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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10101/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30475-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 063633910019, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - resistenti - avverso la sentenza n. 1165/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 30475 sez.

MT - ud. 09-02-2022 -2- Rg 30475/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la decisione della CTR del Lazio che aveva accolto , con sentenza nr 1165/2020 l'appello dell'Agenzia delle entrate-Uffcio riscossione avverso la decisione resa dalla CTP di Roma .

Il giudice di appello ,riformando la pronuncia di prime cure,aveva ritenuto illegittimo l'avviso di intimazione di pagamento con il quale era stato il versamento della somma di C 6570,00 per omesso pagamento Irpef relativo all'anno di imposta 1982 .

La CTR aveva osservato, alla stregua della documentazione prodotta, la ritualità della notifica della cartella eseguita nei confronti della contribuente e che pertanto l'intimazione di pagamento era stato eseguito poco prima della scadenza del decennio sicchè la mancata impugnazione dell'atto presupposto aveva consolidato la pretesa tributaria ivi recata impedendo di tenere conto del tempo trascorso.

Escludeva poi alla luce dell'orientamento prevalente presso la Suprema Corte, / che la prescrizione per tributi erariali recati da cartelle non impugnati era quella ordinaria decennale prevista dall'art 2946 c.c. salvo che la legge non disponga diversamente, termine questo che nella specie non era decorso.

L'Ufficio si è costituito solo formalmente.

Con un primo motivo si deduce l'errata e falsa applicazione dell'ad 140 c.p.c. e dell'art 60 comma primo,lett B-Bis del D.P.R. 600/1983 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la CTR del Lazio ritenuta rituale la notifica della cartella sottesa all'atto di intimazione.

Si sostiene che il procedimento notificatorio non si sarebbe correttamente concluso per avere l'agente postale omesso di compilare l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa sicchè non sarebbe dato sapere con certezza se i il destinatario avesse effettivamente ricevuto l'atto o se l'atto fosse pervenuto nella sua sfera di conoscibilità.

Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 2946 c.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per non avere la CTR ritenuta prescritta la pretesa erariale portata dalla cartella di pagamento non opposta. [OSCURATO:PERSONA] ritiene opportuno/alla luce delle contestazioni sollevate in merito alla contestata ritualità della notifica con particolare riferimento all'avviso di ricevimento della raccomandata informativa acquisire il fascicolo di merito.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa sul ruolo per le finalità di cui in motivazione.

Roma 9.2.2022 [OSCURATO:PERSONA] sident (

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30475-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 063633910019, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - resistenti - avverso la sentenza n. 1165/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 30475 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- Rg 30475/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la decisione della CTR del Lazio che aveva accolto , con sentenza nr 1165/2020 l'appello dell'Agenzia delle entrate-Uffcio riscossione avverso la decisione resa dalla CTP di Roma . Il giudice di appello ,riformando la pronuncia di prime cure,aveva ritenuto illegittimo l'avviso di intimazione di pagamento con il quale era stato il versamento della somma di C 6570,00 per omesso pagamento Irpef relativo all'anno di imposta 1982 . La CTR aveva osservato, alla stregua della documentazione prodotta, la ritualità della notifica della cartella eseguita nei confronti della contribuente e che pertanto l'intimazione di pagamento era stato eseguito poco prima della scadenza del decennio sicchè la mancata impugnazione dell'atto presupposto aveva consolidato la pretesa tributaria ivi recata impedendo di tenere conto del tempo trascorso. Escludeva poi alla luce dell'orientamento prevalente presso la Suprema Corte, / che la prescrizione per tributi erariali recati da cartelle non impugnati era quella ordinaria decennale prevista dall'art 2946 c.c. salvo che la legge non disponga diversamente, termine questo che nella specie non era decorso. L'Ufficio si è costituito solo formalmente. Con un primo motivo si deduce l'errata e falsa applicazione dell'ad 140 c.p.c. e dell'art 60 comma primo,lett B-Bis del D.P.R. 600/1983 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la CTR del Lazio ritenuta rituale la notifica della cartella sottesa all'atto di intimazione. Si sostiene che il procedimento notificatorio non si sarebbe correttamente concluso per avere l'agente postale omesso di compilare l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa sicchè non sarebbe dato sapere con certezza se i il destinatario avesse effettivamente ricevuto l'atto o se l'atto fosse pervenuto nella sua sfera di conoscibilità. Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 2946 c.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per non avere la CTR ritenuta prescritta la pretesa erariale portata dalla cartella di pagamento non opposta. [OSCURATO:PERSONA] ritiene opportuno/alla luce delle contestazioni sollevate in merito alla contestata ritualità della notifica con particolare riferimento all'avviso di ricevimento della raccomandata informativa acquisire il fascicolo di merito. P.Q.M. La Corte rimette la causa sul ruolo per le finalità di cui in motivazione. Roma 9.2.2022 [OSCURATO:PERSONA] sident (
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