CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24534/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi; Uditi i difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'integrale accoglimento; Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai ricorsi e ne ha chiesto l'accoglimento; Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata al ricorso e ha insistito per il suo accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 3 maggio 2023, con la quale è stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per la ritenuta partecipazione dello stesso all'associazione mafiosa denominata "[OSCURATO:PERSONA]" ed in particolare alla famiglia di Roccella fino al mese di giugno 2019; reato ritenuto avvinto dal vincolo della continuazione con quanto accertato con precedente sentenza di condanna irrevocabile, che aveva riconosciuto la sua responsabilità per il medesimo reato, con ruolo direttivo, fino al febbraio del 2003. Con la medesima sentenza, oggetto di ricorso, la Corte di appello di Palermo ha inoltre riconosciuto la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla medesima contestazione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., oltre che per quello di lesioni personali pluriaggravate. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è costituito da due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge (in riferimento agli articoli 125, 192, comma 3, 533, 546 comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione per essere stata riconosciuta la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa. In modo illogico e contravvenendo ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con le sentenze delle Sezioni Unite "Carnevale", "Mannino" e "Modaffari", la Corte di appello di Palermo avrebbe ritenuto sussistente il reato in contestazione in assenza di un fattivo contributo fornito dal ricorrente all'associazione mafiosa e senza tener conto di una serie di elementi che, al contrario, escludevano la sua responsabilità, come: il prolungato periodo di carcerazione sofferto (sino al 2012); il suo volontario trasferimento, una volta scarcerato, da Palermo a Roma (sino alla fine del 2018); le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] era stato "messo fuori da [OSCURATO:PERSONA]" tra il 2017 ed il 2018. Erano state viceversa valorizzate, oltre alla precedente condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (che spiegava la sua conoscenza di personaggi e dinamiche mafiose), le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, generiche e de relato, nonché il contenuto di intercettazioni che, tuttavia, non avevano attinenza con il reato associativo ma 2dimostravano il perseguimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di interessi propri o di propri congiunti nell'intraprendere attività economiche lecite o anche illecite (come il progetto di attivare un traffico di droga) ma comunque non collegate all'associazione mafiosa, alla quale, anzi, erano state perfino richieste "autorizzazioni" per intraprendere tali attività, per di più non concesse. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge penale in riferimento agli articoli 78 e 81 cod. pen. perché la Corte di appello di Palermo, nel riconoscere il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli oggetto di precedente cumulo giuridico avrebbe violato il limite massimo di pena di trenta anni applicabile per l'ipotesi del cumulo giuridico delle pene, facendo viceversa erroneamente riferimento all'orientamento, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di "cumulo materiale frazionato", ovvero di concorso materiale di pene espiate in tempi differenti. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, di seguito riportati nei termini strettamente necessari per la motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta erronea applicazione di legge penale (in riferimento all'art. 