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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28673/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di CATANIAd3t-s-av3.4,go-a-11-e-pa-Ft-P, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . 6543/2023 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale le è applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo viziok'motivazione in relazione aiia dosimetria della pena e, in particolare, alla mancata esclusione della recidiva ex art. 99 co. 4 cod. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi ia sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dai 3 agosto 2017.

Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia io richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della i. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss, cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della voionta dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicu- rezza".

Le proposte doglianze, peraltro assolutamente generiche, in punto di moti- vazione della ritenuta recidiva, che aveva fatto parte del patto, sono perciò ma- nifestamente inammissibili in quanto, come visto, l'ambito di ricorribilità rispetto a sentenze come quella che ci occupa è ristretto ai soli casi di illegalità della pe- na.

E per pena illegale deve intendersi solo quella che costituisca il risultato fina- le delle operazioni intermedie con cui viene determinata e, in sé e rispetto ai passaggi intermedi ritenuti dalla decisione contingente, fuoriesca da llr "ambito dello schema legale" (Sez. 1, sent. n. 12453/2009, Alfieri).

Ancora di recente è stato ribadito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, è inammissibile il ricorso in cassazione con il quaie, pur es- sendo stata formalmente dedotta l'illegalità della pena, in realtà si contesta l'er- rato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insus- sistenti i presupposti (Sez. 6, n. 25273 del 23/5/2018, Zidane, Rv. 273392).

Il motivo di ricorso proposto, in altri termini, si sostanzia in un inamn .sslbile recesso dall'accordo, non imponendo la sentenza di patteggiamento una specifico motivazione sull'esclusione dell'operatività della recidiva e del conseguente au - mento di pena in quanto la ratifica dell'accordo presuppone che il giudice effettuato il controllo sulla correttezza e congruità della pena definita dalle parti (Sez. 1, n. 10067 del 12/02/2014, Taga, Rv. 259473).

N. 6543/2023 R.G. ccAr_2

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza Ci nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento deiie spese dei procedi- mento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi- cata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di CATANIAd3t-s-av3.4,go-a-11-e-pa-Ft-P, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . 6543/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale le è applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo viziok'motivazione in relazione aiia dosimetria della pena e, in particolare, alla mancata esclusione della recidiva ex art. 99 co. 4 cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi ia sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dai 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia io richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della i. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss, cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della voionta dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicu- rezza". Le proposte doglianze, peraltro assolutamente generiche, in punto di moti- vazione della ritenuta recidiva, che aveva fatto parte del patto, sono perciò ma- nifestamente inammissibili in quanto, come visto, l'ambito di ricorribilità rispetto a sentenze come quella che ci occupa è ristretto ai soli casi di illegalità della pe- na. E per pena illegale deve intendersi solo quella che costituisca il risultato fina- le delle operazioni intermedie con cui viene determinata e, in sé e rispetto ai passaggi intermedi ritenuti dalla decisione contingente, fuoriesca da llr "ambito dello schema legale" (Sez. 1, sent. n. 12453/2009, Alfieri). Ancora di recente è stato ribadito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, è inammissibile il ricorso in cassazione con il quaie, pur es- sendo stata formalmente dedotta l'illegalità della pena, in realtà si contesta l'er- rato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insus- sistenti i presupposti (Sez. 6, n. 25273 del 23/5/2018, Zidane, Rv. 273392). Il motivo di ricorso proposto, in altri termini, si sostanzia in un inamn .sslbile recesso dall'accordo, non imponendo la sentenza di patteggiamento una specifico motivazione sull'esclusione dell'operatività della recidiva e del conseguente au - mento di pena in quanto la ratifica dell'accordo presuppone che il giudice effettuato il controllo sulla correttezza e congruità della pena definita dalle parti (Sez. 1, n. 10067 del 12/02/2014, Taga, Rv. 259473). N. 6543/2023 R.G. ccAr_2 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza Ci nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento deiie spese dei procedi- mento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi- cata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende
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