CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34572/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19843. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/12/2025 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale TomasoEpidendio, che ha concluso chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità deiricorsi;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimentodei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato,anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in ordine a vari reati fallimentari concernenti il fallimentodella società “[OSCURATO:SOCIETA]” dichiarata fallita il 27 marzo 2015, riconoscendo,tra l’altro, la circostanza aggravante dell’aver cagionato un danno di rilevantegravità.In particolare [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata responsabile dei delitti dibancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale, qualeamministratrice dal 25 novembre 2011 al 7 febbraio 2014. La condotta del primoreato è consistita nella sottrazione, distruzione, occultamento dell’interadocumentazione contabile della fallita. Il secondo si incentra sulla distrazionedell’intero compendio aziendale in favore di “[OSCURATO:SOCIETA]” (società avente lastessa denominazione della fallita, salva l'eliminazione dei puntini) costituita il 29novembre 2013 e amministrata prima dal fratello coimputato (fino al 5 gennaio2015) e poi dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] (dal 5 al 15 gennaio 2015) e, infine, daun altro soggetto. La medesima fattispecie criminosa è stata ritenuta sussistentein relazione alla distrazione di parte del corrispettivo (pari a 46mila euro) percepitoper la vendita di un natante.[OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenutoresponsabile in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale per avere,nella veste di amministratore unico dal 17 febbraio 2014 alla data del fallimento,sottratto o distrutto la documentazione contabile della fallita.A [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], viene addebitato, qualeconcorrente esterno, il descritto reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, inconcorso con la sorella.2. Avverso l’indicata pronuncia ricorrono gli imputati, con separati atti a firmadel comune difensore, proponendo i motivi di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione.3. [OSCURATO:PERSONA] coltiva due motivi.3.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.La censura, enunciata in questi termini, estende la medesima critica anche alreato di bancarotta fraudolenta documentale.3.1.1. Sul primo reato, in merito alla distrazione del compendio aziendale, laricorrente deduce che «la società [OSCURATO:SOCIETA], attraverso la quale sarebbeproseguita l’attività della fallita, era anch’essa di fatto non operativa» e chepertanto «l’azienda e l’avviamento commerciale, oggetto di asserita sottrazione,erano di fatto inesistenti, con conseguente impossibilità di configurare labancarotta patrimoniale». Aggiunge che la Corte di appello ha omesso diconsiderare che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva raggiunto un accordo transattivo con lacuratela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA], al quale l’imputata era rimasta estranea;transazione che prevedeva un pagamento rateale versato da [OSCURATO:PERSONA],padre di [OSCURATO:PERSONA].Circa il natante, la destinazione a uno dei creditori di [OSCURATO:SOCIETA] delcorrispettivo della vendita del bene dimostra l’assenza dell’elemento oggettivo delreato.In ogni caso le circostanze richiamate provano il difetto di elementosoggettivo.3.1.2. Rispetto al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, dalla visuracamerale della [OSCURATO:SOCIETA] risultava il nominativo del professionista tenutariodelle scritture, ma nessun accertamento è stato svolto sul punto. Peraltro èmancata qualsivoglia indagine sul dolo specifico.3.2. Il secondo motivo contesta la sussistenza della circostanza aggravantedel danno di rilevante gravità.4. [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi.4.1. Il primo motivo è imperniato sulla sussistenza del delitto di bancarottafraudolenta patrimoniale.Nella sua prima parte la censura riprende i medesimi argomenti del ricorso diAngela [OSCURATO:PERSONA], nella seconda parte fa leva sulla mancanza di motivazione circail concorso quale extraneus; responsabilità che il giudice di merito ha fattodiscendere unicamente dalla posizione formale ricoperta dall’imputato qualeamministratore della società cessionaria.4.2. Il secondo motivo contesta la sussistenza della circostanza aggravantedel danno di rilevante gravità.5. [OSCURATO:PERSONA] sviluppa due motivi.5.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sullaritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale.La doglianza spende ragioni analoghe a quelle esposte nel ricorso di AngelaTroianiello, e aggiunge che, rispetto alla posizione del ricorrente, difetta unaadeguata motivazione sul dolo specifico, tenuto conto che egli è subentrato nellaveste di amministratore nella parte finale della vita della società e che è statoassolto dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il che avrebbe richiestoun maggior impegno argomentativo sul punto dell’elemento soggettivo.5.2. Il secondo motivo contesta la sussistenza della circostanza aggravantedel danno di rilevante gravità.6. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.2.1. Il primo motivo è generico e versato in fatto.La sentenza impugnata esamina in maniera approfondita i reati di bancarottafraudolenta patrimoniale e documentale ascritti all’imputata, fornendo adeguatarisposta alle censure formulate con l’appello.2.1.1. Il tema della cessione di macchinari, locali e personale dalla M.R.T.Metalli (poi fallita) alla neocostituita [OSCURATO:SOCIETA] viene affrontato dando atto chein sede di accesso presso la sede della fallita gli organi fallimentari avevanoriscontrato la presenza di altre società, che ivi operavano sotto diversedenominazioni sociali, una delle quali era proprio la MRT.Non ha alcun rilievo la circostanza che, dopo la dichiarazione di fallimento e ilsequestro dell’intero compendio aziendale disposto in sede civile a favore delfallimento M.R.T., la famiglia [OSCURATO:PERSONA] abbia raggiunto una transazione perottenere la restituzione dei beni sequestrati a fronte del versamento di 50mila euromaterialmente effettuato dal padre dell’imputata; anzi proprio tale elementodimostra la piena cointeressenza familiare e, soprattutto, il valore dell’aziendaoggetto di distrazione, che invece la difesa vorrebbe priva di consistenza.Anche la sorte del corrispettivo ricevuto dalla fallita per la vendita del natanteè affrontata dalla sentenza impugnata, che spiega (cfr. pag. 17) come una partedella somma sia stata effettivamente impiegata per soddisfare un creditore, macome, al contempo, sia rimasta ignota la destinazione del residuo, non certoinconsistente, pari a euro 46.000,00. Circostanza con la quale il ricorso omette diconfrontarsi.2.1.2. La Corte di appello risponde anche alla questione inerente allasottrazione, distruzione o occultamento delle scritture contabili, dando conto chel’indicazione, nella visura camerale, di un tenutario è un mero dato formale,mentre quel che rileva è che la contabilità non è mai stata trovata e nemmeno èmai stata prodotta dagli imputati durante l’intero corso del processo.2.2. Il secondo motivo è inedito.Il punto relativo al riconoscimento della circostanza aggravante del danno diparticolare gravità (art. 219, primo comma, legge fall.) non è stato oggetto didevoluzione in appello, pertanto su di esso si è formata una preclusione (cfr. pertutte Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino), che rende inammissibile il secondomotivo proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.3.1. Il primo motivo presenta i medesimi vizi di quello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Troianiello in merito alla configurabilità del reato di bancarotta fraudolentapatrimoniale (cfr. sopra §2.1.1).Il motivo è nuovo nella parte relativa alla responsabilità dell’extraneus, poichéla censura non risulta formulata con i motivi di appello, come risulta sia dallalettura dell'atto sia dalla stessa sentenza impugnata allorché evidenzia come ladifesa non abbia sollevato alcuna obiezione in merito alla riferibilità soggettivadelle condotte agli imputati (cfr. pag. 18).3.2. Il secondo motivo è inedito (cfr. sopra § 2.2.).4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.4.1. Il primo motivo presenta i medesimi vizi di quello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Troianiello in merito alla configurabilità del reato di bancarotta fraudolentadocumentale (cfr. sopra §2.1.2.).Il motivo è nuovo nella parte relativa all'elemento soggettivo, perché nonproposto con l'appello.La censura, formulata su quest'ultimo punto, fa leva su un elemento,l’assoluzione dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che già era statoassodato all’esito del giudizio di primo grado e che quindi poteva e doveva esserefatto valere in sede di appello.4.2. Il secondo motivo è inedito (cfr. sopra § 2.2.).5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]