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione per aver la sentenza erroneamente riconosciuto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Dopo aver richiamato le linee interpretative tracciate dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (in particolare con la sentenza "Modaffari") per poter ravvisare la sussistenza di una condotta di partecipazione ad associazione mafiosa, il ricorrente contesta che a [OSCURATO:PERSONA] possa essere ricondotto alcun "atto di militanza" o alcun contributo avente rilevanza causale rispetto agli interessi dell'associazione. Secondo la Corte di appello, infatti, il ricorrente si sarebbe limitato a fare da "canale di collegamento" tra il padre, [OSCURATO:PERSONA], ed alcuni esponenti del sodalizio che volevano incontrarlo o soggetti che chiedevano la sua intercessione per poter smerciare stupefacenti nella zona di Bagheria. In tali circostanze, tuttavia, [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai partecipato agli incontri né aveva voluto essere coinvolto in essi (come emergeva dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] o dalle conversazioni intercettate) e si era limitato solo a riportare richieste di incontri o messaggi che non potevano tuttavia configurare alcun contributo attivo. Parimenti irrilevanti sarebbero: i tentativi del ricorrente di dare inizio ad alcune attività economiche (come nel caso dell'apertura di un impianto di 3carburanti), per interessi esclusivamente personali e non a vantaggio dell'associazione; le preoccupazioni espresse da [OSCURATO:PERSONA] al figlio in occasione della scelta collaborativa di [OSCURATO:PERSONA]; il presunto coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in un progetto di importazione di stupefacenti, indebitamente tratto da una conversazione nella quale si parlava in realtà della coltivazione di limoni. La Corte di appello, inoltre, aveva omesso di motivare in relazione ad una serie di obiezioni mosse dalla difesa alla motivazione della sentenza di primo grado ed in particolare in ordine all'asserito coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in un'attività di importazione di stupefacenti con altro soggetto, che nulla aveva a che fare con il clan, nonché in relazione alla facilitazione, da parte del ricorrente, di altri incontri tra il padre ed altri soggetti per discutere di questioni del tutto ignote. 3.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), la violazione della disposizione di cui all'art. 110 cod. pen., in relazione alla ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al reato di lesioni personali contestato al capo 2), nonostante il fatto che dall'istruttoria fosse emersa pacificamente la responsabilità di altri soggetti e l'assenza di qualsiasi contributo da parte invece del ricorrente. Secondo la Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe veicolato ad alcuni esponenti mafiosi la richiesta di autorizzazione alla spedizione punitiva nei confronti della vittima, voluta da altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA]), il che non costituirebbe comunque un contributo rilevante, né sul piano materiale né su quello morale, dal momento che tale autorizzazione avrebbe potuto essere richiesta dallo stesso soggetto interessato. 3.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione (ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'abnormità della pena inflitta, sulla base di una motivazione apparente e procedendo ad un aumento di pena in continuazione sproporzionato, maggiormente in linea con un cumulo materiale delle pene che con il cumulo giuridico, previsto per l'istituto della continuazione. 4. Nel corso dell'udienza pubblica, le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. 42. Preliminarmente deve osservarsi che entrambi i ricorsi, pur formalmente denunciando un'erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 416-bis cod. pen. e il discostannento della Corte di appello di Palermo a quelli che sono i principi enunciati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte per poter ravvisare una condotta di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, tendono in realtà a sollecitare una rivalutazione degli elementi probatori raccolti nel procedimento di merito, ponendo in dubbio l'affidabilità delle dichiarazioni rese da coimputati in procedimenti connessi, sminuendo la portata degli specifici episodi da costoro riferiti, giungendo perfino a proporre una rilettura alternativa del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate tra i due ricorrenti, andando dunque ben al di là della stessa critica alla motivazione del provvedimento impugnato. E' noto che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01; i cui principi sono stati ribaditi anche da Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01 e da Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). Anche di recente, questa Corte ha avuto modo di porre in evidenza che in tema di ricorso per cassazione, non è censurabile, salvo il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito afferente a contrasti testimoniali o alla scelta tra versioni e interpretazioni del fatto divergenti, spettando a quest'ultimo il vaglio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 4218 del 15/01/2026, Caiazzo, Rv. 289369 - 01). La natura stessa del giudizio di legittimità impone pertanto a questa Corte di non indugiare, se non in modo estremamente sintetico, sui profili squisitamente di merito dedotti dai ricorrenti, in relazione ai quali ci si limiterà pertanto a richiamare le deduzioni, coerenti e logiche, della sentenza impugnata. 53. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato. 3.1. Il primo motivo, nella parte in cui contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è infondato. La Corte territoriale ha infatti dato conto, con motivazione particolarmente ampia, coerente e priva di illogicità, della persistenza dell'inserimento stabile del ricorrente nel sodalizio mafioso, valorizzando una pluralità di elementi tra loro convergenti. Le pregresse condanne irrevocabili per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (passate in giudicato nel 1996, 1999 e 2006, con condotta associativa accertata sino al 5 aprile 2004, data della sentenza di primo grado relativa all'ultima condanna per reato associativo) non esauriscono ma costituiscono il presupposto storico della verifica della permanenza del vincolo. In tale prospettiva, la Corte di appello ha infatti valorizzato: - le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale riferiva di aver appreso in due diverse occasioni, tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017, sia da [OSCURATO:PERSONA] che da [OSCURATO:PERSONA] (entrambi elementi di spicco del mandamento di Brancaccio), che [OSCURATO:PERSONA], pur risiedendo a Roma, era tuttora attivo nella famiglia di Roccella, parte del medesimo mandamento; - le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], esponente della famiglia mafiosa di Bagheria, su confidenze ricevute da due diverse fonti, ovvero da [OSCURATO:PERSONA], tra i principali responsabili del traffico di stupefacenti a Palermo, e [OSCURATO:PERSONA], al vertice della famiglia di Bagheria. Il primo, nell'estate del 2015, gli aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] ("il dottore"), non riconoscendo l'autorità mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] e D'Amico, lo aveva inizialmente spronato ad assumere il controllo del sodalizio di Bagheria ma successivamente, per il tramite di suo figlio, lo aveva invece invitato a mettersi a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al traffico di stupefacenti; stessa direttiva che [OSCURATO:PERSONA] aveva già ricevuto una settimana prima anche da [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], invece, nel 2014, aveva confidato al [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], nel realizzare alcuni lavori di ristrutturazione nel territorio di Casteldaccia, aveva contravvenuto alle regole di "[OSCURATO:PERSONA] nostra" non acquistando calcestruzzo dalla locale impresa mafiosa ma, nonostante le lamentele del titolare di tale ditta, il [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso di poter muovere rimproveri al [OSCURATO:PERSONA], manifestando così il suo imbarazzo; - le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale confermava di aver appreso da [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] avesse un rapporto privilegiato con [OSCURATO:PERSONA]; 6- le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva dato l'autorizzazione mafiosa a [OSCURATO:PERSONA] (zio di [OSCURATO:PERSONA]) per poter importare grossi quantitativi di stupefacenti in Sicilia, autorizzandolo anche a muoversi autonomamente in [OSCURATO:PERSONA] ed altri paesi; - le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale riferiva di aver saputo da [OSCURATO:PERSONA] (esponente di spicco del clan di Roccella) che la sua affiliazione al clan, avvenuta alla fine del 2013, era stata possibile anche grazie all'autorizzazione di [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], tra l'altro, aggiungeva che nel luglio del 2019 lo stesso [OSCURATO:PERSONA], da Roma, aveva risolto un problema in ordine al rifornimento di stupefacenti da parte tra tutte le famiglie mafiose del mandamento di Brancaccio. Le fonti "dirette", da cui collaboratori di giustizia escussi hanno riferito di aver appreso informazioni su [OSCURATO:PERSONA], sono pertanto differenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), convergenti e tutte collocate in posizioni