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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 dicembre 2022

Cassazione n. 35660/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 16 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 10 novembre 2022, con la quale è stata applicata all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. commesso dall'aprile 2016 con condotta perdurante, quale partecipe dell'associazione camorristica denominata "clan [OSCURATO:PERSONA]/Minichini/Schisa/Aprea/Casella", con il ruolo di capo, promotore e organizzatore o dirigente del clan Casella.

1.2. Il Tribunale ha rinviato, per la ricostruzione dei gravi indizi di colpevolezza, alla corposa ordinanza emessa dal primo giudice, sottolineando che dalle dichiarazioni di più collaboratori e soprattutto dalle molte intercettazioni, svolte per anni, è emersa l'esistenza di un "cartello" di associazioni camorristiche di tipo familiare, che hanno realizzato una struttura associativa sovraordinata ai singoli gruppi.

In ordine al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "Alì", i gravi indizi di colpevolezza consistono nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amico, confermative soprattutto del suo ruolo di rilievo nel clan Casella, della sua operatività nei settori delle estorsioni e del traffico di droga, dell'inserimento del predetto clan nel "cartello" sopra descritto, della confluenza dei proventi in un'unica cassa e della ricezione di uno stipendio da parte del ricorrente e di suo figlio, nonché della risposta decisa dai vertici del clan contro l'autore di un agguato portato contro l'Aulisio stesso.

1.3. Il Tribunale ha respinto la tesi difensiva secondo cui l'esistenza del clan Casella e la sua adesione al predetto "cartello" fino al 07 ottobre 2019 dovrebbero ritenersi escluse a seguito della sentenza definitiva emessa in quella data dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale lo stesso di [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dall'accusa di partecipazione a detto clan, e dopo quella data tali fatti non sarebbero provati, stante la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Secondo il Tribunale, la sentenza in questione aveva una contestazione aperta, «dal mese di marzo 2013 con condotta perdurante», ma la motivazione chiariva che gli elementi di prova si fermavano al 2009, per cui il giudicato non può andare oltre quella data.

Al contrario, nel presente procedimento gli elementi danno conto dell'esistenza, della crescita criminale del clan Casella e della sua adesione al "cartello" già a partire dal 2016.

Inoltre il Tribunale ha ritenuto non generiche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, anche in ordine al ruolo apicale ricoperto dall'Aulisio in quanto partecipante ai "summit" e incaricato della gestione di una piazza di spaccio, ed ha ritenuto non rilevante la non piena sovrapponibilità delle loro narrazioni.

1.4. Il Tribunale ha infine confermato l'ordinanza genetica anche quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, stante la gravità dei fatti, la personalità di [OSCURATO:PERSONA], già condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., e la mancanza di emergenze che superino la doppia presunzione di sussistenza delle dette esigenze, e di adeguatezza della misura della custodia in carcere.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. In primo luogo il ricorso premette un ampio e generale esame della ordinanza impugnata, nel quale afferma non essere motivata l'esistenza del presunto cartello "[OSCURATO:PERSONA]/Minichini/Schisa/Aprea/Casella", non venendo indicata né l'epoca di costituzione del clan Casella né l'epoca della sua adesione al predetto cartello; in secondo luogo non è motivato il ruolo che l'indagato avrebbe avuto all'interno di detto clan.

L'esistenza di detto cartello è stata dichiarata solo dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], nel corso di un interrogatorio reso il 22 ottobre 2019, il quale ne fa risalire la costituzione all'anno 2015 ma non menziona il clan Casella tra i suoi componenti. )1 clan Casella dovrebbe quindi essere entrato a far parte del cartello in epoca successiva, ma il Tribunale non ne fa menzione.

Inoltre, secondo il Tribunale, i clan facenti parte del cartello si scambiavano i proventi delle estorsioni e di altre attività criminali, ma tali reati non sono stati contestati al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] non è stato neppure mai intercettato, non essendo state le sue utenze monitorate dalle Forze dell'Ordine.

La sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli il 07 ottobre 2019, poi, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, conferma l'inesistenza del clan Casella e della sua adesione ad un presunto cartello di associazioni camorristiche, avendo il giudice assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di partecipazione a detto clan, perché erano del tutto assenti le prove dell'esistenza del clan stesso dopo il 2009.

Tale sentenza, in quanto definitiva, copre sino alla data di sua emissione tutto il materiale indiziario raccolto in questo procedimento, e quindi sino ad un periodo in cui, secondo il predetto collaboratore di giustizia, il cartello era stato già costituito ma il clan Casella non ne faceva parte.

2.2. Con il primo motivo di ricorso l'Aulisio censura l'inosservanza della legge penale in relazione all'«art. 74 DPR 309/90», e la mancanza o illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen.Gli indizi di colpevolezza a carico del ricorrente sono desunti unicamente da dichiarazioni di collaboratori di giustizia generiche, intrinsecamente incoerenti e non corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti.

Il collaboratore D'Amico ha indicato l'Aulisio solo in una fotografia, senza neppure ricordarne il nome e senza collegare ad alcun episodio concreto la sua affermazione che egli sarebbe stato "quasi ai vertici del clan Casella".

Il collaboratore Rolletta ha solo descritto l'Aulisio come colui al quale avrebbe sparato, senza riferire né il movente dell'agguato né le modalità del fatto, elementi necessari per dimostrare la veridicità della sua autoaccusa.

Il collaboratore Pipolo ha riferito solo dell'interessamento dell'Aulisio al traffico di stupefacenti, e ha confermato in modo generico l'episodio dell'agguato compiuto contro di lui dal Rolletta.

Stante la genericità e non convergenza di tali dichiarazioni, il Tribunale avrebbe dovuto valutarle con attenzione alla luce dei rimanenti elementi indiziari, al fine di rispondere al rilievo della difesa circa l'insussistenza della gravità indiziaria.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la carenza e illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., in ordine al ruolo dirigenziale dell'Aulisio.

Il Tribunale ha confermato, sul punto, l'ordinanza genetica, senza affrontare la questione, sollevata dalla difesa, della mancanza di gravi indizi stante la totale mancanza di convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

L'attribuzione di un ruolo organizzativo o dirigenziale all'interno di un'associazione criminosa richiede sempre la verifica dell'effettivo esercizio di un ruolo di vertice, mentre nel provvedimento impugnato si è «cercato, in maniera illogica e contraddittoria, di conciliare i generici spunti dichiarativi dei collaboratori non convergenti sul punto».

3. Il Procuratore generale, con requisitoria orale, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato in tutti i suoi motivi, e deve perciò essere rigettato.

2. Il primo motivo di ricorso, pur essendo dichiaratamente articolato secondo lo schema della violazione di legge, si sostanzia nella descrizione di un vizio motivazionale relativo alla ricostruzione dei fatti adottata dal Tribunale di riesame, e finisce con il prospettare una censura riferita al criterio di valutazione degli elementi indiziari.2.1.

Deve ricordarsi che risale alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie».

L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità, che lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione.

Occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare, dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213, tra le altre conformi).

Inoltre la Corte di cassazione, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965, ha chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».

2.2. Nel presente caso il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione sufficiente, congrua e non illogica, riportandosi alla valutazione degli indizi effettuata nella corposa ordinanza genetica e riesaminandoli, sia pure succintamente, alla luce delle censure mosse dalla difesa.

Secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità «In tema di riesame dell'ordinanza applicativa di misure cautelari, è legittima la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, in mancanza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria difensiva, ovvero articolate oralmente in udienza.» (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Rv. 272628), e nel presente caso tale tecnica motivazionale era resa necessaria dall'ampiezza dell'ordinanza genetica, emessa a carico di molti indagati e a seguito di indagini durante circa sei anni, riunendo una pluralità di filoni investigativi sorretti da un numero molto elevato di intercettazioni, oltre che dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia.

