsione ritenuta sussistente anche in capo alla [OSCURATO:PERSONA], aveva configurato esclusivamente l'aggravante dell'avere commesso il fatto con metodo mafioso e al fine di agevolare l'attività della associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA] nostra catanese "clan Santapaola" e non anche le contestate aggravanti di cui all'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1 e 3, cod. pen. che, solo ove ritenute integrate, avrebbero imposto l'ulteriore aumento di pena per esse previste, non operando la regola prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen.

La doglianza dedotta dal Pubblico Ministero non presentava dunque una critica conferente alla decisione impugnata, essendo censura parametrata sul presupposto della ricorrenza di due aggravanti che, invece, il giudice di primo grado non risulta avere ritenuto sussistenti.

L'accoglimento del gravame da parte della Corte di appello, che ha maggiorato il trattamento sanzionatorio innalzando la pena base ad anni sette di reclusione (pari al minimo edittale previsto per l'estorsione aggravata ai sensi dell'art. 628, comma terzo n. 1 e 3, cod. pen.), ha, di fatto, determinato la violazione del divieto di reformatio in peius.

5.2. E' fondato anche il terzo motivo di ricorso, quanto al dedotto profilo di mancata motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha accolto il gravame proposto dal Pubblico Ministero anche in punto di mancata applicazione della disciplina del reato continuato da parte del giudice di primo grado, sul presupposto che alla [OSCURATO:PERSONA] fossero attribuibili non uno ma più tentativi di estorsione.

Effettivamente il collegio di merito ha proceduto alla rideterminazione della pena operando un aumento (peraltro immotivato) a titolo di continuazione omettendo, tuttavia, di pronunciarsi in ordine alla preliminare questione relativa alla effettiva configurazione di più condotte estorsive tentate (non di una sola) che la difesa ricorrente aveva, peraltro, contestato in sede di discussione.

Anche sotto questo profilo, pertanto, la sentenza impugnata va annullato con rinvio affinché il giudice di secondo grado proceda a colmare tale lacuna motivazione, evidentemente prodromica alla rivisitazione in peius della sanzione inflitta dal giudice di primo grado.

6. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

6.1. Manifestamente infondati sono il primo e secondo motivo di ricorso con i quali, in punto di giudizio di responsabilità, si deduce l'erronea applicazione delle disposizioni concernenti il concorso di persone nel reato e il vizio di motivazione.

Palesemente priva di pregio è la deduzione di travisamento probatorio fondata sul presupposto che la Corte di appello avrebbe confermato il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, mai aveva fatto menzione dell'odierna ricorrente; di quest'ultima vi è solo riferimento nella testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] il cui vaglio di attendibilità non è stato operato.

In via preliminare, va rilevato che al ricorso non sono allegati i verbali integrali delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], così da consentire l'apprezzamento del loro contenuto complessivo e verificare l'eventuale errore "sul significante" nel quale sarebbe caduti i giudici di secondo grado.

Il ricorrente ha infatti semplicemente trascritto nell'atto di impugnazione (pag. 3) poche righe di uno dei tre verbali di dichiarazioni.

Al riguardo, va ricordato il consolidato orientamento di legittimità, che qui si ribadisce, secondo cui sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2024, Savasta, Rv. 263601; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2025, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 20677 del 11/0/ 2017, Schioppo, RV 270071).

La difesa ricorrente neppure argomenta in ordine alla decisività del dedotto travisamento e cioè come esso, ove effettivo, abbia concretamente inciso sulla tenuta logica della motivazione, al contrario, è lo stesso ricorso ad escludere la concreta rilevanza di tale vizio nel momento in cui richiama estratti del portato dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui costui aveva, con certezza, indicato l'imputata [OSCURATO:PERSONA] come colei che si era occupata del ritiro dei ratei estorsivi dopo l'arresto del marito e del figlio.In ogni caso, il dedotto travisamento non si ravvisa poiché la Corte di appello (pag. 34 della motivazione) ha confermato il giudizio di responsabilità facendo espresso richiamo al portato dichiarativo" della persona offesa " e non di entrambe le vittime delle reiterate estorsioni, con evidente implicito riferimento al narrato di [OSCURATO:PERSONA] e cioè di colui che aveva descritto il coinvolgimento nella pratica estorsiva anche di [OSCURATO:PERSONA].

Di tale narrato, ben diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, il collegio di merito - esaminando la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - ha valutato l'attendibilità di tale fonte probatoria e, al riguardo, si richiamano le argomentazioni sviluppato nel paragrafo

1.2. Quanto alla prospettazione difensiva di una condotta in capo all'imputata connotata dalla inconsapevolezza di avere incassato somme di denaro frutto di estorsione o, quantomeno, da una connivenza non punibile, la Corte di appello ha argomentato - con considerazioni non manifestamente illogiche e in linea con i noti principi che tracciano il discrirnine tra il concorso di persone nel reato e il comportamento meramente passivo - sulla riscossione da parte dell'imputata, in sostituzione dei propri familiari ristretti in carcere, delle somme corrisposte da [OSCURATO:PERSONA], avvenuta con la consapevolezza della provenienza estorsiva delle stesse, così fornendo contributo partecipativo materiale alla condotta criminosa altrui ( pag. 34).

Tale costrutto si salda con le ulteriori considerazioni sviluppate sul punto nella sentenza di primo grado (pagg. 42 e 43), sicchè può affermarsi che la ritenuta condotta concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] sia assistita da un assetto motivazionale adeguato e corretto in punto di diritto.

6.2. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale si censura il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.

Correttamente la Corte di appello- dopo avere delineato in capo all'imputata il compito di materiale riscossione dei ratei estorsivi, in surroga del marito e del figlio- ha escluso l'invocata diminuente richiamando le considerazioni espresse in merito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e cioè del coimputato che aveva rivestito lo stesso ruolo, così fornendo un contributo essenziale per il conseguimento, da parte del clan, del profitto delle estorsioni.

Vanno inoltre ribadite le considerazioni già svolte nel paragrafo

3.2. con riferimento alla giuridica impossibilità di configurare, nel caso di specie, la circostanza della minima partecipazione attesa la contestazione anche in capo all'odierna ricorrente del delitto d'estorsione in forma aggravata per effetto del richiamo all'art. 628,comma 3, n. 1 cod.pen. 6.3.

Manifestamente infondato è anche il quarto motivo di ricorso con il quale si deduce l'omessa motivazione in ordine alla esclusione della aggravante del numero delle persone che era stata invocata nell'atto di appello.

Se è vero che sul tema dedotto nell'atto di gravame non vi è espressa pronuncia, il collegio di merito lo ha comunque implicitamente disatteso laddove ha affermato che l'imputata aveva più volte consapevolmente ritirato le somme di denaro corrisposte al clan da [OSCURATO:PERSONA] e a ciò era stata incaricata sia dal marito [OSCURATO:PERSONA], impossibilitato alla riscossione perchè ristretto in carcere, sia dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], così delineando una piena adesione dell'imputata ad una condotta estorsiva realizzata in forma continuata da più persone riunite.Va infatti ricordato che nel reato di estorsione commesso nell'interesse di un'associazione di tipo mafioso ( quale è quello sottoposto a giudizio), la simultanea presenza di non meno di due persone, necessaria a configurare la circostanza aggravante delle più persone riunite, deve essere individuata in relazione ai plurimi momenti in cui viene effettuata la richiesta estorsiva e alla pluralità dei soggetti che contattano la persona offesa esplicitando la natura collettiva della richiesta proveniente da più soggetti appartenenti al gruppo criminale (Sez. 5, n. 22614 del 16/02/2023 PG/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284773-02; Sez. 2, n. 6272 del 19/01/2027, Corigliano, Rv. 269295), come appunto avvenuto, sulla base della ricostruzione fattuale operata dalla Corte di appello, in relazione alle estorsioni contestate.

Peraltro, l'aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva concernendo le modalità dell'azione e, pertanto, si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato se gli stessi erano a conoscenza del fatto che il reato sarebbe stato consumato da più persone riunite o se per colpa ignoravano tale circostanza (Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino, Rv. 273521).

6.4. Palese infondatezza va attribuita anche al quinto motivo di ricorso relativo alla omessa motivazione in ordine alla esclusione della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. che era stata invocata nell'atto di appello.

La Corte distrettuale ha affermato di condividere le argomentazioni spese nella sentenza di primo grado ( pag. 43) in punto di sussistenza dell'aggravante de qua e tale onere motivazionale va considerato sufficiente se solo si considera l'assoluta genericità e, quindi, inammissibilità del relativo motivo di gravame proposto che, dopo avere richiamato astratti principi giurisprudenziali dettati in tema di metodo mafioso e di agevolazione mafiosa, aggiungeva semplicemente " nel caso di specie appare sin troppo evidente che la suddetta aggravante non può essere applicata alla condotta di [OSCURATO:PERSONA]" senza alcun minimo confronto e critica argomentativa alla sentenza appellata.

6.5. Inammissibile, in quanto totalmente a-specifico, è il sesto motivo di ricorso con il quale si lamenta l'omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle già concesse attenuanti generiche in misura prevalente (anziché equivalente).

Tale censura risulta elencata nella intestazione del ricorso (pag. 2), ma sprovvista di qualsivoglia argomentazione a sostegno.

7. Alla inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia; 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato e assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia; 3.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] di fiducia; 4.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] di fiducia; 5.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia; 6.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia; avverso la sentenza in data 1/07/2024 della Corte di appello di Catania, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; preso atto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell'art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il rigetto dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio; udita la discussione dei difensori della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. preso atto della assenza dei difensori di fiducia degli altri ricorrenti che non hanno depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia emessa, all'esito di rito abbreviato, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 06/07/2022, appellata anche dal Pubblico Ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così statuiva per quanto rilevante in questa sede: -confermava il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di estorsione, in concorso tra loro, in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aggravato dall'avere commesso il fatto in più persone riunite, dall'avere fatto parte, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] unitamente ad altri correi, dell'associazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA] catanese, clan Santapaola, dal metodo mafioso e dal fine di agevolazione di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., con l'ulteriore aggravante per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell'avere commesso il fatto durante il periodo di sottoposizione a misura di prevenzione personale e, comunque, nei tre anni successivi alla cessazione degli effetti; fr -confermava il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] anche per il delitto di tentata estorsione commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ed in danno di [OSCURATO:PERSONA], con l'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo D di imputazione); -confermava il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentata estorsione in concorso e in danno di [OSCURATO:PERSONA], con l'aggravante dall'avere commesso il fatto facendo parte dell'associazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA] catanese, clan Santapaola, del metodo mafioso e della agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo F di imputazione); -rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, con applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato articolato un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., la violazione di cui all'art. 63 del codice di rito in punto di utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ed il vizio di motivazione, sotto il triplice motivo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, con riferimento al giudizio di attendibilità di tale portato dichiarativo. Rileva il ricorrente che nella denuncia sporta in data 17 aprile 2014 nei confronti degli imputati - che costituisce l'unico elemento fondante il giudizio di responsabilità - a carico di [OSCURATO:PERSONA] erano emersi indizi di reato avendo egli affermato che, a seguito di uno scippo subito dalla propria madre nel 2014, si era rivolto proprio a costoro per organizzare una spedizione punitiva nei confronti dell'autore di tale azione predatoria. A fronte di ciò, la verbalizzazione avrebbe dovuto essere interrotta con gli avvertimenti di legge e conseguente inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen. La Corte di appello, investita di tale questione, ha sbrigativamente affermato che nella narrazione dei fatti contenuta nella denuncia non sarebbero emersi elementi di reità a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Sotto altro profilo, il ricorrente deduce che proprio l'azione istigatoria attuata da [OSCURATO:PERSONA] e contraddistinta da metodologia mafiosa avrebbe dovuto essere valutata in termini di incompatibilità con il denunciato rapporto di soggezione agli imputati e avrebbe dovuto ingenerare nel giudice di appello non pochi dubbi in ordine alla attendibilità della denuncia in questione. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato articolato un unico motivo con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quantificazione della pena. La Corte di appello che non ha proceduto alla verifica ex officio di elementi positivi, tali da giustificare la diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen. e non ha parametrato la sanzione (particolarmente gravosa) ad una valutazione globale della vicenda. 5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati tre motivi.5.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 629 cod. pen e la carenza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. Sostiene il ricorrente che difetta l'elemento costitutivo della coartazione della volontà delle due persone offese rispetto alle somme di denaro, ritenute, in tesi accusatoria, corrispettivi della contestata condotta estorsiva. Dalla stessa ricostruzione offerta dalle presunte vittime emergono usuali elargizioni di denaro non per ottenere protezione da eventuali azioni lesive da parte degli stessi estorsori, ma per assicurarsi che la loro fiorente attività imprenditoriale fosse preservata da mire di altri soggetti di caratura criminale; in altri termini gli [OSCURATO:PERSONA] - nell'ottica di tale accordo- avevano effettuato i pagamenti con tale finalità senza esserne stati costretti. La Corte territoriale non ha esaminato tale profilo, oggetto di specifica deduzione nell'atto di appello, limitandosi ad un mero richiamo alla ricostruzione storica della vicenda. 5.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 114 cod. pen e l'illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento della attenuante della minima partecipazione. I giudici di secondo grado non hanno considerato il carattere ancillare della condotta dell'imputato il quale, con ruolo decisamente fungibile, solo in pochissime occasioni ha riscosso somme elargite dalle persone offese, su commissione di terzi, così fornendo un contributo minimo alla azione delittuosa, concepita e organizzata nei suoi tratti tipicamente "contrattuali" da altri soggetti. La sentenza impugnata, sul punto, è meramente apodittica e contiene considerazioni illogiche. 