di vertice all'interno della compagine mafiosa, sicché non si pone alcun problema di "circolarità della prova" o di scarsa attendibilità del narrato. La sentenza impugnata (pagine 111 - 122) non si limita a riportare le dichiarazioni rese dai coimputati in procedimenti connessi ma valuta in modo approfondito l'attendibilità di tali dichiarazioni, colloca i diversi propalanti nello specifico contesto mafioso di riferimento, illustra le ragioni per le quali quelle dichiarazioni assumono particolare rilievo per la posizione del ricorrente, dà conto della capacità di [OSCURATO:PERSONA] di poter intervenire e di fornire direttive anche sulle dinamiche di mandamenti confinanti a quello di Roccella-Brancaccio, in virtù del proprio indiscusso prestigio criminale, derivante dalla sua risalente militanza in "[OSCURATO:PERSONA] nostra" e dal rapporto di affinità di suo fratello con [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello passa poi in rassegna il contenuto di una serie di conversazioni telefoniche e tra presenti oggetto di intercettazione, iniziando da una, di significativo rilievo, del mese di ottobre 2015 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale, non solo viene fatto nuovamente riferimento all'autorizzazione concessa da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] di porsi a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] per il traffico di stupefacenti, ma emerge altresì il divieto, imposto da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], di avvicinarsi al territorio di Aspra, zona di spaccio riservata a [OSCURATO:PERSONA]. Tale conversazione costituisce dunque una significativa conferma del persistente potere di [OSCURATO:PERSONA] di impartire direttive perfino ai [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla ripartizione delle zone sulle quali svolgere affari criminali. 7Dalle ulteriori intercettazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e suo figlio [OSCURATO:PERSONA] o tra quest'ultimo ed esponenti di spicco del mandamento di Brancaccio, tra il 2018 e l'inizio del 2019 (riportate alle pagine 122- 133), viene tratta conferma che il ricorrente: - continuava a esercitare un ruolo di direzione e regolazione delle dinamiche associative, sia pure a distanza (si pensi, ad esempio, all'ordine impartito al figlio di rivolgersi prima a [OSCURATO:PERSONA] e poi direttamente ad [OSCURATO:PERSONA] per far recapitare ai vertici del mandamento il suo pensiero in ordine ad un imminente appalto dell'Eni nella zona industriale di Brancaccio o alla pretesa che, in relazione alla realizzazione di un impianto di carburante in zona, si seguisse la sua volontà, perché lo stesso ricadeva nella zona di "Roccella"); - continuava a rivestire un ruolo di rilievo nella gerarchia della cosca, tanto che i diversi affiliati chiedevano di poterlo incontrare e di recapitargli messaggi e che il figlio, [OSCURATO:PERSONA], si attendesse che la risoluzione di determinate problematiche affidate ad altri esponenti del clan avvenisse rapidamente (come emerge, ad esempio, dalle lamentele sull'inerzia di [OSCURATO:PERSONA] nella conv. n. 152 del 22 dicembre 2018); - partecipava, con funzione autorizzativa e decisionale, alla programmazione di traffici di stupefacenti e alla gestione di attività illecite, programmando collaborazioni con diversi soggetti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]); - manteneva una rete relazionale qualificata con esponenti mafiosi, dai quali veniva riconosciuto come soggetto autorevole e figura di riferimento, potendo perfino contare, all'occorrenza, sul supporto "militare" del clan (come si ricava dalle vicende "Sciarra" e "Patrignani", in cui [OSCURATO:PERSONA], al fine di risolvere delle problematiche che avevano visto coinvolti altri soggetti che si erano a lui rivolti, prospetta la possibilità di far intervenire esponenti mafiosi dalla Sicilia). Tali elementi, come correttamente ritenuto dal giudice di merito, integrano una forma di partecipazione attiva al sodalizio mafioso che va ben al di là del riconoscimento di uno "status" formale, legato solo alla sua passata affiliazione. La distanza geografica e il pregresso stato detentivo (sino al 2012) di [OSCURATO:PERSONA] non sono di per sé incompatibili con la permanenza del vincolo associativo, ove risulti, come nel caso di specie, la persistente capacità del soggetto di impartire direttive, autorizzare iniziative e fungere da stabile punto di riferimento per altri affiliati. Del tutto infondata è la deduzione difensiva secondo cui le risultanze intercettative attesterebbero solo il perseguimento di interessi personali: la motivazione impugnata ha infatti chiarito come tali attività si inserissero nel contesto delle strategie economiche e criminali dell'associazione, con modalità 8tipicamente mafiose, e con il coinvolgimento di figure anche apicali della cosca di riferimento. Quanto alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha disatteso tale fonte, evidenziando non solo la sua genericità e l'assoluta indeterminatezza nell'indicazione della fonte da cui avrebbe appreso le notizie ma anche il contrasto tra le dichiarazioni da lui rese (in ordine ad un presunto "allontanamento" del [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'associazione nel 2017/2018, rispetto al contenuto oggettivo delle conversazioni intercettate, oltre che alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che attestano un suo persistente ruolo verticistico perfino in un periodo successivo rispetto a quello oggetto di contestazione (ci si riferisce in particolare alle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'intervento di [OSCURATO:PERSONA] per la risoluzione dei problemi di approvvigionamento di sostanze stupefacenti tra tutte le famiglie del mandamento di Brancaccio dopo il luglio del 2019), che, se non può valere ai fini della dimostrazione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. come contestato nel presente procedimento, contribuisce comunque, unitamente a tutto l'ulteriore materiale probatorio indicato, a configurare le informazioni ricevute dal [OSCURATO:PERSONA] come errate. 3.2. Il secondo motivo del ricorso, con il quale si lamenta la violazione della disposizione di cui all'art. 78 cod. pen. è manifestamente infondato. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati in tema di cumulo (materiale o giuridico) delle pene. Questa Corte ha più volte posto in evidenza che in tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, Piccolo, Rv. 285537 - 01; Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278939 - 01; Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015, Broegg, Rv. 265966 - 01; Sez. 1, n. 32896 del 30/06/2014, Facella, Rv. 261197 - 01). I limiti generali previsti dall'art. 78 cod. pen. (tra cui quello dei trent'anni per la pena della reclusione) presuppongono ovviamente che le condotte per le quali sono state inflitte le diverse pene (a prescindere dal fatto che le stesse siano state oggetto di cumulo materiale o giuridico) siano state realizzate prima della loro esecuzione, giacché se così non fosse si consentirebbe ad un soggetto che ha già 9scontato complessivamente una pena pari al limite previsto (o, come nel caso in esame, ai due terzi di quel limite per aver fruito delle riduzioni previste per i riti premiali) di poter commettere ulteriori reati (o di persistere nell'esecuzione del proprio unico disegno criminoso, in caso di continuazione) senza timore di esserne chiamato a rispondere in futuro. Ragioni di ordine logico, pertanto, portano a ribadire il principio di diritto secondo cui ai fini della determinazione dei limiti massimi di pena previsti dall'art. 78 cod. pen. non si tiene conto delle pene (o di quella porzione di pena) già espiate prima della consumazione degli ulteriori reati, in relazione ai quali dovrà procedersi ad un ulteriore cumulo tra le pene applicate per tali reati ed eventualmente la porzione di pena ancora da espiare per quelli precedentemente commessi. Nel caso in esame, risulta che [OSCURATO:PERSONA] ha interamente scontato la pena per le precedenti condanne in data 2 marzo 2012, mentre, nell'ambito del presente procedimento, è stato condannato ad un'ulteriore pena detentiva a titolo di aumento per la continuazione con le condanne precedenti, in relazione alla sua persistente partecipazione ad associazione di stampo mafioso sino al mese di giugno 2019 (con condotte concentrate nel periodo 2015-2019). La pena applicata con la sentenza oggetto di ricorso, pertanto, è inerente ad una condotta delittuosa posta in essere dopo l'esecuzione delle pene precedenti, le quali non hanno dunque alcuna incidenza sulla determinazione dei limiti massimi di pena ai sensi dell'art. 78 cod. pen. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso complessivamente infondato e deve essere rigettato. 4.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si sostiene l'assenza di un contributo partecipativo del ricorrente all'associazione di stampo mafioso, qualificando la sua condotta come meramente passiva e di mero "canale di comunicazione", è infondato. Al di là delle dichiarazioni rese sul conto di [OSCURATO:PERSONA] dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (effettivamente riguardanti un periodo immediatamente successivo rispetto a quello interessato dalla contestazione), la Corte di appello di Palermo ha valorizzato, anzitutto, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, nell'estate del 2015, [OSCURATO:PERSONA], attraverso suo figlio (identificato con certezza in [OSCURATO:PERSONA] per quanto indicato in sentenza), aveva fatto recapitare a [OSCURATO:PERSONA] (che aveva poi riferito l'accaduto al [OSCURATO:PERSONA]) l'indicazione di porsi a disposizione dei [OSCURATO:PERSONA], al vertice della famiglia di Bagheria, relativamente al settore dello smercio di stupefacenti. 10Tali dichiarazioni risultano pienamente riscontrate dal contenuto di plurime conversazioni telefoniche, intercettate nel mese di ottobre 2015, dalle quali emergeva il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] come fondamentale elemento di congiunzione tra il padre e [OSCURATO:PERSONA] per veicolare, da "insospettabile" (come espressamente precisato in alcune conversazioni), direttive fondamentali per la vita dell'associazione e per il reperimento delle risorse economiche dell'articolazione mafiosa di Bagheria, su cui si estendeva l'influenza criminale di [OSCURATO:PERSONA]. Di grande rilievo sono poi le numerosissime conversazioni intercettate tra il marzo 2018 ed il gennaio 2019 che dimostrano come, a distanza di tre anni dall'intervento riguardante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] continuasse a svolgere un fondamentale ruolo di latore di messaggi, direttive e indicazioni tra il padre (dimorante a Roma) e le famiglie mafiose a Palermo. Tra le conversazioni citate dalla Corte di appello di Palermo, possono essere ricordate: - la n. 226 del 19 marzo 2018, dalla quale emerge che [OSCURATO:PERSONA] si incontrava "riservatamente", seguendo le indicazioni del padre, con [OSCURATO:PERSONA], esponente della famiglia mafiosa di Roccella. Il rilievo difensivo secondo cui tali incontri sarebbero irrilevanti poiché il loro oggetto non è stato accertato non coglie nel segno perché la particolare cautela che caratterizzava tali incontri (come emergenti dalle preoccupazioni espresse sia da [OSCURATO:PERSONA] che da suo figlio) e il ruolo rivestito dal [OSCURATO:PERSONA], hanno ragionevolmente indotto la Corte di appello a ritenere che durante gli stessi venissero affrontati argomenti di interesse per la cosca; - la conversazione n. 576-588 del 21 marzo 2018, in cui [OSCURATO:PERSONA] fornisce al figlio [OSCURATO:PERSONA] l'indicazione di rivolgersi prima a [OSCURATO:PERSONA] e poi direttamente ad [OSCURATO:PERSONA] per far recapitare ai vertici del mandamento il suo pensiero in ordine ad un imminente appalto assunto dall'Eni per la realizzazione di alcune opere nella zona industriale di Brancaccio. Pochi giorni dopo (5 aprile 2018), tra l'altro, viene effettivamente documentato un incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - la conversazione n. 736 del 26 ottobre 2018 in cui [OSCURATO:PERSONA] dà mandato al figlio [OSCURATO:PERSONA] di comunicare ai vertici della cosca che è sua volontà realizzare un impianto di carburanti dinanzi al centro commerciale Forum di Palermo. Anche in tal caso, il contenuto della conversazione è diverso da quanto prospettato dal ricorrente. Non si ravvisa, infatti, una richiesta di "autorizzazione" al clan per intraprendere un'attività commerciale personale, poiché l'indicazione è quella di rappresentare alle famiglie sul territorio che, poiché la zona ricade sul territorio di "Roccella", non dovranno essere imposti impedimenti di sorta («Non 11voglio rotti i coglioni, sto facendo questo») e che l'affare, come emergente da altre conversazioni riportate, poteva eventualmente essere gestito insieme da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (affiliato della famiglia mafiosa di Corso dei Mille, operante all'interno del mandamento di Brancaccio); - la conversazione n. 152 del 22 dicembre 2018 in cui [OSCURATO:PERSONA] si lamentava con il padre dell'inefficienza di [OSCURATO:PERSONA] nella risoluzione di un problema prospettatogli da un terzo soggetto. L'aspetto particolarmente significativo che emerge dal dialogo è, anzitutto, che [OSCURATO:PERSONA] (elemento di spicco della cosca di Roccella-Brancaccio) aveva dovuto "giustificarsi" nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la sua momentanea inazione, evidenziando le difficoltà derivanti dal fatto di essere in quel momento monitorato dalle forze dell'ordine (ad ulteriore riprova della natura illecita dell'intervento richiestogli), e che [OSCURATO:PERSONA] rimproverava il [OSCURATO:PERSONA] di non porsi analoghi problemi quando era invece lui ad avere bisogno della sua famiglia; - la lunga conversazione n. 105-112 del 24 gennaio 2019, nella quale [OSCURATO:PERSONA], oltre a riportare al padre le notizie apprese da altri esponenti della famiglia mafiosa ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) sulla scelta collaborativa effettuata da [OSCURATO:PERSONA], tra le altre cose raccontava al padre del suo intervento per dirimere una diatriba insorta tra [OSCURATO:PERSONA] ed altro soggetto in merito all'approvvigionamento di sostanze stupefacenti, nonché del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva tentato di aprire un canale di rifornimento con la Calabria, notizia alla quale [OSCURATO:PERSONA] reagiva invitando il figlio di chiedere a [OSCURATO:PERSONA] di raggiungerlo a Roma per porsi in contatto con un trafficante albanese; - il traffico di stupefacenti era poi oggetto anche della conversazione del 20 marzo 2019, tra [OSCURATO:PERSONA] e suo padre [OSCURATO:PERSONA], ove il riferimento ai "limoni", contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, è stato condivisibilmente ritenuto dai giudici territoriali come volto a dissimulare il reale oggetto della conversazione, posto che mentre il limoneto della famiglia [OSCURATO:PERSONA] è in Sicilia, nella conversazione è [OSCURATO:PERSONA] a chiedere al padre, che si trovava a Roma, se ci fossero novità riguardanti i limoni. Lo stesso termine "limoni", tra l'altro, era stato utilizzato dagli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in una conversazione del mese di settembre 2018, per riferirsi ad un acquisto di sostanza stupefacente dal Marocco, da importare nella misura di 2 kg alla volta (chiarissimi sono i riferimenti alla sostanza, riportati a pagina 166 della sentenza). Sulla base di tali elementi, sopra riportati in modo estremamente sintetico, la Corte di appello di Palermo ha ricostruito, con motivazione esaustiva, logica e coerente, il ruolo del ricorrente quale soggetto stabilmente inserito nella struttura 12organizzativa mafiosa e operativo quale tramite qualificato tra il padre e gli altri sodali. In particolare, è stato evidenziato che egli: curava l'organizzazione e gestione degli incontri tra affiliati; trasmetteva e contribuiva ad attuare le direttive del vertice associativo; partecipava alla gestione di attività illecite e progetti criminali, compresi traffici di stupefacenti e iniziative economiche funzionali al sodalizio; operava quale interlocutore riconosciuto dagli altri associati, che a lui si rivolgevano in ragione del ruolo rivestito per far pervenire notizie a [OSCURATO:PERSONA] o riceverne indicazioni. La Corte ha correttamente rilevato che tale attività non integra una mera intermediazione neutra, ma un contributo concreto, consapevole e funzionale al rafforzamento dell'associazione, idoneo a integrare la partecipazione alla cosca. Non assume rilievo, dunque, né il rapporto parentale con [OSCURATO:PERSONA] né la materiale trasmissione di singole informazioni, ma il significato complessivo che tale condotta assume nel contesto associativo, allorché essa si traduca, con continuità, nell'assicurare la circolazione di direttive, il coordinamento degli interlocutori e la concreta operatività del vertice. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte posto in evidenza che integra il delitto di partecipazione ad una associazione mafiosa la condotta di colui che assolve il compito di far circolare messaggi, ordini ed informazioni tra i soggetti in posizione apicale detenuti o latitanti e i partecipi in libertà (Sez. 6, n. 3595 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280349 - 01; Sez. 2, n. 41736 del 09/04/2018, Rv. 274077 - 01); perfino laddove l'intermediario non conosca il contenuto dei messaggi ma abbia comunque trasmesso con continuità ed in modo non episodico le informazioni e le direttive, consentendo così la circolazione delle informazioni e delle direttive provenienti dal carcere (Sez. 2, n. 7872 del 28/01/2020, Rv. 278425 - 01). I medesimi principi devono ritenersi applicabili, per identità di ratio, anche nel caso in cui l'attività di intermediazione venga svolta a vantaggio di un personaggio apicale del sodalizio assente dal territorio di riferimento perché sottoposto alla misura della libertà vigilata con obbligo di soggiorno in altra regione (come accaduto per [OSCURATO:PERSONA], sottoposto, una volta scarcerato nel 2012, alla libertà vigilata con obbligo di soggiorno nel comune di Roma, come riportato nella sentenza di primo grado) o che, più in generale, intenda cautelarsi rispetto a possibili controlli delle forze dell'ordine, diradando i contatti con gli affiliati riconosciuti della cosca, giacché anche in tal caso ciò che viene garantito dall'intermediario è la più agevole o sicura circolazione di direttive, messaggi e ordini all'interno del sodalizio criminoso. 4 13Nel caso in esame, tra l'altro, [OSCURATO:PERSONA] non si è limitato a veicolare informazioni e ordini dal padre nei confronti degli altri affiliati, ma ha anche fornito un contributo diretto per la risoluzione di contrasti afferenti alla gestione del traffico di stupefacenti nel mandamento della cosca o per intraprendere attività economiche in comune con altri sodali, con la prospettazione di reciproci vantaggi. Attività che costituiscono, senza alcun dubbio, un contributo qualificante e rilevante fornito alla vita e all'operatività dell'associazione, tanto più tenuto conto della protrazione di tali attività per un periodo di tempo particolarmente apprezzabile (il ruolo di intermediario, infatti, emerge già dal 2015 ed è perdurato sino al 2019). Del tutto inconferente e privo di qualsiasi rilievo giuridico è, poi, l'assunto difensivo secondo cui il contributo del ricorrente dovrebbe ritenersi irrilevante sul presupposto che, anche in assenza della sua intermediazione, gli altri affiliati avrebbero potuto rivolgersi direttamente a [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, infatti, di una prospettazione meramente ipotetica e controfattuale, che non si misura con il dato processuale effettivamente accertato, costituito dall'utilizzazione stabile e consapevole di [OSCURATO:PERSONA] quale canale di collegamento tra il padre e gli altri sodali. Nel giudizio sulla rilevanza della condotta, ciò che assume rilievo non è la prefigurazione di assetti alternativi astrattamente configurabili, ma la concreta funzione in fatto svolta dall'imputato nell'ambito della dinamica associativa, funzione che, per le ragioni già illustrate, si è tradotta in un apporto effettivo, non occasionale e causalmente apprezzabile all'operatività del sodalizio. Le censure difensive sono dunque infondate e devono essere rigettate. 4.2. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce l'insussistenza di un suo contributo causale rispetto alle lesioni contestate al capo 2) è manifestamente infondato perché in evidente contrasto con il contenuto della sentenza impugnata. La Corte di appello di Palermo ricostruisce in modo analitico e coerente il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda sulla base del tenore inequivoco delle conversazioni intercettate. Contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, sulla base di una prospettazione che non trova riscontro nel materiale acquisito, è proprio [OSCURATO:PERSONA] ad istigare [OSCURATO:PERSONA], suo figlioccio e protetto, ad aggredire la persona offesa, come reazione al fatto che erano state pronunciate frasi infamanti sul suo conto, anche alla presenza di altri affiliati (quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). È proprio il ricorrente a pretendere che [OSCURATO:PERSONA] si faccia carico della punizione della vittima se le frasi sul suo conto fossero state confermate. è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] 14Carlo [OSCURATO:PERSONA], dopo alcuni giorni, a sollecitare di passare all'azione e ad interloquire con gli esecutori materiali del pestaggio subito prima e dopo l'aggressione. 4.3. Anche il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è privo di specificità e inammissibile, prima ancora che infondato. La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo in caso di manifesta illogicità o arbitrarietà, nella specie non ravvisabili. La Corte territoriale ha fornito una motivazione adeguata in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla quantificazione degli aumenti per la continuazione, tenuto conto del carattere pluriaggravato del reato di lesioni personali, dell'entità delle stesse, della partecipazione di più agenti, della matrice mafiosa della vicenda. P.Q.M. Rigetta P.Q.M