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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 48930/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI CAGLIARInei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 4.3.2022 del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. che ha applicato la pena di un anno di arresto ed C 11.000 di ammenda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 32 e 44 lett. c) d.P.R. 380/2001 e 181 comma 1-bis d.

Igs. 42/2004 per aver realizzato una lottizzazione abusiva in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, lamentando l'omessa applicazione della confisca del terreno abusivamente lottizzato.

Deduce al riguardo il vizio di violazione di legge, rilevando che la natura obbligatoria della suddetta sanzione amministrativa, così come previsto dall'art. 44 secondo comma d.P.R. 380/2001, non rientri tra i casi di esclusione delle pene accessorie contemplati dall'art. 445 cod. proc. pen. 2.

Con memoria redatta in data 9.11.2022 il difensore dell'imputato ha eccepito che, ben prima della pronuncia impugnata, era stato eseguito il ripristino dello stato dei luoghi, avendo il ricorrente integralmente rimosso le case mobili installate sul terreno, peraltro di proprietà comunale, con le quali avrebbe realizzato secondo la tesi accusatoria un camping e la conseguente lottizzazione abusiva, condotta questa di cui costituiva puntuale conferma il dissequestro disposto dal Gip anch'esso antecedentemente alla pronuncia in esame.

Ha inoltre dedotto che, dovendo la misura ablatoria essere informata ai principi di proporzionalità e di adeguatezza previsti dalla giurisprudenza, difettassero alla radice i presupposti, stante la mancanza del periculum, per l'applicabilità della confisca richiesta dal Procuratore ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Anche a volere superare, accedendo alla qualificazione della confisca urbanistica datane dalla giurisprudenza sovrannazionale in termini di sanzione penale ai sensi dell'articolo 7 della CEDU (cfr. le sentenze della Corte europea del 20 gennaio 2009, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e altri contro Italia) e considerandone comunque la riconducibilità alla nozione di pena in senso lato, trattandosi pur sempre secondo l'inquadramento giuridico datone da questa Corte, di una sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale, i profili di ammissibilità del ricorso - consentito dall'art.448 comma 2 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza di pal:teggiamento per i soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza -, le doglianze articolate del Procuratore ricorrente non possono ritenersi meritevoli di accoglimento.

Pur rientrando tra le attribuzioni del giudice che pronunci una sentenza di patteggiamento, così come previsto dall'art. 445 cod. proc. pen., quella di disporre, al di là dell'accordo raggiunto sulla pena dalle parti, la confisca, trattandosi di misura sottratta alla loro disponibilità, ciò non toglie che debbano comunque sussistere le condizioni per la sua applicabilità, fuoriuscendosi, in difetto di caratteristiche intrinseche di pericolosità dell'area che ne viene attinta, che diviene tale quando si pone in contrasto con l'interesse sostanziale alla tutela 2 dell'assetto del territorio e con la potestà di regolamentazione riservata all'autorità amministrativa, dalla previsione di cui all'art.240 secondo comma cod. pen..

Deve al riguardo rilevarsi come secondo l'evoluzione interpretativa dell'art. 44 secondo comma d.P.R. 380/2001, formatasi anche alla luce dei principi fissati dalla Corte CEDU, la confisca urbanistica non segue automaticamente all'accertamento del reato di lottizzazione abusiva, occorrendo considerare sia le diverse modalità di estrinsecazione concreta del reato (negoziale, materiale o mista), sia il suo impatto effettivo sul territorio, sia la eventuale titolarità dell'area in capo a soggetti terzi.

E così come nel giudizio di merito incombe, secondo la stessa giurisprudenza di questa Corte, sul diretto interessato la dimostrazione in termini rigorosi degli elementi ostativi all'applicazione della misura, deve del pari ritenersi che allorquando, in difetto di disposizione della confisca da parte del giudice di merito, la relativa sentenza venga impugnata sul punto dall'organo dell'accusa, su quest'ultimo gravi, per effetto dell'inversione della regola probatoria, un onere quanto meno di puntuale allegazione della ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità della misura ablatoria di cui viene, appunto, lamentata la mancata adozione.

Nulla venendo invece prospettato al riguardo dal Procuratore Generale, che neppure si duole dell'omesso ordine di demolizione, anch'esso assente nella sentenza impugnata, deve, pertanto, concludersi per il rigetto del rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI CAGLIARInei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 4.3.2022 del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. che ha applicato la pena di un anno di arresto ed C 11.000 di ammenda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 32 e 44 lett. c) d.P.R. 380/2001 e 181 comma 1-bis d. Igs. 42/2004 per aver realizzato una lottizzazione abusiva in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, lamentando l'omessa applicazione della confisca del terreno abusivamente lottizzato. Deduce al riguardo il vizio di violazione di legge, rilevando che la natura obbligatoria della suddetta sanzione amministrativa, così come previsto dall'art. 44 secondo comma d.P.R. 380/2001, non rientri tra i casi di esclusione delle pene accessorie contemplati dall'art. 445 cod. proc. pen. 2. Con memoria redatta in data 9.11.2022 il difensore dell'imputato ha eccepito che, ben prima della pronuncia impugnata, era stato eseguito il ripristino dello stato dei luoghi, avendo il ricorrente integralmente rimosso le case mobili installate sul terreno, peraltro di proprietà comunale, con le quali avrebbe realizzato secondo la tesi accusatoria un camping e la conseguente lottizzazione abusiva, condotta questa di cui costituiva puntuale conferma il dissequestro disposto dal Gip anch'esso antecedentemente alla pronuncia in esame. Ha inoltre dedotto che, dovendo la misura ablatoria essere informata ai principi di proporzionalità e di adeguatezza previsti dalla giurisprudenza, difettassero alla radice i presupposti, stante la mancanza del periculum, per l'applicabilità della confisca richiesta dal Procuratore ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Anche a volere superare, accedendo alla qualificazione della confisca urbanistica datane dalla giurisprudenza sovrannazionale in termini di sanzione penale ai sensi dell'articolo 7 della CEDU (cfr. le sentenze della Corte europea del 20 gennaio 2009, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e altri contro Italia) e considerandone comunque la riconducibilità alla nozione di pena in senso lato, trattandosi pur sempre secondo l'inquadramento giuridico datone da questa Corte, di una sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale, i profili di ammissibilità del ricorso - consentito dall'art.448 comma 2 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza di pal:teggiamento per i soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza -, le doglianze articolate del Procuratore ricorrente non possono ritenersi meritevoli di accoglimento. Pur rientrando tra le attribuzioni del giudice che pronunci una sentenza di patteggiamento, così come previsto dall'art. 445 cod. proc. pen., quella di disporre, al di là dell'accordo raggiunto sulla pena dalle parti, la confisca, trattandosi di misura sottratta alla loro disponibilità, ciò non toglie che debbano comunque sussistere le condizioni per la sua applicabilità, fuoriuscendosi, in difetto di caratteristiche intrinseche di pericolosità dell'area che ne viene attinta, che diviene tale quando si pone in contrasto con l'interesse sostanziale alla tutela 2 dell'assetto del territorio e con la potestà di regolamentazione riservata all'autorità amministrativa, dalla previsione di cui all'art.240 secondo comma cod. pen.. Deve al riguardo rilevarsi come secondo l'evoluzione interpretativa dell'art. 44 secondo comma d.P.R. 380/2001, formatasi anche alla luce dei principi fissati dalla Corte CEDU, la confisca urbanistica non segue automaticamente all'accertamento del reato di lottizzazione abusiva, occorrendo considerare sia le diverse modalità di estrinsecazione concreta del reato (negoziale, materiale o mista), sia il suo impatto effettivo sul territorio, sia la eventuale titolarità dell'area in capo a soggetti terzi. E così come nel giudizio di merito incombe, secondo la stessa giurisprudenza di questa Corte, sul diretto interessato la dimostrazione in termini rigorosi degli elementi ostativi all'applicazione della misura, deve del pari ritenersi che allorquando, in difetto di disposizione della confisca da parte del giudice di merito, la relativa sentenza venga impugnata sul punto dall'organo dell'accusa, su quest'ultimo gravi, per effetto dell'inversione della regola probatoria, un onere quanto meno di puntuale allegazione della ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità della misura ablatoria di cui viene, appunto, lamentata la mancata adozione. Nulla venendo invece prospettato al riguardo dal Procuratore Generale, che neppure si duole dell'omesso ordine di demolizione, anch'esso assente nella sentenza impugnata, deve, pertanto, concludersi per il rigetto del rico
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