Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 18411/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25245/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

FIRENZE n. 591/2016 depositata il29/03/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata promossaprocedura di recupero di credito fiscale dell’Autorità tributaria rumena con emissione di cartella di pagamento per «IVA e altro» relativa al 2009 e notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione, allegando di aver proposto ricorso davanti alla Corte d’Appello di Bucarest, e ha chiesto la sospensione dell’esecuzione secondo l’art.12 della Direttiva 2008/55/CE.

3. [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Firenze ha accolto l’istanza in quanto l’Autorità rumena aveva inviato documentazione «nelle forme non regolari».

4. L’appello erariale, con cui si sosteneva la regolarità della documentazione fornita, è stato rigettato dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della [OSCURATO:PERSONA] la quale, con la sentenza in epigrafe, ha osservato che in atti vi era solo una comunicazione dell’Agenzia delle entrate con cui si dichiarava che l’Autorità straniera aveva chiesto la prosecuzione della procedura di riscossione, aggiungendo che «il documento, prot. 2011/164615, [era] nullo » in quanto faceva riferimento a documenti che non erano stati messi a disposizione del contribuente né della Commissione, in violazione dello Statuto del contribuente.

5. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su un motivo.

6. E’ rimasto intimato il contribuente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo l’Agenzia, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., deduce falsa applicazione dell’art. 7 comma 1 della l. n. 212/2000 e violazione, in via conseguenziale, degli artt. 2697, 2700 c.c. e 115 c.p.c. e dell’art. 14 par. 4 Direttiva n. 2010/24/UE nonché violazione in via diretta di quest’ultima disposizione.

1.1. Precisa la ricorrente che, con la comunicazione dichiarata nulla dalla CTR, la [OSCURATO:PERSONA] di Firenze dell’Agenzia delle entrate aveva rappresentato di non poter procedere alla sospensione della riscossione in quanto l’Autorità rumena ne aveva chiesto la prosecuzione; osserva che non si prevedono formalità o prove particolari in relazione a tale domanda, la cui esistenza era stata attestata dalla [OSCURATO:PERSONA] e confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] in altra nota riprodotta nella stessa comunicazione 2011/164615, mentre l’art. 7 dello Statuto del contribuente non può trovare applicazione poiché riguardasoltanto gli atti impositivi.

2. Il motivo è fondato.

2.1. La CTR, stabilendo che i documenti i ndicat i nella comunicazione prot. 2011/164615 doveva no esser e mess i a disposizione del contribuente e della stessa Commissione, ha fatto applicazione proprio dell’art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) il quale, nella versione applicabile ratione temporis , prevede che «Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.

Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama».Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la norma, cheha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa e, nel contempo, di consentire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente (tra le tante, Cass. n. 24449 del 2022; Cass. n. 1961 del 2018), riguarda l’atto tributario avente un contenuto impositivo, ancorché non sia ricompreso fra quelli di cui all’ elencazione contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass. n. 2029 del 2024) .

C on la modifica dell’art. 7 , a seguito d e l l’art.1 del d.lgs. 219/2023, si è esplicita t o che « Gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione».

2.2. Tanto premesso, va precisato che la vicenda in esame trova la sua regolamentazione nell’art. 6 del d.lgs. n. 69/2003 (“Attuazione della direttiva 2001/44/CE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del FEOGA, nonché ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all'IVA ed a talune accise”), applicabile alle procedure di recupero avviate anteriormente al 1 gennaio 2012 anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2012 (v. art. 19 d.lgs. n. 149/2012); secondo tale disposizione,«1.

L'interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo emesso nello Stato membro richiedente deve adire l'organo competente in tale Stato, ai sensi delle leggi ivi vigenti; in tale caso il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta notifica dell'avvenuta impugnazione dall'autorità richiedente o dall'interessato, sospende, salvo istanza contraria formulata dalla stessa autorità richiedente, la procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo.

Qualora la procedura di recupero del credito contestato sia stata comunque intrapresa a seguito della richiesta dell'autorità richiedente e l'esito della contestazione risulti favorevole al debitore, l'autorità richiedente è tenuta alla restituzione dell'importo recuperato unitamente ad ogni ulteriore somma dovuta, secondo la legislazione italiana.

Se sulla contestazione si pronuncia un organo giurisdizionale, la cui decisione sia favorevole all'autorità richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato medesimo, la procedura esecutiva riprende sulla base di tale decisione» (enfasi aggiunta).

2.3. N on si prevede, quindi, uno specifico atto da parte dell’Autorità adita per la prosecuzione della procedura di recupero, in pendenza di contestazione del credito o del titolo, oltre la richiesta o domanda proveniente dall’Autorità richiedente, contraria alla sospensione.La norma interna riprende la disciplina unionale in tema di reciproca assistenza per la riscossione di crediti fiscali di Stati membri dell'UE che stabilisce la sospensione della procedura di recupero da parte dell’Autorità adita, in caso di contestazione del credito o del titolo esecutivo, «salvo domanda contraria formulata dall’autorità richiedente ai sensi del secondo comma del presente paragrafo» cioè « ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede, chiedere all’autorità adita di recuperare il credito contestato, se le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita in questione consentono una tale azione»(v. art. 12 par. 2, comma 1 e 2, Direttiva 2008/55/CE, analogamente la precedente Direttiva 2001/44/CE, all’art. 12par. 2, e la successiva Direttiva 2010/24/UE in vigore dal 1.1.2012, all’art. 14par. 4).

Per tale domanda, da trasmettersi «per quanto possibile per via elettronica» secondo quanto previsto dall’art. 21 Regolamento CE n. 1179/2008, vigente ratione temporis, non sono previste forme o modalità particolari di comunicazione alla parte (v. art. 9 del d.lgs. n. 69/2003).

2.4. In definitiva, è sufficiente l a domanda contraria alla sospensione da parte dell’Autorità richiedente per la pros ecuzione dellaprocedura di recupero e la comunicazione delle determinazioni dell’Autorità straniera non ha contenuto impositivo ma svolge una mera funzione conoscitiva.

E’ inapplicabile ad essa , quindi, l’art.7 dello Statuto del contribuente ed è fuori luogoil giudizio di “nullità” formulato dalla CTR che, chiamata ad accertare il fatto c he esclude la sospensione (la domanda contraria da parte dell’Autorità richiedente), doveva apprezzare quella comunicazione e l’ulteriore documentazione prodotta secondo le regole in materia di prova (artt. 2697 e segg. c.c.).

3. Conseguentemente, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice del merito per nuovo esame e perché provved a anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25245/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 591/2016 depositata il29/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata promossaprocedura di recupero di credito fiscale dell’Autorità tributaria rumena con emissione di cartella di pagamento per «IVA e altro» relativa al 2009 e notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione, allegando di aver proposto ricorso davanti alla Corte d’Appello di Bucarest, e ha chiesto la sospensione dell’esecuzione secondo l’art.12 della Direttiva 2008/55/CE. 3. [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Firenze ha accolto l’istanza in quanto l’Autorità rumena aveva inviato documentazione «nelle forme non regolari». 4. L’appello erariale, con cui si sosteneva la regolarità della documentazione fornita, è stato rigettato dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della [OSCURATO:PERSONA] la quale, con la sentenza in epigrafe, ha osservato che in atti vi era solo una comunicazione dell’Agenzia delle entrate con cui si dichiarava che l’Autorità straniera aveva chiesto la prosecuzione della procedura di riscossione, aggiungendo che «il documento, prot. 2011/164615, [era] nullo » in quanto faceva riferimento a documenti che non erano stati messi a disposizione del contribuente né della Commissione, in violazione dello Statuto del contribuente. 5. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su un motivo. 6. E’ rimasto intimato il contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo l’Agenzia, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., deduce falsa applicazione dell’art. 7 comma 1 della l. n. 212/2000 e violazione, in via conseguenziale, degli artt. 2697, 2700 c.c. e 115 c.p.c. e dell’art. 14 par. 4 Direttiva n. 2010/24/UE nonché violazione in via diretta di quest’ultima disposizione. 1.1. Precisa la ricorrente che, con la comunicazione dichiarata nulla dalla CTR, la [OSCURATO:PERSONA] di Firenze dell’Agenzia delle entrate aveva rappresentato di non poter procedere alla sospensione della riscossione in quanto l’Autorità rumena ne aveva chiesto la prosecuzione; osserva che non si prevedono formalità o prove particolari in relazione a tale domanda, la cui esistenza era stata attestata dalla [OSCURATO:PERSONA] e confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] in altra nota riprodotta nella stessa comunicazione 2011/164615, mentre l’art. 7 dello Statuto del contribuente non può trovare applicazione poiché riguardasoltanto gli atti impositivi. 2. Il motivo è fondato. 2.1. La CTR, stabilendo che i documenti i ndicat i nella comunicazione prot. 2011/164615 doveva no esser e mess i a disposizione del contribuente e della stessa Commissione, ha fatto applicazione proprio dell’art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) il quale, nella versione applicabile ratione temporis , prevede che «Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama».Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la norma, cheha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa e, nel contempo, di consentire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente (tra le tante, Cass. n. 24449 del 2022; Cass. n. 1961 del 2018), riguarda l’atto tributario avente un contenuto impositivo, ancorché non sia ricompreso fra quelli di cui all’ elencazione contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass. n. 2029 del 2024) . C on la modifica dell’art. 7 , a seguito d e l l’art.1 del d.lgs. 219/2023, si è esplicita t o che « Gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione». 2.2. Tanto premesso, va precisato che la vicenda in esame trova la sua regolamentazione nell’art. 6 del d.lgs. n. 69/2003 (“Attuazione della direttiva 2001/44/CE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del FEOGA, nonché ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all'IVA ed a talune accise”), applicabile alle procedure di recupero avviate anteriormente al 1 gennaio 2012 anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2012 (v. art. 19 d.lgs. n. 149/2012); secondo tale disposizione,«1. L'interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo emesso nello Stato membro richiedente deve adire l'organo competente in tale Stato, ai sensi delle leggi ivi vigenti; in tale caso il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta notifica dell'avvenuta impugnazione dall'autorità richiedente o dall'interessato, sospende, salvo istanza contraria formulata dalla stessa autorità richiedente, la procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo. Qualora la procedura di recupero del credito contestato sia stata comunque intrapresa a seguito della richiesta dell'autorità richiedente e l'esito della contestazione risulti favorevole al debitore, l'autorità richiedente è tenuta alla restituzione dell'importo recuperato unitamente ad ogni ulteriore somma dovuta, secondo la legislazione italiana. Se sulla contestazione si pronuncia un organo giurisdizionale, la cui decisione sia favorevole all'autorità richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato medesimo, la procedura esecutiva riprende sulla base di tale decisione» (enfasi aggiunta). 2.3. N on si prevede, quindi, uno specifico atto da parte dell’Autorità adita per la prosecuzione della procedura di recupero, in pendenza di contestazione del credito o del titolo, oltre la richiesta o domanda proveniente dall’Autorità richiedente, contraria alla sospensione.La norma interna riprende la disciplina unionale in tema di reciproca assistenza per la riscossione di crediti fiscali di Stati membri dell'UE che stabilisce la sospensione della procedura di recupero da parte dell’Autorità adita, in caso di contestazione del credito o del titolo esecutivo, «salvo domanda contraria formulata dall’autorità richiedente ai sensi del secondo comma del presente paragrafo» cioè « ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede, chiedere all’autorità adita di recuperare il credito contestato, se le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita in questione consentono una tale azione»(v. art. 12 par. 2, comma 1 e 2, Direttiva 2008/55/CE, analogamente la precedente Direttiva 2001/44/CE, all’art. 12par. 2, e la successiva Direttiva 2010/24/UE in vigore dal 1.1.2012, all’art. 14par. 4). Per tale domanda, da trasmettersi «per quanto possibile per via elettronica» secondo quanto previsto dall’art. 21 Regolamento CE n. 1179/2008, vigente ratione temporis, non sono previste forme o modalità particolari di comunicazione alla parte (v. art. 9 del d.lgs. n. 69/2003). 2.4. In definitiva, è sufficiente l a domanda contraria alla sospensione da parte dell’Autorità richiedente per la pros ecuzione dellaprocedura di recupero e la comunicazione delle determinazioni dell’Autorità straniera non ha contenuto impositivo ma svolge una mera funzione conoscitiva. E’ inapplicabile ad essa , quindi, l’art.7 dello Statuto del contribuente ed è fuori luogoil giudizio di “nullità” formulato dalla CTR che, chiamata ad accertare il fatto c he esclude la sospensione (la domanda contraria da parte dell’Autorità richiedente), doveva apprezzare quella comunicazione e l’ulteriore documentazione prodotta secondo le regole in materia di prova (artt. 2697 e segg. c.c.). 3. Conseguentemente, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice del merito per nuovo esame e perché provved a anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grad
Sentenza Cassazione n. 18411/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris