CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41455/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 maggio 2021 la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza del 26 febbraio 2020 del Tribunale di Brescia resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], era stato condannato alla pena, riconosciute le attenuanti generiche e la continuazione nonché concessa la sospensione condizionale, di mesi otto e giorni venti di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen. e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione agli anni d'imposta 2014 e 2015. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare il ricorrente, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 27, comma 2, Cost., all'art. 6 Cedu e all'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché ai correlati profili motivazionali, ha osservato che - nonostante i generali principi circa la distribuzione degli oneri probatori in tema di accertamento della responsabilità penale - i rappresentanti del Pubblico ministero non erano stati in grado di dimostrare che le fatture contestate, in tesi emesse dall'imputato a carico della M.A. di [OSCURATO:PERSONA] a fronte di operazioni inesistenti, siano state in concreto utilizzate a fini fiscali, laddove al contrario sussistevano elementi oggettivi idonei a corroborare l'assenza di responsabilità dell'imputato, anche in considerazione del fatto che non era stata elevata alcuna sanzione a carico del preteso beneficiario dell'operazione. Al riguardo, l'affermazione di responsabilità era stata giustificata dal fatto che, dagli atti di causa, non poteva desumersi il mancato utilizzo delle fatture da parte della società destinataria, nella disponibilità del fratello dell'imputato. Vi era quindi ammissione dell'assenza di elementi probatori sufficienti. 2.2. E' stata depositata memoria in replica e contestazione relativamente alla proposta di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 4. In relazione alla complessiva censura, essa in realtà non si confronta compiutamente col percorso argomentativo della sentenza impugnata. A questo riguardo, infatti, va anzitutto osservato che l'evasione d'imposta non è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice del delitto d'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ma configura un elemento del dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell'agente, in quanto per integrare il reato è necessario che l'emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo consegua effettivamente la programmata evasione (Sez. 3, n. 39359 del 24/09/2008, Biffi, Rv. 241040). Ciò posto, sì che non rileva di per sé la mancata prova del concreto utilizzo delle fatture, pacificamente emesse dall'odierno ricorrente invero a fronte di operazioni inesistenti, questa Corte ha già avuto modo altresì di ritenere che il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è integrato anche quando la condotta è commessa non soltanto al fine esclusivo di favorire l'evasione fiscale di terzi attraverso l'utilizzo delle stesse, ma anche per trarne un profitto personale (Sez. 3, n. 44449 del 17/09/2015, Colloca, Rv. 265442; Sez. 3, n. 39316 del 24/05/2019, Tosi, Rv. 277162). 4.1. Al riguardo il ricorrente invero non si pone a diretto confronto con la motivazione della Corte territoriale. La sentenza impugnata ha sì dato conto che le fatture avrebbero potuto essere utilizzate - come sostenuto dall'imputato - per accreditare in capo a costui, e nei riguardi degli istituti di credito, una - inesistente - prospettiva imprenditoriale favorevole (tant'è che era infine intervenuta comunque la chiusura degli affidamenti), ma al contempo - e tenuto conto che le emissioni indebite erano proseguite anche dopo la chiusura di detti rapporti, e che le fatture erano state rinvenute e conservate proprio presso il destinatario M.A. del fratello Adelchi ‘:- ciò non poteva che significare la documentazione di costi in realtà insussistenti, e la prova di fittizie detrazioni dell'Iva a vantaggio dell'apparente cliente dell'azienda dell'imputato. 4.1.1. Su detti ragionamenti, del tutto coerenti e certamente non illogici, il ricorso non ha speso parola, laddove infatti la Corte territoriale ha correttamente applicato i già richiamati principi di diritto. Né il contenuto della memoria sposta gli evidenziati termini della questione. 4.2. La doglianza deve quindi ritenersi manifestamente infondata. 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, ciò non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma