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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2025

Cassazione n. 20572/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di M. Borrelli; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto in relazione al reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e logica, in punto di affermazione della responsabilità tenuto conto che la condotta dell'imputato non si è realizzata con la mera fuga ma attraverso manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, che ha posto in pericolo l'incolumità degli altri utenti della strada, anche pedoni, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di M. Borrelli; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto in relazione al reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e logica, in punto di affermazione della responsabilità tenuto conto che la condotta dell'imputato non si è realizzata con la mera fuga ma attraverso manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, che ha posto in pericolo l'incolumità degli altri utenti della strada, anche pedoni, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20572/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris