CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 42909/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in rubrica, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pena ritenuta di giustizia per i reati di evasione e furto. 2.L'imputato chiede l'annullamento della sentenza per vizio di motivazione in punto di responsabilità. 3.11 ricorso è inammissibile per la genericità dell'addotta censura che si risolve nella richiesta di una indebita rivalutazione del fatto da parte della Corte di legittimità, a fronte della ricostruzione sviluppata nella sentenza impugnata che, ponendosi in ragionato confronto critico con i motivi di appello, ha esaminato il materiale di prova pervenendo alla conferma della sentenza di primo grado e richiamando la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il g. 11 novembre 2021 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] idente Em