CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 00606/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 12 novembre 2019, di conferma della sentenza del Tribunale di Vercelli del 19 settembre 2016, che l'aveva riconosciuta responsabile del delitto di furto in abitazione, in concorso con altra persona rimasta ignota, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], e, per l'effetto, l'aveva condannata alla pena di giustizia. 2. All' uopo, tramite il difensore, denuncia, con un solo motivo, la violazione degli artt. 110 e 624-bis cod. pen., in relazione all'art. 189 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, in riferimento all'attribuzione di un giudizio di piena attendibilità alla ricognizione effettuata in aula dalla persona offesa: lamenta, al riguardo, che la Corte territoriale non si sarebbe fatta carico delle plurime riserve avanzate avverso il risultato dell'incombente istruttorio utilizzato in dibattimento per attribuire il fatto alla sua persona, posto che nulla di specifico e di persuasivo era stato argomentato in ordine alle dichiarazioni delle testimoni addotte dalla difesa (Laforè e Cappelletto) che avevano riferito concordemente del colore perennemente biondo dei capelli della prevenuta. 3. Il ricorso è inammissibile. Nella sentenza impugnata è spiegato come il giudizio di attribuzione all'imputata del fatto di furto contestato si sia fondato sulle risultanze probatorie tratte dal riconoscimento fotografico della stessa eseguito nella fase delle indagini preliminari dalla parte offesa e dal riconoscimento personale pure da costei effettuato, con certezza, in dibattimento, nonché sul rilievo, direttamente operato dal giudice, delle caratteristiche fisiognomiche (soprattutto quanto al colore dei capelli) della Delorier siccome evincibili dalla fotografia estrapolata dal documento d'identità. L'apprezzamento delle riportate evidenze è stato compiuto, secondo quanto chiarito dal Collegio di merito, attraverso una valutazione sinergica dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] - che in dibattimento aveva rinnovato il riconoscimento informale dell'imputata, evidenziando come il colore dei suoi capelli fosse solo più scuro al momento della commissione del fatto - e del rilievo direttamente compiuto dalla Corte territoriale circa il colore dei capelli dell'imputata, alla stregua di quanto ritraibile dalla fotografia in atti; valutazione corroborata dalle dichiarazioni delle testimoni addotte dalla difesa (Cappelletto), che avevano riferito di come il colore dei cappelli della Delorier fosse 'mechato biondo': donde, la possibilità, più che plausibile, che la tonalità dei capelli della prevenuta fosse variata nel tempo. Le ragioni di censura affidate al motivo di ricorso sono, dunque, palesemente aspecifiche, in quanto prive di ogni confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in punto di attribuzione del fatto all'imputata (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Le stesse si risolvono, infatti, nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito e, come tali, omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione assegnata a motivi di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). L'inammissibilità del motivo in disamina consegue, dunque, alla sua sostanziale mancanza di attinenza al "decisum" della sentenza impugnata (Sez. 3, n. 39071 del 05/06/2009, Oliva, Rv. 244957). 4. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Palla )-/-4A&M L'