5.3. Con il terzo motivo si deduce carenza di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio. La Corte di appello non si è confrontata con gli elementi indicati nell'atto di appello come valutabili positivamente ai fine della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen., né si è misurata con la condotta in concreto tenuto dall'imputato che avrebbe imposto di differenziare la pena a lui inflitta rispetto a quella irrogata ai correi i quali avevano apportato un contributo causale ben più rilevante. 6. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato articolato un unico motivo con il quale si 4 deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quantificazione della pena. La Corte di appello ha ritenuto l'assenza di elementi positivi tali da giustificare la diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen., nonostante l'ammissione di responsabilità dell'imputato rispetto al quale non si è misurata, spiegando le ragioni per le quali tale dato non fosse rilevante quale fattore giustificante un più mite trattamento sanzionatorio. 7. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati tre motivi. 4 /u'• 7.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) e c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 591 del codice di rito per mancata dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello proposto dal Pubblico Ministero nei confronti dell'imputata e connesso vizio motivazionale. Con l'impugnazione proposta (ricorso per cassazione, poi convertito in appello), la parte pubblica aveva dedotto l'erronea applicazione della legge penale, da parte del giudice di primo grado, del disposto di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen con riferimento alle ritenute aggravanti di cui all'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1 e 3, cod. pen. e di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. L'atto di gravame, secondo il ricorrente, difetterebbe di specificità perché privo di correlazione con la decisione appellata. Nella sentenza di primo grado la pena irrogata all'imputata era stata, infatti, determinata applicando esclusivamente la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e non anche quelle contemplate dall'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1 e 3, cod. pen. Tale omissione avrebbe, al più, consentito una impugnazione per mancata motivazione sulla esclusione delle circostanze de qua, ovvero per violazione di legge con riferimento all'art. 629, comma secondo, cod. pen., ma non certo per inosservanza dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. poiché il giudice di prime cure non ha fatto alcuna applicazione di tale disciplina avendo escluso le aggravanti di cui all'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1 e 3, cod. pen. L'atto di appello proposto dal Pubblico Ministero, stante l'assenza di correlazione tra impugnazione e sentenza gravata e difettando, appunto, di specificità estrinseca, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1-bis del codice di rito. La Corte di appello, investita della questione, non ha reso alcuna motivazione al riguardo e ha accolto l'impugnazione del Pubblico Ministero, così finendo per operare nei confronti dell'imputata una riforma in peius. 7.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) e e), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento alle aggravanti di cui all'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1 e 3, cod. pen. che la Corte di appello ha configurato e connesso vizio motivazionale. Deduce, in primo luogo, la difesa ricorrente che per la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite prevista dall'art. 628, comma terzo n. 1, cod. pen. è richiesta la simultanea presenza di almeno due soggetti nel luogo e al momento della realizzazione della condotta estorsiva, nel caso di specie, l'azione delittuosa (in forma tentata) è stata posta in essere dalla sola imputata, senza la presenza di altri. Neppure si configura l'aggravante prevista dall'art. 628, comma terzo n. 3, cod. pen. mancando in capo a [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di persona intranea alla associazione mafiosa.7.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) e e), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento all'art. 81 cod. pen. e connesso vizio motivazionale La Corte di merito ha accolto l'appello proposto dal pubblico ministero che si doleva anche della mancata applicazione della disciplina del reato continuato, obliterando le censure difensive dedotte rispetto a tale profilo di gravame. Tale statuizione è grossolanamente erronea poiché il tentativo di estorsione si racchiude in una unica condotta realizzata nell'agosto 2020 descritta dalla persona offesa (sulla cui attendibilità emergono, peraltro, non pochi dubbi, secondo la difesa ricorrente) ed è consistito nell'avvicinare [OSCURATO:PERSONA] per chiedergli ragione della avvenuta sospensione, da parte sua, dei ratei estorsivi. 8. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati sei motivi. 8.1. Con il primo motivo ed il secondo motivo si deducono l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione (apparente e frutto di travisamento probatorio) in punto di giudizio di responsabilità, anche in relazione alla mancata configurazione della ipotesi di connivenza non punibile. Diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, solo la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha fatto menzione dell'imputata (indicata come madre di [OSCURATO:PERSONA] e riconosciuta in album fotografico) delineandone la condotta tenuta, mentre il fratello [OSCURATO:PERSONA] non ha mai fatto il nome di [OSCURATO:PERSONA]. Vi è dunque una sola prova dichiarativa a carico dell'imputata, il cui vaglio avrebbe dovuto essere condotto con particolare cautela sia con riferimento al suo contenuto che alla attendibilità, verifica che, tuttavia, la Corte di appello non ha effettuato. In ogni caso, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], se lette correttamente escludono la responsabilità dell'imputata, descritta come colei alla quale costui, in alcune occasioni, aveva consegnato una busta da dare al marito il cui contenuto e sottostante causale ella ignorava; [OSCURATO:PERSONA] ha anche riferito che [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'imputata si era opposto a tali consegne effettuate nelle mani della madre e ciò costituisce conferma del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non conosceva la provenienza del denaro e che ella non era stata incaricata della riscossione dei ratei estorsivi. Si è dunque al cospetto di una condotta meramente passiva consistita nella ricezione di una busta ovvero, al più, di una mera connivenza non punibile. 8.2. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. invocata nell'atto di appello e sulla quale la Corte di merito ha totalmente soprasseduto essendosi limitata a richiamare le considerazioni espresse con riferimento ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la cui posizione, tuttavia, non è affatto assimilabile. L'obbligo motivazionale non può ritenersi assolto con il rimando alle posizione dei correi, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto sviscerare la condotta specificatamente serbata dall'imputata che risulta avere assunto un ruolo del tutto marginale, limitandosi a ricevere i ratei estorsivi per conto del figlio e del marito. 8.3. Con il quarto motivo si deduce l'omessa motivazione in ordine alla invocata esclusione dell'aggravante del numero delle persone, oggetto dei motivi di appello e totalmente ignorata dalla Corte di merito. L'aggravante in questione non è integrata poiché l'imputata era sempre sola al momento della ricezione delle buste di denaro, difettando in tal modo il requisito della simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si realizzava il conseguimento dell'ingiusto profitto. 8.4. Con il quinto motivo si deduce l'omessa motivazione in ordine alla invocata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen, pure oggetto dei motivi di appello e parimenti ignorata dalla Corte di merito che si è limitata ad affermare apoditticamente che l'imputata aveva " indubitabilmente agito con metodo mafioso e al fine di agevolare l'associazione criminale di appartenenza", senza in alcun modo indicare in cosa sarebbe consistita, in concreto, tale condotta aggravata e spiegare se essa fosse stata consapevolmente idonea - a prescindere dalla mera vicinanza con soggetti appartenenti ad associazione mafiosa - ad esercitare la particolare coartazione psicologica evocativa dell'agire di tali sodalizi e a favorire il clan, considerata la natura soggettiva della aggravante agevolatrice. 8.5. Il sesto motivo è indicato nella intestazione del ricorso, in termini di omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle già concesse attenuanti generiche in misura prevalente sulle ritenute aggravanti, ma è sprovvisto di argomentazioni al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' inammissibile l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Manifestamente infondata e comunque generica è la deduzione di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen. delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Correttamente la Corte di appello, in piena aderenza al contenuto di tale portato dichiarativo che è testualmente riprodotto nella sentenza di primo grado e con il quale la difesa ricorrente non si confronta, ha esclusione l'emersione di "indizi di reità" a carico di [OSCURATO:PERSONA] nel corso della sua audizione in qualità di persona informata sui fatti, avendo questi semplicemente prospettato ai verbalizzanti di essersi lamentato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del fatto che - pur avendo egli puntualmente onorato il pagamento delle rate estorsive da costoro pretese con cadenza mensile - la madre aveva subito uno scippo e che quindi non vi era stata alcuna "protezione" da parte del clan; il collegio ha pertanto disatteso, allineandosi alle risultanze probatorie in atti richiamate nel provvedimento impugnato, l'assunto difensivo secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato l'istigatore delle successive iniziative del gruppo criminale, culminate con una spedizione punitiva attuata nei confronti dell'autore di tale azione predatoria.Altrettanto correttamente, in punto di diritto, la Corte distrettuale ha affermato che, anche a volere ritenere l'emersione di dichiarazioni autoindizianti, le stesse - vertendosi nell'ipotesi contemplata dall'art. 63, comma 1 cod. proc. pen- sarebbero comunque affette da inutilizzabilità contra sé (quindi esclusivamente nei confronti dello stesso dichiarante) e non contra alios, come erroneamente sostenuto anche nel presente nel ricorso. Al riguardo va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, sono inutilizzabili solo contro chi le ha rese, ma pienamente utilizzabili contro i terzi, rispetto ai quali non opera la sanzione processuale di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. che è una garanzia posta a tutela del solo dichiarante (Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, Santoro, Rv. 280640; Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Costantino, Rv. 281807). Il profilo di censura è dunque palesemente privo di pregio, oltre che affetto da genericità poiché la difesa ricorrente nulla prospetta in ordine alla concreta incidenza del contenuto di tali dichiarazioni sul giudizio di responsabilità rispetto alle complessive risultanze probatorie valutate dai giudici di merito, essendo onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne, altresì, l'incidenza sul compendio istruttorio già valutato, così da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108; Sez. VI n. 1219 del 12/11/2019, Cocciadiferro, Rv. 278123). 1.2. Parimenti generica è la deduzione in ordine al vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte di appello in punto di attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ove anche processualmente utilizzabili. In primo luogo si tratta di denuncia cumulativa (v. pag. 1 del ricorso, ove la motivazione viene indicata come "mancante, contraddittoria e manifestamente illogica) che non è consentita e come tale è inammissibile (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non massimata sul punto, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica). In secondo luogo, la difesa ricorrente non si confronta, confutandola, con la puntuale e non illogica valutazione che la Corte distrettuale ha espresso in ordine alla attendibilità del dettagliato portato dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA], confermato da dichiarazioni parzialmente ammissive di taluni coimputati ed assistito da plurimi riscontri oggettivi, compiutamente illustrati alle pagine da 25 a 28 nella sentenza di primo grado che si salda con quella impugnata, trattandosi di doppia conforme sul punto, sicchè le due pronunce si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile al quale deve farsi riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello. La valenza confermativa dei riscontri ad una fonte dichiarativa costituisce poi oggetto di una valutazione in fatto, che sfugge al sindacato di legittimità, sempre che il giudice, come avvenuto nel caso di specie, abbia dato conto, con motivazione congrua e completa, del proprio apprezzamento. A fronte di tale apparato argomentativo, la difesa ricorrente si limita a richiamare una circostanza del tutto indimostrata che il collegio di merito ha correttamente escluso e cioè una supposta azione istigatoria attuata da [OSCURATO:PERSONA] a seguito dello scippo subìto dalla propria madre che la Corte avrebbe dovuto valutare come radicalmente incompatibile con il denunciato rapporto di soggezione al clan e, quindi, come chiaro sintomo di inattendibilità. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta genericità dell'unico motivo proposto. 2.1. Le deduzioni relative alla pretesa violazione di legge e al vizio motivazionale in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di dosimetria della pena sono prive di reale confronto con la sentenza impugnata ( pag. 21) che ha escluso l'invocata diminuente per assenza di elementi positivi (neppure evidenziati nell'atto di appello ove si prospettava semplicemente la necessità di adeguare la pena al ruolo marginale e meramente esecutivo ricoperto dall'imputato) e ha ritenuto complessivamente congrua la pena inflitta dal giudice di primo grado in ragione della obiettiva gravità dei reati commessi e dei precedenti penali, così correttamente applicando gli indici di commisurazione della pena previsti dall'art. 133 cod. pen. Va ricordato il consolidato orientamento di questa Corte per il quale l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod. pen., costituisce giudizio di fatto che richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione della circostanza in parola; soprattutto dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non ha alcun rilievo, di per sé solo, lo stato di incensuratezza dell'imputato, è sufficiente che il giudice di merito si limiti a dar conto della mancanza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, • Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). Quanto alla dosimetria della pena, la sua graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie, sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione del giudizio di congruità la cui affermazione, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione). 9 /[ E' poi da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo il giudice tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che egli dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ( Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). 3. Anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 3.1. Del tutto generico è il primo motivo di doglianza con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen per difetto dell'elemento costitutivo della coartazione della volontà delle due persone offese, rispetto al quale la Corte territoriale non avrebbe assolto l'onere motivazionale in relazione a tale profilo, oggetto di specifica deduzione nell'atto di appello. Il ricorrente non si confronta con l'impugnata sentenza che ha richiamato, sul punto, le dichiarazioni convergenti delle due persone offese (ritenute pienamente credibili in quanto si riscontravano a vicenda ed erano altresì sorrette da plurimi elementi esterni di conferma) le quali avevano delineato un quadro di vera e propria costrizione attuata con l'espressa minaccia di "far saltare il supermercato" ed evocando la forza intimidatrice del clan Santapaola ed avevano individuato l'odierno ricorrente come partecipe, in prima persona, delle condotte estorsive con il ruolo di esattore delle somme estorte (progressivamente in misura sempre più elevata) ricoperto dopo gli arresti dei correi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quale soggetto che aveva a loro indicato le persone (tra cui [OSCURATO:PERSONA]) alle quali versare il rateo in sua assenza. Sulla scorta di tali fonti dichiarative, la Corte di appello ha correttamente disatteso la prospettazione difensiva volta a sostenere che le elargizioni di denaro fossero state il frutto di una sorta di accordo tra gli [OSCURATO:PERSONA] e gli imputati finalizzato a preservare la loro attività imprenditoriale dalle mire di altri gruppi criminali. 3.2. Affetto da analoga genericità è il secondo motivo di ricorso con il quale si censura la violazione di legge in relazione all'art. 114 cod. pen. e l'apoditticità nonché illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione sostenendo il ruolo meramente ancillare della condotta dell'imputato. La Corte di appello, una volta riconosciuto in capo all'imputato [OSCURATO:PERSONA] il ruolo- evidentemente decisivo ed indispensabile, ai fini del perfezionamento dell'azione estorsiva - di soggetto preposto alla riscossione delle singole rate, ha logicamente fatto discendere l'esclusione dell' invocata attenuante che è integrata solo laddove l'apporto del correo risulti obbiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione eziologica, quasi trascurabile e del tutto marginale. Tale valutazione è insuscettibile di censura in questa sede in quanto congruamente giustificata alla luce delle considerazioni poste a presidio dell'affermata responsabilità concorsuale del ricorrente, il cui contributo alle condotte estorsive non aveva avuto quella rilevanza causale minima e quasi trascurabile che sostanzia la diminuente. Va, peraltro rilevato che, attesa la contestazione del delitto d'estorsione in forma aggravata per effetto del richiamo all'art. 628,comma 3, n. 1 cod.pen., nella specie deve trovare applicazione il principio secondo cui la disposizione del secondo comma dell'art. 114 cod. pen.( secondo cui l'attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 stesso codice, e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque) va riferita anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso (Sez. 2, n. 18540 del 19/04/2016, Vincenti, Rv. 266852; Sez. 3, n. 17180 del 5/3/2020, Rv. 279014; Sez. 2, n. 21089 del 29/09/2023, Natale, non mass.; Sez. 2, n. 12422 del 18/02/2025, Corso, non mass.;), con conseguente giuridica impossibilità di configurare la circostanza nel caso a giudizio. Ne consegue che il motivo di ricorso finisce per essere anche manifestamente infondato poiché deduce la violazione di legge una disposizione che, invece, non poteva trovare applicazione. 3.3. Ad esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi con riferimento al terzo motivo di ricorso in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di dosimetria della pena. Ribaditi i consolidati orientamenti di legittimità illustrati nel paragrafo 2.1., va dato conto che la Corte territoriale ha disatteso la richiesta difensiva in mancanza di elementi positivi giustificativi della invocata mitigazione sanzionatoria e ha richiamato le considerazioni già svolte per i coimputati ove era stata evidenziata- in conformità al criterio di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. dettato per la valutazione della congruità della pena- l'obiettiva gravità dei fatti commessi in concorso anche con [OSCURATO:PERSONA], elemento ritenuto decisivo. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile essendo manifestamente infondato l'unico motivo proposto con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quantificazione della pena, dovendosi, ancora una volta, richiamare i principi di diritto illustrati nel paragrafo 2.1. Anche con riferimento alla posizione dell'imputato, il collegio di merito ha affermato l'assenza di elementi positivi giustificativi della invocata mitigazione sanzionatoria e ha richiamato - in conformità ad uno degli indici di commisurazione espressamente previsti dall'art. 133, comma primo, cod. pen. - l'obiettiva gravità dei fatti commessi, ritenuta elemento decisivo e prevalente, così implicitamente valutando come recessiva l'ammissione di responsabilità resa in apertura del giudizio di appello rispetto alla quale non può che rilevarsi, in questa sede, il carattere tardivo ed assai laconico (" nel 2014 per ben due volte ho preso il denaro, quindi è palese").5. Fondato è, invece, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dal quale discende l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti dell'imputata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania. 5.1. Meritevole di accoglimento è, in primo luogo, il primo motivo (nel quale il secondo deve ritenersi assorbito). Il ricorso per cassazione (successivamente convertito in appello ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen.) proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di primo grado sotto il profilo della violazione dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. era effettivamente inammissibile su tale specifico punto per difetto di correlazione tra la doglianza denunciata e la pronuncia oggetto di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] prospettava l'erronea applicazione della norma in questione poiché il giudice per l'udienza preliminare aveva applicato esclusivamente l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., omettendo di operare la maggiorazione per le ulteriori due aggravanti di cui all'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1 e 3, cod. pen. e, al riguardo, richiamava il principio giurisprudenziale secondo cui, nell'ipotesi di concorso tra più circostanze ad effetto speciale, l'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. deve essere esclusa dal giudizio di bilanciamento in quanto, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, ad essa non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen. Tuttavia, dalla lettura dal costrutto motivazione e dal calcolo di quantificazione della pena inflitta ( pagg. 50, 51 e 56 della sentenza impugnata) emerge con chiarezza che il giudice di primo grado, con riferimento alla tentata estorsione ritenuta sussistente anche in capo alla [OSCURATO:PERSONA], aveva configurato esclusivamente l'aggravante dell'avere commesso il fatto con metodo mafioso e al fine di agevolare l'attività della associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA] nostra catanese "clan Santapaola" e non anche le contestate aggravanti di cui all'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1 e 3, cod. pen. che, solo ove ritenute integrate, avrebbero imposto l'ulteriore aumento di pena per esse previste, non operando la regola prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen. La doglianza dedotta dal Pubblico Ministero non presentava dunque una critica conferente alla decisione impugnata, essendo censura parametrata sul presupposto della ricorrenza di due aggravanti che, invece, il giudice di primo grado non risulta avere ritenuto sussistenti. L'accoglimento del gravame da parte della Corte di appello, che ha maggiorato il trattamento sanzionatorio innalzando la pena base ad anni sette di reclusione (pari al minimo edittale previsto per l'estorsione aggravata ai sensi dell'art. 628, comma terzo n. 1 e 3, cod. pen.), ha, di fatto, determinato la violazione del divieto di reformatio in peius. 5.2. E' fondato anche il terzo motivo di ricorso, quanto al dedotto profilo di mancata motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha accolto il gravame proposto dal Pubblico Ministero anche in punto di mancata applicazione della disciplina del reato continuato da parte del giudice di primo grado, sul presupposto che alla [OSCURATO:PERSONA] fossero attribuibili non uno ma più tentativi di estorsione. Effettivamente il collegio di merito ha proceduto alla rideterminazione della pena operando un aumento (peraltro immotivato) a titolo di continuazione omettendo, tuttavia, di pronunciarsi in ordine alla preliminare questione relativa alla effettiva configurazione di più condotte estorsive tentate (non di una sola) che la difesa ricorrente aveva, peraltro, contestato in sede di discussione. Anche sotto questo profilo, pertanto, la sentenza impugnata va annullato con rinvio affinché il giudice di secondo grado proceda a colmare tale lacuna motivazione, evidentemente prodromica alla rivisitazione in peius della sanzione inflitta dal giudice di primo grado. 6. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 6.1. Manifestamente infondati sono il primo e secondo motivo di ricorso con i quali, in punto di giudizio di responsabilità, si deduce l'erronea applicazione delle disposizioni concernenti il concorso di persone nel reato e il vizio di motivazione. Palesemente priva di pregio è la deduzione di travisamento probatorio fondata sul presupposto che la Corte di appello avrebbe confermato il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, mai aveva fatto menzione dell'odierna ricorrente; di quest'ultima vi è solo riferimento nella testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] il cui vaglio di attendibilità non è stato operato. In via preliminare, va rilevato che al ricorso non sono allegati i verbali integrali delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], così da consentire l'apprezzamento del loro contenuto complessivo e verificare l'eventuale errore "sul significante" nel quale sarebbe caduti i giudici di secondo grado. Il ricorrente ha infatti semplicemente trascritto nell'atto di impugnazione (pag. 3) poche righe di uno dei tre verbali di dichiarazioni. Al riguardo, va ricordato il consolidato orientamento di legittimità, che qui si ribadisce, secondo cui sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2024, Savasta, Rv. 263601; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2025, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 20677 del 11/0/ 2017, Schioppo, RV 270071). La difesa ricorrente neppure argomenta in ordine alla decisività del dedotto travisamento e cioè come esso, ove effettivo, abbia concretamente inciso sulla tenuta logica della motivazione, al contrario, è lo stesso ricorso ad escludere la concreta rilevanza di tale vizio nel momento in cui richiama estratti del portato dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui costui aveva, con certezza, indicato l'imputata [OSCURATO:PERSONA] come colei che si era occupata del ritiro dei ratei estorsivi dopo l'arresto del marito e del figlio.In ogni caso, il dedotto travisamento non si ravvisa poiché la Corte di appello (pag. 34 della motivazione) ha confermato il giudizio di responsabilità facendo espresso richiamo al portato dichiarativo" della persona offesa " e non di entrambe le vittime delle reiterate estorsioni, con evidente implicito riferimento al narrato di [OSCURATO:PERSONA] e cioè di colui che aveva descritto il coinvolgimento nella pratica estorsiva anche di [OSCURATO:PERSONA]. Di tale narrato, ben diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, il collegio di merito - esaminando la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - ha valutato l'attendibilità di tale fonte probatoria e, al riguardo, si richiamano le argomentazioni sviluppato nel paragrafo 1.2. Quanto alla prospettazione difensiva di una condotta in capo all'imputata connotata dalla inconsapevolezza di avere incassato somme di denaro frutto di estorsione o, quantomeno, da una connivenza non punibile, la Corte di appello ha argomentato - con considerazioni non manifestamente illogiche e in linea con i noti principi che tracciano il discrirnine tra il concorso di persone nel reato e il comportamento meramente passivo - sulla riscossione da parte dell'imputata, in sostituzione dei propri familiari ristretti in carcere, delle somme corrisposte da [OSCURATO:PERSONA], avvenuta con la consapevolezza della provenienza estorsiva delle stesse, così fornendo contributo partecipativo materiale alla condotta criminosa altrui ( pag. 34). Tale costrutto si salda con le ulteriori considerazioni sviluppate sul punto nella sentenza di primo grado (pagg. 42 e 43), sicchè può affermarsi che la ritenuta condotta concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] sia assistita da un assetto motivazionale adeguato e corretto in punto di diritto. 6.2. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale si censura il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Correttamente la Corte di appello- dopo avere delineato in capo all'imputata il compito di materiale riscossione dei ratei estorsivi, in surroga del marito e del figlio- ha escluso l'invocata diminuente richiamando le considerazioni espresse in merito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e cioè del coimputato che aveva rivestito lo stesso ruolo, così fornendo un contributo essenziale per il conseguimento, da parte del clan, del profitto delle estorsioni. Vanno inoltre ribadite le considerazioni già svolte nel paragrafo 3.2. con riferimento alla giuridica impossibilità di configurare, nel caso di specie, la circostanza della minima partecipazione attesa la contestazione anche in capo all'odierna ricorrente del delitto d'estorsione in forma aggravata per effetto del richiamo all'art. 628,comma 3, n. 1 cod.pen. 6.3. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo di ricorso con il quale si deduce l'omessa motivazione in ordine alla esclusione della aggravante del numero delle persone che era stata invocata nell'atto di appello. Se è vero che sul tema dedotto nell'atto di gravame non vi è espressa pronuncia, il collegio di merito lo ha comunque implicitamente disatteso laddove ha affermato che l'imputata aveva più volte consapevolmente ritirato le somme di denaro corrisposte al clan da [OSCURATO:PERSONA] e a ciò era stata incaricata sia dal marito [OSCURATO:PERSONA], impossibilitato alla riscossione perchè ristretto in carcere, sia dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], così delineando una piena adesione dell'imputata ad una condotta estorsiva realizzata in forma continuata da più persone riunite.Va infatti ricordato che nel reato di estorsione commesso nell'interesse di un'associazione di tipo mafioso ( quale è quello sottoposto a giudizio), la simultanea presenza di non meno di due persone, necessaria a configurare la circostanza aggravante delle più persone riunite, deve essere individuata in relazione ai plurimi momenti in cui viene effettuata la richiesta estorsiva e alla pluralità dei soggetti che contattano la persona offesa esplicitando la natura collettiva della richiesta proveniente da più soggetti appartenenti al gruppo criminale (Sez. 5, n. 22614 del 16/02/2023 PG/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284773-02; Sez. 2, n. 6272 del 19/01/2027, Corigliano, Rv. 269295), come appunto avvenuto, sulla base della ricostruzione fattuale operata dalla Corte di appello, in relazione alle estorsioni contestate. Peraltro, l'aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva concernendo le modalità dell'azione e, pertanto, si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato se gli stessi erano a conoscenza del fatto che il reato sarebbe stato consumato da più persone riunite o se per colpa ignoravano tale circostanza (Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino, Rv. 273521). 6.4. Palese infondatezza va attribuita anche al quinto motivo di ricorso relativo alla omessa motivazione in ordine alla esclusione della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. che era stata invocata nell'atto di appello. La Corte distrettuale ha affermato di condividere le argomentazioni spese nella sentenza di primo grado ( pag. 43) in punto di sussistenza dell'aggravante de qua e tale onere motivazionale va considerato sufficiente se solo si considera l'assoluta genericità e, quindi, inammissibilità del relativo motivo di gravame proposto che, dopo avere richiamato astratti principi giurisprudenziali dettati in tema di metodo mafioso e di agevolazione mafiosa, aggiungeva semplicemente " nel caso di specie appare sin troppo evidente che la suddetta aggravante non può essere applicata alla condotta di [OSCURATO:PERSONA]" senza alcun minimo confronto e critica argomentativa alla sentenza appellata. 6.5. Inammissibile, in quanto totalmente a-specifico, è il sesto motivo di ricorso con il quale si lamenta l'omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle già concesse attenuanti generiche in misura prevalente (anziché equivalente). Tale censura risulta elencata nella intestazione del ricorso (pag. 2), ma sprovvista di qualsivoglia argomentazione a sostegno. 7. Alla inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] F
Sentenza Cassazione n. 29363/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris