CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 novembre 1987
Cassazione n. 10382/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/11/1987, , avverso l'ordinanza in data 07/11/2022 del Tribunale di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 7 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato l'ordinanza in data 5 ottobre 2022 del GIP del Tribunale di Monza che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere per una serie di violazioni in concorso sia dell'art. 73, comma 1, che dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Ricorre per cassazione la difesa dell'indagato solo per vizio di motivazione in merito alla gravità indiziaria del reato del capo H) e all'applicazione dell'aggravante dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Sostiene che non erano emersi indizi del concorso del ricorrente rispetto all'importazione di tutto lo stupefacente oggetto di addebito, pari a 108 chili di cocaina. Infatti, nel capo d'incolpazione si faceva riferimento alle cessioni successive alla consegna del 7 novembre 2019 che riguardavano una minima parte dei 108 chili. Ritiene che il concorso del ricorrente avrebbe dovuto essere semmai circoscritto allo smercio del più ridotto quantitativo di stupefacente. Era emersa infatti la sua estraneità all'importazione e alla detenzione dello stupefacente, poiché era incaricato solo della cessione di singoli quantitativi destinati ad alcune piazze di spaccio. Lamenta, più in generale, l'assenza di una rigorosa motivazione sui gravi indizi di colpevolezza nonostante si trattasse di "droga parlata". [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse all'impugnazione. Ed invero la difesa si è sostanzialmente limitata a prospettare il coinvolgimento dell'indagato nella cessione di una minima parte di quantità di stupefacente rispetto alla cessione dei 108 chili di cocaina di cui al capo h) dell'addebito in ordine ai quali il provvedimento impugnato ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria. Premesso infatti che, in particolare, lo stesso ricorrente appare contestare, in maniera del tutto generica -si assume che le cessioni sarebbero "prive di qualsiasi riscontro investigativo quanto al ruolo concorsuale del ricorrente"-, non già la motivazione del provvedimento impugnato, quanto, direttamente, la gravità indiziaria relativamente a tale "minima parte", ovvero agli episodi individuati nel concorso da parte sua nelle cessioni, conseguenti alla consegna dello stupefacente da parte di [OSCURATO:PERSONA] del 7 novembre 2019, già di per se stesse ammontanti, invece, a svariati chilogrammi di sostanza stupefacente, va comunque rilevata che una tale prospettazione può essere funzionale all'accertamento del fatto nel merito, ma è incoerente rispetto all'utilità giuridica conseguibile nel procedimento cautelare. Infatti, l'eventuale fondatezza del ricorso non avrebbe alcuna ripercussione né sull'an né sul quomodo della misura cautelare applicata (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508-01 e n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256-01). Parimenti, con riguardo alla censura svolta in relazione alla sussistenza dell'aggravante della ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 appare difettare l'interesse ad agire, essendosi più volte affermato da questa Corte che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" rivolto a contestare appunto la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno delle stesse non dipenda, come nel caso di specie, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura (da ultimo, la già citata Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508-01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 18 gennaio