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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 02252/2026

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13794/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., alla quale è poi subentrata la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ta e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – R. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] C. S. a . s . in liquidazione -intimato - avverso il decreto cron. n. 32/2020 depositato dal Tribunale di Pescarain data 18 . 2 .20 20 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.1.2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S . p .

A . (altrove «la banca») presentò domanda di insinuazione al passivo del fa llimento [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. (ragione sociale meglio indicata in epigrafe) per un credito complessivo di € 1.289.801,48, originato da diversi rapporti contrattuali.

Ilgiudice delegato al fallimento ammise solo parzialmente il credito, escludendo gli importi relativi ai saldi di un «conto corrente operativo» (€ 45.206,13), di un conto di servizi o per «anticipi su fatture»(€ 315.880,18) e di un ulteriore conto di servizio per «finanziamento all’importazione» (€ 111.728,35).

L’opposizioneproposta dalla banca ai sensi degli artt. 98 e 99 legge fall. venne rigettata dal Tribunale di Pescara in composizione collegiale.

Contro il decretodel Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso per cassazionearticolato in cinque motivi.

Il fallimentoè rimasto intimato.

Il ricorso ètrattato in camera di consiglio ai sensi dell ’ art. 380-bis.1 c.p.c., essendosi nel frattempo costituita, per subentrare all’originaria ricorrente, la cessionaria del credito [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2697, 2709, 1832 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.

La ricorrente rileva che i l t ribunale ha dato atto della produzione degli estratti conto integrali relativi ai rapporti bancaridi cui si discute e si duole che , tuttavia, il giudice non abbia attribuito a talidocumenti alcun rilievo probatorio, pur in assenza di specifiche contestazioni sul loro contenuto da parte del curatore, rimasto contumace nel giudizio di opposizione allo stato passivo.

2. Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 2704 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Con questo motivo si contesta al Tribunale di Pescara di avere erroneamente ritenuto privi di data certa i contra t ti di conto corrente e di finanziamento, senza considerare che essi recano impresso il timbro datario postale , nel formato tradizionale analogico o in quello elettronico. 3.

Con il terzo motivo si prospetta la nullità del decreto per violazione degli artt. 2704 e 2697 c.c.e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La ricorrente sostiene che il tribunale non avrebbe potuto rilevare d’ufficio la (ritenuta) mancanza di data certa dei contratti, in assenza di eccezione in tal senso del curatore,e, a tal fine,dichiara di non condividere l’orientamento contrario già adottato in proposito da questa Corte (Cass.

S.u. n. 4213/2013).

4. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Si contesta la violazione del principio del contraddittorio, in quanto si sostiene che il rilievo d’ufficio della (ritenuta) mancanza di data certa dei documenti prodotti avrebbe imposto al giudice di sollecitareil contraddittorio sulla relativa questione.

5. Infine, il quinto motivo censura ildecreto impugnat o in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per «motivazione apparente»e violazione degli artt. 2697 c.c., 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e 111 Cost.Si tratta di un motivo che riprende e riassume i temi già introdotti con i motivi precedenti e che conclude contestando l’assenza di una motivazione della decisione assunta dal tribunale, se non meramente apparente e contraddittoria.

6. Conviene prendere le mosse dall’esame congiunto del primo e del quarto motivo, che sono fondati, con conseguente assorbimento dei restanti motivi.

6.1. La decisione del Tribunale di Pescara è basata sul duplice assunto, da un lato, cheal curatore fallimentare non si applica l’art. 1832 c.c. (tacita approvazione del conto trasmesso al correntista e non contestato nel termine pattuito o d’uso o comunque entro un termine congruo); dall’altro lato, che i documenti, in particolare contrattuali, non sono opponibili al curatore se privi di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Entrambi gli assunti sono astrattamente corretti, ma sono stati malamente applicati dal giudice del merito.

6.2. Il tribunale ha dato atto che la banca, insieme alla opposizione allo stato passivo, aveva depositato gli «estratti conto nella loro completa consistenza»; ma poi non ne ha minimamente considerato il contenuto, affermando che «ai meri estratti conto non può darsi rilievo, al fine della dimostrazione dello svolgimento del rapporto».Sennonché, una cosa (del tutto corretta) è negare il carattere vincolante per il curatore delle risultanzedegli estratti conto bancari (anche se depos i tati nella loro interezza);altra cosa è affermare l’irrilevanza degli estratti conto nell’ambito del materiale probatorio che il giudice deve complessivamente apprezzare, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Non esiste una norma che impedisca di valutare (prova legale negativa) gli estratti conto nell’ambito del procedimento di accertamento del passivo fallimentare e poi di opposizione allo stato passivo.

Anzi, è stato più volte affermato che, a fronte di una produzione integrale degli estratti conto, grava sul curatore l’onere di contestare in modo specifico determinate poste del conto (Cass. nn. 22208/2018; 27201/2019; 5319/2020).

Il che non va certo inteso nel senso di un’inversione dell’onere della prova, restando ovviamente fermo l’onere della banca di provarei fatti posti a fondamento della sua domanda di ammissione al passivo; bensì nel senso che l’inapplicabilità dell’art. 1832 c.c.

«non significa che in ambito di insinuazione al passivo l’estratto conto debba essere considerato in via generalizzata come privo di qualsiasi valore probatorio» (Cass. n. 5319/2020 cit.)e che sul contenuto degli estratti conto può comunque maturare una non contestazione in ambito processuale (purché, naturalmente, il curatore sia «parte costituita»:art. 115, comma 1, c.p.c.).

Per quanto qui interessa, ovverosia al fine di apprezzare la fondatezza del primo motivo di ricorso, è sufficiente rilevare che «il deposito degli estratti conto nella loro completa consistenza», di cui dà atto il decreto impugnato, integra il materiale probatorio che il giudice del merito deve prudentemente e complessivamente apprezzare e che il Tribunale di Pescara non ha assolto a tale dovere, avendo affermato che «ai meri estratti conto non può darsi rilievo».

6.3. Il riferimento, nel decreto impugnato, ai «meri» estratti contoquali documenti irrilevanti al fine della prova del credito si spiega con il contestuale rilievo ufficioso della mancanza di data certa dei documenti contrattualiprodotti dalla banca (contratto di conto corrente, contratti di apertura di credito e relative integrazioni).

La ricorrente (la quale sostiene che, invece, i documenti sarebbero tutti dotati di timbri postali idonei a conferire la data certa) si duole, con il quarto motivo, che al rilievo d’ufficio non abbia fatto seguito la sottoposizione della questione al contraddittorio delle parti, come prescritto dall’art. 101, comma 2, c.p.c.

La doglianza trova conforto nella stessa giurisprudenza di legittimità che il Tribunale di Pescara ha citato pergiustificare il rilievo d’ufficio della questione (Cass.

S.u. n. 4213/2013) .

Infatti, in quella sede è stato affermato che , « se il giudice delegato nel delibare la posizione creditoria dell’istante può (anzi deve) incontestabilmente rilevare la presenza di un’eccezione in senso lato ostativa al riconoscimento del credito, egli non può tuttavia disporre al riguardo senza una preventiva instaurazione del contraddittorio fra le parti sul punto».

La necessità di sollecitare i l contraddittorio in caso di rilievo d’ufficio della mancanza di data certa opponibile ai terzi è principio che vale anche al di fuori del procedimento di accertamento del passivo(v.

Cass. n. 28144/2023).E la relativa contestazione di nullità della decisione adottata dal giudice in violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c.comporta, tutt’al più, l’onere della parte di dedurre una conseguente menomazione delle proprie facoltà difensive (Cass. n. 13920/2020).

Onere che, nel caso di specie, la ricorrente ha sicuramente assolto, dal momento che sostiene che i contratti sarebberostati, in effetti, dotati di timbri postati idonei a conferire la data certa; tesi che non ha avuto modo di sostenere e argomentare davanti al giudice del merito.

6.4. Con l’accoglimento del primo e del quarto motivo si afferma la necessità di un nuovo esame da parte giudice del merito, che dovrà considerare le argomentazioni di parte ricorrente (ed eventualmente della parte intimata, se nel frattempo costituita) al fine di valutare la sussistenza o meno della data certa dei contratti prodotti in giudizio dalla banca e procedere ad un prudente apprezzamento d i tutto il materiale probatorio disponibile, compresi gli estratti contodepositati con l’insinuazione al passivo e con il ricorso in opposizione.

Il che rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi.

7. All’accoglimento del ricorso segue dunque la cassazione del decreto impugnat o , con rinvio al Tribunale di Pesca ra, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte: accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi, cassa il decreto impugnat o e rinvi a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13794/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., alla quale è poi subentrata la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ta e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – R. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] C. S. a . s . in liquidazione -intimato - avverso il decreto cron. n. 32/2020 depositato dal Tribunale di Pescarain data 18 . 2 .20 20 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.1.2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S . p . A . (altrove «la banca») presentò domanda di insinuazione al passivo del fa llimento [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. (ragione sociale meglio indicata in epigrafe) per un credito complessivo di € 1.289.801,48, originato da diversi rapporti contrattuali. Ilgiudice delegato al fallimento ammise solo parzialmente il credito, escludendo gli importi relativi ai saldi di un «conto corrente operativo» (€ 45.206,13), di un conto di servizi o per «anticipi su fatture»(€ 315.880,18) e di un ulteriore conto di servizio per «finanziamento all’importazione» (€ 111.728,35). L’opposizioneproposta dalla banca ai sensi degli artt. 98 e 99 legge fall. venne rigettata dal Tribunale di Pescara in composizione collegiale. Contro il decretodel Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso per cassazionearticolato in cinque motivi. Il fallimentoè rimasto intimato. Il ricorso ètrattato in camera di consiglio ai sensi dell ’ art. 380-bis.1 c.p.c., essendosi nel frattempo costituita, per subentrare all’originaria ricorrente, la cessionaria del credito [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2697, 2709, 1832 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. La ricorrente rileva che i l t ribunale ha dato atto della produzione degli estratti conto integrali relativi ai rapporti bancaridi cui si discute e si duole che , tuttavia, il giudice non abbia attribuito a talidocumenti alcun rilievo probatorio, pur in assenza di specifiche contestazioni sul loro contenuto da parte del curatore, rimasto contumace nel giudizio di opposizione allo stato passivo. 2. Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 2704 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Con questo motivo si contesta al Tribunale di Pescara di avere erroneamente ritenuto privi di data certa i contra t ti di conto corrente e di finanziamento, senza considerare che essi recano impresso il timbro datario postale , nel formato tradizionale analogico o in quello elettronico. 3. Con il terzo motivo si prospetta la nullità del decreto per violazione degli artt. 2704 e 2697 c.c.e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente sostiene che il tribunale non avrebbe potuto rilevare d’ufficio la (ritenuta) mancanza di data certa dei contratti, in assenza di eccezione in tal senso del curatore,e, a tal fine,dichiara di non condividere l’orientamento contrario già adottato in proposito da questa Corte (Cass. S.u. n. 4213/2013). 4. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Si contesta la violazione del principio del contraddittorio, in quanto si sostiene che il rilievo d’ufficio della (ritenuta) mancanza di data certa dei documenti prodotti avrebbe imposto al giudice di sollecitareil contraddittorio sulla relativa questione. 5. Infine, il quinto motivo censura ildecreto impugnat o in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per «motivazione apparente»e violazione degli artt. 2697 c.c., 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e 111 Cost.Si tratta di un motivo che riprende e riassume i temi già introdotti con i motivi precedenti e che conclude contestando l’assenza di una motivazione della decisione assunta dal tribunale, se non meramente apparente e contraddittoria. 6. Conviene prendere le mosse dall’esame congiunto del primo e del quarto motivo, che sono fondati, con conseguente assorbimento dei restanti motivi. 6.1. La decisione del Tribunale di Pescara è basata sul duplice assunto, da un lato, cheal curatore fallimentare non si applica l’art. 1832 c.c. (tacita approvazione del conto trasmesso al correntista e non contestato nel termine pattuito o d’uso o comunque entro un termine congruo); dall’altro lato, che i documenti, in particolare contrattuali, non sono opponibili al curatore se privi di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. Entrambi gli assunti sono astrattamente corretti, ma sono stati malamente applicati dal giudice del merito. 6.2. Il tribunale ha dato atto che la banca, insieme alla opposizione allo stato passivo, aveva depositato gli «estratti conto nella loro completa consistenza»; ma poi non ne ha minimamente considerato il contenuto, affermando che «ai meri estratti conto non può darsi rilievo, al fine della dimostrazione dello svolgimento del rapporto».Sennonché, una cosa (del tutto corretta) è negare il carattere vincolante per il curatore delle risultanzedegli estratti conto bancari (anche se depos i tati nella loro interezza);altra cosa è affermare l’irrilevanza degli estratti conto nell’ambito del materiale probatorio che il giudice deve complessivamente apprezzare, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. Non esiste una norma che impedisca di valutare (prova legale negativa) gli estratti conto nell’ambito del procedimento di accertamento del passivo fallimentare e poi di opposizione allo stato passivo. Anzi, è stato più volte affermato che, a fronte di una produzione integrale degli estratti conto, grava sul curatore l’onere di contestare in modo specifico determinate poste del conto (Cass. nn. 22208/2018; 27201/2019; 5319/2020). Il che non va certo inteso nel senso di un’inversione dell’onere della prova, restando ovviamente fermo l’onere della banca di provarei fatti posti a fondamento della sua domanda di ammissione al passivo; bensì nel senso che l’inapplicabilità dell’art. 1832 c.c. «non significa che in ambito di insinuazione al passivo l’estratto conto debba essere considerato in via generalizzata come privo di qualsiasi valore probatorio» (Cass. n. 5319/2020 cit.)e che sul contenuto degli estratti conto può comunque maturare una non contestazione in ambito processuale (purché, naturalmente, il curatore sia «parte costituita»:art. 115, comma 1, c.p.c.). Per quanto qui interessa, ovverosia al fine di apprezzare la fondatezza del primo motivo di ricorso, è sufficiente rilevare che «il deposito degli estratti conto nella loro completa consistenza», di cui dà atto il decreto impugnato, integra il materiale probatorio che il giudice del merito deve prudentemente e complessivamente apprezzare e che il Tribunale di Pescara non ha assolto a tale dovere, avendo affermato che «ai meri estratti conto non può darsi rilievo». 6.3. Il riferimento, nel decreto impugnato, ai «meri» estratti contoquali documenti irrilevanti al fine della prova del credito si spiega con il contestuale rilievo ufficioso della mancanza di data certa dei documenti contrattualiprodotti dalla banca (contratto di conto corrente, contratti di apertura di credito e relative integrazioni). La ricorrente (la quale sostiene che, invece, i documenti sarebbero tutti dotati di timbri postali idonei a conferire la data certa) si duole, con il quarto motivo, che al rilievo d’ufficio non abbia fatto seguito la sottoposizione della questione al contraddittorio delle parti, come prescritto dall’art. 101, comma 2, c.p.c. La doglianza trova conforto nella stessa giurisprudenza di legittimità che il Tribunale di Pescara ha citato pergiustificare il rilievo d’ufficio della questione (Cass. S.u. n. 4213/2013) . Infatti, in quella sede è stato affermato che , « se il giudice delegato nel delibare la posizione creditoria dell’istante può (anzi deve) incontestabilmente rilevare la presenza di un’eccezione in senso lato ostativa al riconoscimento del credito, egli non può tuttavia disporre al riguardo senza una preventiva instaurazione del contraddittorio fra le parti sul punto». La necessità di sollecitare i l contraddittorio in caso di rilievo d’ufficio della mancanza di data certa opponibile ai terzi è principio che vale anche al di fuori del procedimento di accertamento del passivo(v. Cass. n. 28144/2023).E la relativa contestazione di nullità della decisione adottata dal giudice in violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c.comporta, tutt’al più, l’onere della parte di dedurre una conseguente menomazione delle proprie facoltà difensive (Cass. n. 13920/2020). Onere che, nel caso di specie, la ricorrente ha sicuramente assolto, dal momento che sostiene che i contratti sarebberostati, in effetti, dotati di timbri postati idonei a conferire la data certa; tesi che non ha avuto modo di sostenere e argomentare davanti al giudice del merito. 6.4. Con l’accoglimento del primo e del quarto motivo si afferma la necessità di un nuovo esame da parte giudice del merito, che dovrà considerare le argomentazioni di parte ricorrente (ed eventualmente della parte intimata, se nel frattempo costituita) al fine di valutare la sussistenza o meno della data certa dei contratti prodotti in giudizio dalla banca e procedere ad un prudente apprezzamento d i tutto il materiale probatorio disponibile, compresi gli estratti contodepositati con l’insinuazione al passivo e con il ricorso in opposizione. Il che rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi. 7. All’accoglimento del ricorso segue dunque la cassazione del decreto impugnat o , con rinvio al Tribunale di Pesca ra, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte: accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi, cassa il decreto impugnat o e rinvi a
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