Il ricorso, peraltro, non censura il richiamo all'ordinanza genetica, bensì lamenta un vizio motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame, che si fonderebbe su dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, chiamanti in reità o in correità, generiche e non riscontrate.

2.3. Preliminarmente deve respingersi l'affermazione, contenuta nella parte iniziale del ricorso, secondo cui la stessa esistenza del clan Casella, di cui l'Aulisio sarebbe un capo, un organizzatore o comunque un dirigente, sarebbe stata esclusa dalla sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli il 07 ottobre 2019, con la quale l'Aulisio è stato assolto dall'accusa di far parte del clan Casella dal marzo 2013 e con condotta perdurante.

Come motivato nell'ordinanza impugnata, e come si evince dai brani di quella sentenza riportati dal Tribunale del riesame e dallo stesso ricorrente, quel giudice è pervenuto all'assoluzione perché le prove assunte erano riferite ad un arco temporale non successivo al 2009 e, per quel periodo, neppure distinguevano l'attività delinquenziale della famiglia Casella da quella del clan Sarno, a cui essa era allora legata.

E' quindi evidente che tale sentenza non può coprire, con efficacia di giudicato, i fatti successivi al 2009, in ordine ai quali il giudice ha precisato non essere state acquisite prove di alcun genere, e sui quali quindi non ha in realtà espresso alcun giudizio circa la sussistenza del reato ovvero la protrazione della permanenza del reato associativo, accertata solo fino al 2009.

Secondo questa Corte, infatti, «Nel caso di contestazione di un reato effettuata nella forma cosiddetta "aperta", ovvero senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, qualora in sede di giudizio di legittimità debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della permanenza, è necessario verificare in concreto se, nella motivazione del provvedimento impugnato, il giudice della cognizione abbia o meno ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado» (Sez. 3, n. 68 del 25/11/2014, dep. 2015, Rv. 261792).2.4.

L'affermazione secondo cui non sussistono i gravi indizi di colpevolezza del reato contestato perché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono generiche e non riscontrate è infondata.

Il ricorrente sostiene la loro genericità esaminandone e richiamandone solo singole parti, ma già da queste non emerge tale asserito vizio.

Infatti, ad esempio, [OSCURATO:PERSONA]Amico ha riferito che l'Aulisio, quando era detenuto a Secondigliano, partecipava insieme a lui e ad altri soggetti ai "summit" per conto del clan Casella a cui apparteneva, condotta che attesta un ruolo predominante del ricorrente, ritenuto all'altezza di partecipare a riunioni di vertice. [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito al ricorrente la gestione di una piazza di spaccio per conto del clan Casella, ed anche questa descrizione dell'attività svolta conferma che l'Aulisio apparteneva a detto clan, e vi ricopriva una posizione di rilievo.

Tali dichiarazioni, pertanto, non appaiono generiche, dal momento che non rivelano semplicemente una non specificata partecipazione dell'indagato alle attività di una consorteria criminale, ma attribuiscono all'Aulisio delle attività concrete, tipiche di chi operi costantemente e con ruolo di vertice in favore di una specifica associazione.

Il Tribunale del riesame, poi, ha respinto la censura di genericità con una motivazione succinta ma congrua e non illogica, richiamando anche il principio secondo cui «In tema di chiamata in correità, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere. (Fattispecie in cui, pur essendosi limitati a riferire genericamente di condotte di cessione di rilevanti quantità di cocaina poste in essere dal ricorrente, i dichiaranti avevano comunque confermato il coinvolgimento di costui nei traffici di stupefacenti, svolti per conto dei coimputati)» (Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Rv. 277393).

Peraltro deve sottolinearsi che la censurata genericità delle dichiarazioni non incide sull'attendibilità dei dichiaranti, che non è stata messa in dubbio dal ricorrente.

2.5. Deve inoltre sottolinearsi che, diversamente da quanto adombrato dal ricorrente, sono stati acquisiti riscontri anche individualizzanti, sufficienti per confermare, nella fase cautelare, la sussistenza dei gravi indizi di reità.

L'ordinanza impugnata richiama, infatti, le moltissime intercettazioni affermando che, come già ritenuto dal G.i.p., esse confermano l'ipotesi accusatoria e le stesse dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e chiamanti in correità, anche con riferimento alla partecipazione dell'Aulisio al clan Casella e al suo ruolo dirigenziale all'interedi esso.

L'ordinanza ne riporta alcuni stralci, rilevanti per dimostrare la sussistenza degli indizi relativi alla costituzione del 'cartello' tra le varie famiglie camorriste elencate nell'imputazione e la conseguente attendibilità dei dichiaranti sul punto.

Il ricorrente non menziona neppure il contenuto di tali intercettazioni, limitandosi a dire che egli «non veniva mai intercettato direttamente o indirettamente e le sue utenze telefoniche non erano neppure monitorate da parte delle FF.00.», ma esse dimostrano ampiamente l'intraneità sua e di suo figlio Nicola nel clan Casella, nonché gli stretti rapporti tra detto clan e le altre famiglie a cui si è unito; l'ordinanza, in particolare, cita nella nota alla pagina 9 una conversazione ambientale intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicato dai collaboratori di giustizia come esponente di rilievo dell'omonimo clan (anche se il G.i.p. lo ha qualificato come un mero partecipe), che dimostra sia il rapporto esistente tra i due, sia la disponibilità di armi da parte dell'associazione.

2.6. Infine costituisce un elemento di riscontro non irrilevante la risposta che il clan decise di dare all'attentato subito dall'Aulisio ad opera di [OSCURATO:PERSONA], elemento anch'esso del tutto pretermesso dal ricorrente.

Secondo quanto riportato nell'ordinanza impugnata, nella stessa sera successiva a tale agguato, compiuto il 29 ottobre 2020 dal Rolletta, associato al clan [OSCURATO:PERSONA] legato ai Mazzarella, e perciò rivale del clan Casella, i rappresentanti dei gruppi Casella dei due quartieri napoletani, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si riunirono con urgenza, e dopo quattro giorni, il 02 novembre 2020, il Rolletta subì un tentativo di omicidio, del quale sono ad oggi accusati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente.

La rapidità e la gravità della risposta, decisa dal clan presumibilmente a poche ore dall'attentato, confermano l'importanza del ruolo di [OSCURATO:PERSONA], essendo stato l'omicidio tentato in suo danno evidentemente valutato come un attacco ai vertici dell'associazione stessa.

2.7. L'ordinanza impugnata risulta quindi adeguatamente motivata in merito alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, il quale non si confronta neppure interamente con la sua motivazione.

Deve peraltro ricordarsi che la valutazione compiuta nella fase cautelare è sempre riferita allo stato degli atti, e consiste in un giudizio prognostico di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, essendo solo il giudizio di merito diretto ad acquisire la certezza processuale della colpevolezza dell'imputato.

Questo motivo di ricorso deve, quindi, essere rigettato.3.

Per le stesse ragioni deve essere rigettato il secondo motivo di ricorso, nel quale si censura la carenza e illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine al ruolo dirigenziale dell'Aulisio.

Le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia D'Amico e Pipolo, sopra brevemente ricordate, sono sufficientemente specifiche in merito all'attività svolta dall'Aulisio all'interno del clan Casella, e attestano, come già sottolineato, un suo ruolo di vertice, essendo egli il gestore di una importante piazza di spaccio ed essendo altresì colui che, all'interno del carcere, partecipava ai "summit" tra gli elementi di spicco degli altri clan consociati tra loro, essendo evidentemente autorizzato ad assumere decisioni o comunque a parlare a nome del proprio clan.

Anche la reazione delle famiglie Casella al suo attentato, per la immediatezza e la decisione di rispondere con un atto analogo, dimostra che quell'azione è stata interpretata come diretta contro i vertici dell'associazione, e compiuta in danno di un soggetto avente una posizione rilevante, da tutelare con particolare cura.

La motivazione dell'ordinanza impugnata è quindi, anche su questo punto, sufficiente e non illogica, e il motivo di ricorso deve essere dichiarato infondato.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.

A tale decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5. Non comportando, la presente decisione, la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 16 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 10 novembre 2022, con la quale è stata applicata all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. commesso dall'aprile 2016 con condotta perdurante, quale partecipe dell'associazione camorristica denominata "clan [OSCURATO:PERSONA]/Minichini/Schisa/Aprea/Casella", con il ruolo di capo, promotore e organizzatore o dirigente del clan Casella. 1.2. Il Tribunale ha rinviato, per la ricostruzione dei gravi indizi di colpevolezza, alla corposa ordinanza emessa dal primo giudice, sottolineando che dalle dichiarazioni di più collaboratori e soprattutto dalle molte intercettazioni, svolte per anni, è emersa l'esistenza di un "cartello" di associazioni camorristiche di tipo familiare, che hanno realizzato una struttura associativa sovraordinata ai singoli gruppi. In ordine al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "Alì", i gravi indizi di colpevolezza consistono nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amico, confermative soprattutto del suo ruolo di rilievo nel clan Casella, della sua operatività nei settori delle estorsioni e del traffico di droga, dell'inserimento del predetto clan nel "cartello" sopra descritto, della confluenza dei proventi in un'unica cassa e della ricezione di uno stipendio da parte del ricorrente e di suo figlio, nonché della risposta decisa dai vertici del clan contro l'autore di un agguato portato contro l'Aulisio stesso. 1.3. Il Tribunale ha respinto la tesi difensiva secondo cui l'esistenza del clan Casella e la sua adesione al predetto "cartello" fino al 07 ottobre 2019 dovrebbero ritenersi escluse a seguito della sentenza definitiva emessa in quella data dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale lo stesso di [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dall'accusa di partecipazione a detto clan, e dopo quella data tali fatti non sarebbero provati, stante la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Secondo il Tribunale, la sentenza in questione aveva una contestazione aperta, «dal mese di marzo 2013 con condotta perdurante», ma la motivazione chiariva che gli elementi di prova si fermavano al 2009, per cui il giudicato non può andare oltre quella data. Al contrario, nel presente procedimento gli elementi danno conto dell'esistenza, della crescita criminale del clan Casella e della sua adesione al "cartello" già a partire dal 2016. Inoltre il Tribunale ha ritenuto non generiche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, anche in ordine al ruolo apicale ricoperto dall'Aulisio in quanto partecipante ai "summit" e incaricato della gestione di una piazza di spaccio, ed ha ritenuto non rilevante la non piena sovrapponibilità delle loro narrazioni. 1.4. Il Tribunale ha infine confermato l'ordinanza genetica anche quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, stante la gravità dei fatti, la personalità di [OSCURATO:PERSONA], già condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., e la mancanza di emergenze che superino la doppia presunzione di sussistenza delle dette esigenze, e di adeguatezza della misura della custodia in carcere. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. In primo luogo il ricorso premette un ampio e generale esame della ordinanza impugnata, nel quale afferma non essere motivata l'esistenza del presunto cartello "[OSCURATO:PERSONA]/Minichini/Schisa/Aprea/Casella", non venendo indicata né l'epoca di costituzione del clan Casella né l'epoca della sua adesione al predetto cartello; in secondo luogo non è motivato il ruolo che l'indagato avrebbe avuto all'interno di detto clan. L'esistenza di detto cartello è stata dichiarata solo dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], nel corso di un interrogatorio reso il 22 ottobre 2019, il quale ne fa risalire la costituzione all'anno 2015 ma non menziona il clan Casella tra i suoi componenti. )1 clan Casella dovrebbe quindi essere entrato a far parte del cartello in epoca successiva, ma il Tribunale non ne fa menzione. Inoltre, secondo il Tribunale, i clan facenti parte del cartello si scambiavano i proventi delle estorsioni e di altre attività criminali, ma tali reati non sono stati contestati al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] non è stato neppure mai intercettato, non essendo state le sue utenze monitorate dalle Forze dell'Ordine. La sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli il 07 ottobre 2019, poi, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, conferma l'inesistenza del clan Casella e della sua adesione ad un presunto cartello di associazioni camorristiche, avendo il giudice assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di partecipazione a detto clan, perché erano del tutto assenti le prove dell'esistenza del clan stesso dopo il 2009. Tale sentenza, in quanto definitiva, copre sino alla data di sua emissione tutto il materiale indiziario raccolto in questo procedimento, e quindi sino ad un periodo in cui, secondo il predetto collaboratore di giustizia, il cartello era stato già costituito ma il clan Casella non ne faceva parte. 