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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 15360/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10950-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5123/9/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 19/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rg 10950/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della CTR del Lazio ( sentenza 5123/2019 ) la quale rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi dell'avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero in capo al medesimo di utili di partecipazione ex art 47 del Tuir per C 447.350,60.

Il giudice di appello rilevava che il presupposto per attivare la responsabilità ex art 2495 c.c. e dell'art 36 del dlgs 1973 nr 502 dei soci e del liquidatore per debiti non soddisfatti in sede di liquidazione della società estinta all'esito della cancellazione dal registro delle Imprese è il preliminare accertamento definitivo in capo alla società cancellata sicchè in assenza di tale elemento la pretesa è infondata.

Avverso tale pronuncia l'Agenzia propone ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria cui non replica il contribuente che rimane intimato.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 47 Tuir e dell'ad 2495 c.c. nonché dell'art 26 del d.p.r. 602/1973 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 per non avere la CTR compreso che l'oggetto dell'accertamento attiene ai redditi personali del socio rilevato direttamente in capo al socio come persona fisica ai sensi dell'alt 47 Tuir.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'ad 2495 c.c. secondo comma e dell'art 175 del 2011,dell'art 28 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c.

Per aver ritenuto la CTR che l'accertamento emesso nei confronti del socio unico possa essere annullato per effetto della cancellazione della società senza determinare un fenomeno di tipo successorio in capo ai soci.

Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Va rilevato che la mancata produzione in questa sede dell'avviso di accertamento emesso nei riguardi del socio deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a i costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione" (così Cass. n. 14784 del 15/07/2015; conf.

Cass. n. 18679 del 27/07/2017; cfr., altresì, Cass.n. 16147 del 28/06/2017; Cass. n. 11482 del 03/06/2016).

Ciò posto nel caso di specie il ricorrente non ha provveduto a trascrivere, nel contesto del ricorso, le parti rilevanti dell'avviso di accertamento, né ha allegato tale atto al ricorso incorrendo pertanto nella violazione sopra richiamata e non consentendo a questa Corte di esaminare la fondatezza della censura.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi .

La CTR ha rilevato che l' accertamento emesso nei riguardi del socio è successivo all'estinzione della società che era avvenuta anteriormente all'entrata in vigore del Dlgs 2014 nr 175 e che non poteva pertanto dirsi provata l'esistenza di un debito tributario in capo alla società e quindi il debito del contribuente senza che potesse assumere un qualche significato la denuncia dalla quale aveva preso le mosse l'accertamento in questione dovendosi dare rilievo alla data di definizione della verifica.

Il giudice di appello non ha affatto confuso le due posizioni come si afferma nel secondo motivo di ricorso mettendo in risalto che all'epoca della notifica dell'avviso di accertamento relativo alla contestazione dei redditi di partecipazione non fosse stata provata la sussistenza di un debito societario e quindi una responsabilità del socio per utili di partecipazione.

Il ricorso va dichiara inammissibile.Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione del contribuente che è rimasto intimato.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10950-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5123/9/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 19/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rg 10950/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della CTR del Lazio ( sentenza 5123/2019 ) la quale rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi dell'avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero in capo al medesimo di utili di partecipazione ex art 47 del Tuir per C 447.350,60. Il giudice di appello rilevava che il presupposto per attivare la responsabilità ex art 2495 c.c. e dell'art 36 del dlgs 1973 nr 502 dei soci e del liquidatore per debiti non soddisfatti in sede di liquidazione della società estinta all'esito della cancellazione dal registro delle Imprese è il preliminare accertamento definitivo in capo alla società cancellata sicchè in assenza di tale elemento la pretesa è infondata. Avverso tale pronuncia l'Agenzia propone ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria cui non replica il contribuente che rimane intimato. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 47 Tuir e dell'ad 2495 c.c. nonché dell'art 26 del d.p.r. 602/1973 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 per non avere la CTR compreso che l'oggetto dell'accertamento attiene ai redditi personali del socio rilevato direttamente in capo al socio come persona fisica ai sensi dell'alt 47 Tuir. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'ad 2495 c.c. secondo comma e dell'art 175 del 2011,dell'art 28 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. Per aver ritenuto la CTR che l'accertamento emesso nei confronti del socio unico possa essere annullato per effetto della cancellazione della società senza determinare un fenomeno di tipo successorio in capo ai soci. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità. Va rilevato che la mancata produzione in questa sede dell'avviso di accertamento emesso nei riguardi del socio deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a i costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione" (così Cass. n. 14784 del 15/07/2015; conf. Cass. n. 18679 del 27/07/2017; cfr., altresì, Cass.n. 16147 del 28/06/2017; Cass. n. 11482 del 03/06/2016). Ciò posto nel caso di specie il ricorrente non ha provveduto a trascrivere, nel contesto del ricorso, le parti rilevanti dell'avviso di accertamento, né ha allegato tale atto al ricorso incorrendo pertanto nella violazione sopra richiamata e non consentendo a questa Corte di esaminare la fondatezza della censura. Il secondo motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi . La CTR ha rilevato che l' accertamento emesso nei riguardi del socio è successivo all'estinzione della società che era avvenuta anteriormente all'entrata in vigore del Dlgs 2014 nr 175 e che non poteva pertanto dirsi provata l'esistenza di un debito tributario in capo alla società e quindi il debito del contribuente senza che potesse assumere un qualche significato la denuncia dalla quale aveva preso le mosse l'accertamento in questione dovendosi dare rilievo alla data di definizione della verifica. Il giudice di appello non ha affatto confuso le due posizioni come si afferma nel secondo motivo di ricorso mettendo in risalto che all'epoca della notifica dell'avviso di accertamento relativo alla contestazione dei redditi di partecipazione non fosse stata provata la sussistenza di un debito societario e quindi una responsabilità del socio per utili di partecipazione. Il ricorso va dichiara inammissibile.Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione del contribuente che è rimasto intimato. P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 15360/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris