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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025

Cassazione n. 13902/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione in relazione alla competenza per territorio del [OSCURATO:PERSONA] ed al giudizio di penale responsabilità del ricorrente ex art. 640 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale e sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa contestato al ricorrente); quanto alle lamentate mancata assoluzione ex art. 131 bis cod. pen. ed eccessività del trattamento sanzionatorio, esse sono mere indicazioni della rubrica del motivo, senza alcuno sviluppo argomentativo: si tratta pertanto di motivo generico, per tale aspetto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il C onsiglí re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione in relazione alla competenza per territorio del [OSCURATO:PERSONA] ed al giudizio di penale responsabilità del ricorrente ex art. 640 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale e sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa contestato al ricorrente); quanto alle lamentate mancata assoluzione ex art. 131 bis cod. pen. ed eccessività del trattamento sanzionatorio, esse sono mere indicazioni della rubrica del motivo, senza alcuno sviluppo argomentativo: si tratta pertanto di motivo generico, per tale aspetto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il C onsiglí re
Sentenza Cassazione n. 13902/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris