CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20720/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 662/23 Coda OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio con particolare riguardo alla mancata esclusione della contestata recidiva sono a-specifiche poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 4 e 5); che parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente si duole della subordinazione della sospensione condizionale della pena ad uno degli obblighi di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen. trattandosi di disposizione normativamente imposta e su cui la Corte ha congruamente argomentato (pagg. 5 e 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2