2.2. Con il primo motivo di ricorso l'Aulisio censura l'inosservanza della legge penale in relazione all'«art. 74 DPR 309/90», e la mancanza o illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen.Gli indizi di colpevolezza a carico del ricorrente sono desunti unicamente da dichiarazioni di collaboratori di giustizia generiche, intrinsecamente incoerenti e non corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti. Il collaboratore D'Amico ha indicato l'Aulisio solo in una fotografia, senza neppure ricordarne il nome e senza collegare ad alcun episodio concreto la sua affermazione che egli sarebbe stato "quasi ai vertici del clan Casella". Il collaboratore Rolletta ha solo descritto l'Aulisio come colui al quale avrebbe sparato, senza riferire né il movente dell'agguato né le modalità del fatto, elementi necessari per dimostrare la veridicità della sua autoaccusa. Il collaboratore Pipolo ha riferito solo dell'interessamento dell'Aulisio al traffico di stupefacenti, e ha confermato in modo generico l'episodio dell'agguato compiuto contro di lui dal Rolletta. Stante la genericità e non convergenza di tali dichiarazioni, il Tribunale avrebbe dovuto valutarle con attenzione alla luce dei rimanenti elementi indiziari, al fine di rispondere al rilievo della difesa circa l'insussistenza della gravità indiziaria. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la carenza e illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., in ordine al ruolo dirigenziale dell'Aulisio. Il Tribunale ha confermato, sul punto, l'ordinanza genetica, senza affrontare la questione, sollevata dalla difesa, della mancanza di gravi indizi stante la totale mancanza di convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. L'attribuzione di un ruolo organizzativo o dirigenziale all'interno di un'associazione criminosa richiede sempre la verifica dell'effettivo esercizio di un ruolo di vertice, mentre nel provvedimento impugnato si è «cercato, in maniera illogica e contraddittoria, di conciliare i generici spunti dichiarativi dei collaboratori non convergenti sul punto». 3. Il Procuratore generale, con requisitoria orale, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato in tutti i suoi motivi, e deve perciò essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso, pur essendo dichiaratamente articolato secondo lo schema della violazione di legge, si sostanzia nella descrizione di un vizio motivazionale relativo alla ricostruzione dei fatti adottata dal Tribunale di riesame, e finisce con il prospettare una censura riferita al criterio di valutazione degli elementi indiziari.2.1. Deve ricordarsi che risale alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità, che lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione. Occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare, dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213, tra le altre conformi). Inoltre la Corte di cassazione, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965, ha chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». 2.2. Nel presente caso il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione sufficiente, congrua e non illogica, riportandosi alla valutazione degli indizi effettuata nella corposa ordinanza genetica e riesaminandoli, sia pure succintamente, alla luce delle censure mosse dalla difesa. Secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità «In tema di riesame dell'ordinanza applicativa di misure cautelari, è legittima la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, in mancanza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria difensiva, ovvero articolate oralmente in udienza.» (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Rv. 272628), e nel presente caso tale tecnica motivazionale era resa necessaria dall'ampiezza dell'ordinanza genetica, emessa a carico di molti indagati e a seguito di indagini durante circa sei anni, riunendo una pluralità di filoni investigativi sorretti da un numero molto elevato di intercettazioni, oltre che dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia. Il ricorso, peraltro, non censura il richiamo all'ordinanza genetica, bensì lamenta un vizio motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame, che si fonderebbe su dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, chiamanti in reità o in correità, generiche e non riscontrate. 