CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 16620/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. Lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 11 gennaio 2022 il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 15 dicembre 2021 della Corte di appello di Lecce di rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere - disposta in relazione ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Il Tribunale, nel ritenere sussistente il pericolo di reiterazione del reato, si sarebbe limitato a richiamare la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza valutare la concretezza ed attualità delle esigenze cautelari in relazione al tempus commissi delicti, precedente di oltre tre anni e otto mesi la decisione sulla richiesta di sostituzione della misura cautelare. Sul punto il Tribunale del riesame aveva espresso una motivazione carente ed illogica; del pari illogica sarebbe la motivazione sul tempo trascorso dall'applicazione o esecuzione della misura. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, inoltre, il vizio della motivazione sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.; il Tribunale del riesame avrebbe omesso ogni considerazione in ordine sull'attualità del pericolo di reiterazione del reato; non avrebbe valutato che il sodalizio criminoso di cui avrebbe fatto parte l'imputato non sarebbe stato più operante dal giugno 2018 e che la condotta tenuta dal ricorrente, durante l'intero periodo di custodia cautelare, sarebbe stata dimostrativa di un mutamento delle scelte di vita del prevenuto. 3. Con il terzo ed il quarto motivo si deducono la violazione dell'art. 275, comma 3 -bis, cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione sull'adeguatezza della misura. Il Tribunale aveva omesso ogni valutazione sull'adeguatezza e proporzionalità della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con l'ausilio degli strumenti di controllo, limitandosi a richiamare la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; non avrebbe valutato la buona condotta serbata dall'imputato agli arresti domiciliari eseguiti in altro procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi sono infondati.1.1. Il ricorso fonda la rivalutazione delle esigenze cautelari sul decorso del tempo tra la data di commissione dei reati e la richiesta di sostituzione della misura, che sarebbe pari a 3 anni ed 8 mesi. 1.2. Orbene, va precisato che il legislatore ha dato rilievo al decorso del tempo dalla commissione del fatto nell'art. 292 cod. proc. pen., nella norma che impone gli obblighi di motivazione dell'ordinanza genetica. 1.2.1. La valutazione del decorso del tempo dalla commissione del fatto si impone nella fase genetica di emissione dell'ordinanza perché (cfr. Sez. 6, n. 20112 del 26/02/2013, Strassil, Rv. 255725 - 01) la pregnanza del pericolo di recidiva si «attualizza» in proporzione diretta con il tempus commissi delicti, in quanto alla maggior distanza temporale dei fatti corrisponde, di regola, un proporzionale affievolimento delle esigenze di cautela. La mancanza di motivazione sull'incidenza del tempo trascorso dalla commissione del fatto determina la nullità dell'ordinanza genetica, ex art. 292, commi 1 e 2, lett. c), cod. proc. pen. 1.2.1. Secondo la giurisprudenza, la nullità derivante dalla mancanza di motivazione ha natura relativa (Sez. 1, n. 1262 del 20/12/2018, dep. 2019, Urso, Rv. 276482) o di ordine generale (Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, Gabbianelli, Rv. 282460 - 01); per entrambe le tesi, però, la nullità deve essere necessariamente rilevata o dedotta immediatamente dopo l'emissione del provvedimento genetico, dinanzi al Tribunale del riesame avanti al quale l'ordinanza genetica sia impugnata e non può essere rilevata o eccepita per la prima volta in sede di legittimità. Ai sensi dell'art. 182, comma 3, cod. proc. pen., il termine per rilevare o eccepire tale nullità è stabilito a pena di decadenza, con la conseguenza che successivamente l'eccezione non è più proponibile né la nullità può essere rilevata d'ufficio. 1.3. Il Tribunale del riesame, sul punto, ha correttamente richiamato l'orientamento della giurisprudenza per cui il c.d. «tempo silente» trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art.299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 - 01). La giurisprudenza richiamata nel ricorso (pag. 2 e 3) si riferisce infatti alla valutazione dell'ordinanza genetica e non a quella emessa a seguito di appello.Le questioni dedotte in sede di appello concernono la rilevanza del decorso del tempo dal fatto e dall'esecuzione della misura cautelare ai fini della valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari. 1.4. Quanto al decorso del tempo dall'esecuzione della misura cautelare, la decisione del Tribunale del riesame è corretta in diritto ed immune da vizi logici. 1.4.1. La giurisprudenza ha affermato che in sede di revoca della misura cautelare l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi ma non quale fattore assoluto ma solo se, in presenza di ulteriori elementi, sia qualificabile come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno o l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 - 01). 1.4.2. Sul punto il Tribunale del riesame ha correttamente richiamato il principio espresso dalla giurisprudenza, proprio in tema di procedimenti in cui trova applicazione l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come nel caso in esame, per cui (Sez. 2, n. 23801 del 27/04/2021, Cuomo, Rv. 281674 - 01, in motivazione), quando l'istante è sottoposto alla custodia in carcere, ai fini dell'attenuazione o della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia. Secondo la sentenza Cuomo risulta impossibile conferire, al mero decorso del tempo in regime inframurario, connotazioni autonomamente ed univocamente apprezzabili in chiave prognostica, salvo che - ovviamente - tale decorso non sia accompagnato dall'insorgenza di situazioni concretamente idonee a segnalare l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza o il venir meno delle esigenze cautelari» (cfr. nello stesso senso Sez. 6, n. 28821 del 30/09/2020, Aloe, Rv. 279780). Cfr. nello stesso senso, Sez. 4, n. 34786 del 08/04/2014, Morabito, Rv. 260293 - 01, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per cui al fine di verificare l'attenuazione delle esigenze cautelari in sede di richiesta di sostituzione della misura custodiale in atto, il mero decorso del tempo dall'instaurazione del vincolo non è di per sé rilevante ma può essere considerato unitamente ad altri elementi specifici, idonei a verificarne l'incidenza sull'intensità del pericolo di recidiva del prevenuto, sempre che risulti l'irreversibile recisione dei legami di quest'ultimo con l'associazione criminosa di appartenenza. 1.4.3. Sul punto, i ricorrenti non hanno allegato alcun concreto elemento di valutazione diverso dal decorso del tempo che possa aver inciso sulla persistenza delle esigenze cautelari. 1.5. Il ricorso è poi manifestamente infondato laddove afferma che il Tribunale del riesame non avrebbe valutato l'attualità delle esigenze cautelari poiché non tiene conto che nel caso in esame trova applicazione l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Sul punto va ribadito il principio per cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelarí e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (così Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 - 01: in motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra dve non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità). 1.6. Come indicato nello stesso ricorso per cassazione, il Tribunale del riesame ha indicato anche gli elementi di fatto per i quali ha ritenuto la persistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato ed ha anche osservato che la misura in atto sarebbe proporzionale, tenuto conto che per i fatti ascritti al ricorrente è stata inflitta la elevata pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione. Il Tribunale del riesame, dunque, non ha ritenuto sussistente il pericolo in base alla gravità del titolo del reato contestato, ma ha valutato la gravità delle condotte, tali da giustificare l'elevata pena inflitta. 1.7. Quanto poi alla valutazione della condotta tenuta in precedenza di rispetto degli arresti domiciliari, il Tribunale del riesame ha correttamente applicato il principio per cui, ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave, l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare (Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018, D., Rv. 274133 - 01). 1.8. Il ricorso è del tutto generico quando indica l'omessa valutazione della condotta carceraria serbata, non essendo stati allegati concreti elementi, né con l'istanza di revoca né con l'appello, che dimostrino che durante la carcerazione il ricorrente abbia attuato condotte che dimostrino la sua risocializzazione o l'uscita dai circuiti criminali. Sul punto, il ricorrente non ha fornito alcuna prova del fatto nuovo, rilevante, avvenuto durante la detenzione in carcere, valutabile ai fini del superamento della presunzione e dell'affievolimento delle esigenze cautelari.2. Il terzo ed il quarto motivo, nei quali si pone la questione della violazione dell'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen. e del vizio della motivazione, sono manifestamente infondati. La tesi difensiva non tiene conto che nel caso in esame trova applicazione l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; in tal caso, non è necessario motivare sull'adeguatezza degli arresti domiciliari con il controllo elettronico quale misura prevalente. Cfr. sul punto Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 - 01 per cui «In tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico». La decisione del Tribunale del riesame, che ha ritenuto non superata la presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è dunque corretta in diritto ed immune da vizi logici. 3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda