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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 09129/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

165. R.G. 33717-2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen., è dedotto in carenza di interesse.

La Corte territoriale nulla ha motivato in ordine a tale doglianza, questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità; ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame è assolutamente generico: la difesa, nella memoria conclusiva depositata nel giudizio di appello, si è limitata a chiedere il riconoscimento della causa di non punibilità «ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. » (vedi conclusioni scritte depositate il 6 dicembre 2022).

Deve ribadirsi, pertanto, il principio, di diritto secondo cui è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia correttamente preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per genericità o manifesta infondatezza, in quanto l'accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; da ultimo Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, dep. 2023, Montefusco, non massimata). rilevato, peraltro, che l'invocata tenuità del fatto è del tutto incompatibile con quanto argomentato dai giudici di appello in ordine alla congruità della pena irrogata rispetto alla particolare gravità del fatto (vedi pag. 6 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] sore _ Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 165. R.G. 33717-2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen., è dedotto in carenza di interesse. La Corte territoriale nulla ha motivato in ordine a tale doglianza, questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità; ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame è assolutamente generico: la difesa, nella memoria conclusiva depositata nel giudizio di appello, si è limitata a chiedere il riconoscimento della causa di non punibilità «ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. » (vedi conclusioni scritte depositate il 6 dicembre 2022). Deve ribadirsi, pertanto, il principio, di diritto secondo cui è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia correttamente preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per genericità o manifesta infondatezza, in quanto l'accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; da ultimo Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, dep. 2023, Montefusco, non massimata). rilevato, peraltro, che l'invocata tenuità del fatto è del tutto incompatibile con quanto argomentato dai giudici di appello in ordine alla congruità della pena irrogata rispetto alla particolare gravità del fatto (vedi pag. 6 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] sore _ Il P
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