2.3. Preliminarmente deve respingersi l'affermazione, contenuta nella parte iniziale del ricorso, secondo cui la stessa esistenza del clan Casella, di cui l'Aulisio sarebbe un capo, un organizzatore o comunque un dirigente, sarebbe stata esclusa dalla sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli il 07 ottobre 2019, con la quale l'Aulisio è stato assolto dall'accusa di far parte del clan Casella dal marzo 2013 e con condotta perdurante. Come motivato nell'ordinanza impugnata, e come si evince dai brani di quella sentenza riportati dal Tribunale del riesame e dallo stesso ricorrente, quel giudice è pervenuto all'assoluzione perché le prove assunte erano riferite ad un arco temporale non successivo al 2009 e, per quel periodo, neppure distinguevano l'attività delinquenziale della famiglia Casella da quella del clan Sarno, a cui essa era allora legata. E' quindi evidente che tale sentenza non può coprire, con efficacia di giudicato, i fatti successivi al 2009, in ordine ai quali il giudice ha precisato non essere state acquisite prove di alcun genere, e sui quali quindi non ha in realtà espresso alcun giudizio circa la sussistenza del reato ovvero la protrazione della permanenza del reato associativo, accertata solo fino al 2009. Secondo questa Corte, infatti, «Nel caso di contestazione di un reato effettuata nella forma cosiddetta "aperta", ovvero senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, qualora in sede di giudizio di legittimità debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della permanenza, è necessario verificare in concreto se, nella motivazione del provvedimento impugnato, il giudice della cognizione abbia o meno ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado» (Sez. 3, n. 68 del 25/11/2014, dep. 2015, Rv. 261792).2.4. L'affermazione secondo cui non sussistono i gravi indizi di colpevolezza del reato contestato perché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono generiche e non riscontrate è infondata. Il ricorrente sostiene la loro genericità esaminandone e richiamandone solo singole parti, ma già da queste non emerge tale asserito vizio. Infatti, ad esempio, [OSCURATO:PERSONA]Amico ha riferito che l'Aulisio, quando era detenuto a Secondigliano, partecipava insieme a lui e ad altri soggetti ai "summit" per conto del clan Casella a cui apparteneva, condotta che attesta un ruolo predominante del ricorrente, ritenuto all'altezza di partecipare a riunioni di vertice. [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito al ricorrente la gestione di una piazza di spaccio per conto del clan Casella, ed anche questa descrizione dell'attività svolta conferma che l'Aulisio apparteneva a detto clan, e vi ricopriva una posizione di rilievo. Tali dichiarazioni, pertanto, non appaiono generiche, dal momento che non rivelano semplicemente una non specificata partecipazione dell'indagato alle attività di una consorteria criminale, ma attribuiscono all'Aulisio delle attività concrete, tipiche di chi operi costantemente e con ruolo di vertice in favore di una specifica associazione. Il Tribunale del riesame, poi, ha respinto la censura di genericità con una motivazione succinta ma congrua e non illogica, richiamando anche il principio secondo cui «In tema di chiamata in correità, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere. (Fattispecie in cui, pur essendosi limitati a riferire genericamente di condotte di cessione di rilevanti quantità di cocaina poste in essere dal ricorrente, i dichiaranti avevano comunque confermato il coinvolgimento di costui nei traffici di stupefacenti, svolti per conto dei coimputati)» (Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Rv. 277393). Peraltro deve sottolinearsi che la censurata genericità delle dichiarazioni non incide sull'attendibilità dei dichiaranti, che non è stata messa in dubbio dal ricorrente. 2.5. Deve inoltre sottolinearsi che, diversamente da quanto adombrato dal ricorrente, sono stati acquisiti riscontri anche individualizzanti, sufficienti per confermare, nella fase cautelare, la sussistenza dei gravi indizi di reità. L'ordinanza impugnata richiama, infatti, le moltissime intercettazioni affermando che, come già ritenuto dal G.i.p., esse confermano l'ipotesi accusatoria e le stesse dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e chiamanti in correità, anche con riferimento alla partecipazione dell'Aulisio al clan Casella e al suo ruolo dirigenziale all'interedi esso. L'ordinanza ne riporta alcuni stralci, rilevanti per dimostrare la sussistenza degli indizi relativi alla costituzione del 'cartello' tra le varie famiglie camorriste elencate nell'imputazione e la conseguente attendibilità dei dichiaranti sul punto. Il ricorrente non menziona neppure il contenuto di tali intercettazioni, limitandosi a dire che egli «non veniva mai intercettato direttamente o indirettamente e le sue utenze telefoniche non erano neppure monitorate da parte delle FF.00.», ma esse dimostrano ampiamente l'intraneità sua e di suo figlio Nicola nel clan Casella, nonché gli stretti rapporti tra detto clan e le altre famiglie a cui si è unito; l'ordinanza, in particolare, cita nella nota alla pagina 9 una conversazione ambientale intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicato dai collaboratori di giustizia come esponente di rilievo dell'omonimo clan (anche se il G.i.p. lo ha qualificato come un mero partecipe), che dimostra sia il rapporto esistente tra i due, sia la disponibilità di armi da parte dell'associazione. 2.6. Infine costituisce un elemento di riscontro non irrilevante la risposta che il clan decise di dare all'attentato subito dall'Aulisio ad opera di [OSCURATO:PERSONA], elemento anch'esso del tutto pretermesso dal ricorrente. Secondo quanto riportato nell'ordinanza impugnata, nella stessa sera successiva a tale agguato, compiuto il 29 ottobre 2020 dal Rolletta, associato al clan [OSCURATO:PERSONA] legato ai Mazzarella, e perciò rivale del clan Casella, i rappresentanti dei gruppi Casella dei due quartieri napoletani, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si riunirono con urgenza, e dopo quattro giorni, il 02 novembre 2020, il Rolletta subì un tentativo di omicidio, del quale sono ad oggi accusati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente. La rapidità e la gravità della risposta, decisa dal clan presumibilmente a poche ore dall'attentato, confermano l'importanza del ruolo di [OSCURATO:PERSONA], essendo stato l'omicidio tentato in suo danno evidentemente valutato come un attacco ai vertici dell'associazione stessa. 2.7. L'ordinanza impugnata risulta quindi adeguatamente motivata in merito alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, il quale non si confronta neppure interamente con la sua motivazione. Deve peraltro ricordarsi che la valutazione compiuta nella fase cautelare è sempre riferita allo stato degli atti, e consiste in un giudizio prognostico di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, essendo solo il giudizio di merito diretto ad acquisire la certezza processuale della colpevolezza dell'imputato. Questo motivo di ricorso deve, quindi, essere rigettato.3. Per le stesse ragioni deve essere rigettato il secondo motivo di ricorso, nel quale si censura la carenza e illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine al ruolo dirigenziale dell'Aulisio. Le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia D'Amico e Pipolo, sopra brevemente ricordate, sono sufficientemente specifiche in merito all'attività svolta dall'Aulisio all'interno del clan Casella, e attestano, come già sottolineato, un suo ruolo di vertice, essendo egli il gestore di una importante piazza di spaccio ed essendo altresì colui che, all'interno del carcere, partecipava ai "summit" tra gli elementi di spicco degli altri clan consociati tra loro, essendo evidentemente autorizzato ad assumere decisioni o comunque a parlare a nome del proprio clan. Anche la reazione delle famiglie Casella al suo attentato, per la immediatezza e la decisione di rispondere con un atto analogo, dimostra che quell'azione è stata interpretata come diretta contro i vertici dell'associazione, e compiuta in danno di un soggetto avente una posizione rilevante, da tutelare con particolare cura. La motivazione dell'ordinanza impugnata è quindi, anche su questo punto, sufficiente e non illogica, e il motivo di ricorso deve essere dichiarato infondato. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato. A tale decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. Non comportando, la presente decisione, la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigett
Sentenza Cassazione n. 35660/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris