CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 agosto 2025
Cassazione n. 28312/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2107/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14219/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Milano esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato, ai sensi dell’art. 54, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), la liberazione anticipata concessa a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di duecentoventicinque giorni, per più semestri, puntualmente indicati nel provvedimento, comunque, compresi tra il 24 marzo 2018 e il 23 settembre 2020. A ragione della decisione, ai sensi dell’art. 656 comma 10 cod. proc. pen., ha posto la commissione, in pendenza della misura dell’espiazione della pena, del reato di rapina giudicato con sentenza di condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 26 giugno 2024, irrevocabile l18 settembre 2024. Ha, poi, osservato che l’avere approfittato del beneficio dell’espiazione della pena extra- muraria per commettere un reato così grave fosse elemento significativo del mancato allontanamento del condannato dagli schemi operativi criminali e della totale mancata partecipazione all'opera di rieducazione, di fatto mai intrapresa; sicché ha disposto la revoca del beneficio per l’intero periodo sopra indicato. 2. Ricorre il condannato per cassazione e, denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 54, comma 3, Ord. pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente richiama i principi giurisprudenziali che escludono ogni automatismo nella revoca della liberazione anticipata nell'ipotesi in cui l'interessato subisca una condanna per il delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione e dopo la concessione del beneficio medesimo. Quindi lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di valutare l'incidenza della commissione del reato sull'opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28312/2025 Roma, lì, 01/08/2025 manifestato fino a quel momento, con particolare riguardo alla revoca del beneficio per i semestri non contigui all’epoca di commissione del reato. Denuncia, sotto tale ultimo profilo, che l’oggetto della valutazione avrebbe dovuto essere la partecipazione all’opera di rieducazione dimostrata nel singolo semestre di riferimento e non il conseguimento dell’effetto rieducativo e del reinserimento sociale del condannato, che costituiscono la finalità cui mira l’istituto premiale e non la condizione alla quale il beneficio è subordinato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta in data 31 maggio 2025, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso denuncia censure non consentite e, comunque, manifestamente infondate e dev’essere, pertanto, dichiarato inammissibile. 2. In punto di diritto, non è superfluo ricordare che, ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, spetta al Tribunale di sorveglianza la valutazione dell'incidenza del reato sull'opera di rieducazione intrapresa, il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell'opera rieducativa o a un'occasionale manifestazione di devianza (Sez. 1, n. 45342 del 10/09/2019, Ferrari, Rv. 277789; Sez. 1, n. 16784 del 07/04/2010, Balsamo, Rv. 246946). Tanto premesso, osserva il Collegio che il Giudice specializzato – con la motivazione sunteggiata in premessa – ha correttamente ancorato la revoca della liberazione anticipata, senza alcun automatismo derivante dall'intervenuta condanna del ricorrente per il reato di rapina aggravata commesso durante l’ammissione al regime di detenzione domiciliare, alla constatazione dell'insuccesso della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione che costituisce il presupposto della fiducia accordata mediante la concessione della liberazione anticipata. A tal riguardo, il Collegio giudicante ha opportunamente valorizzato – con motivazione logicamente coerente, che si sottrae a censura in questa sede – l’indubbia gravità del comportamento da questi serbato, da cui ha desunto che non si fosse realmente allontanato dagli schemi operativi propri della criminalità, dimostrando l’assenza di una pur embrionale evoluzione in senso positivo della sua personalità e il sostanziale fallimento dell’opera rieducativa avviata dallo Stato nei suoi confronti; ciò che ha giustificato la revoca per tutti i semestri di pena indicati nel provvedimento, anche non contigui alla commissione della rapina. Si tratta di motivazione che si pone nell’alveo del principio espresso da questa Corte secondo cui «La revoca della detrazione di pena per liberazione anticipata in conseguenza di una grave condotta del condannato successiva al beneficio ottenuto riguarda l'intero arco temporale di espiazione di pena già effettuata e non solo il semestre in cui detta condotta è stata posta in essere, in quanto l'art. 54 Ord. pen. fa riferimento ai semestri di pena scontata unicamente ai fini della determinazione della riduzione di pena da accordare per effetto della concessione del beneficio» (Sez. 1, n. 38332 del 05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260595 – 01. Fattispecie, nella quale al condannato, non rientrato in istituto da un permesso premio concessogli, venivano revocati complessivamente 405 giorni di liberazione anticipata)» e che resiste alle censure generiche e contro-valutative del ricorrente. 3. Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]