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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06309/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati atteso che con le due dognanze, con le ouaii si lamenta violazione degli arti:. 195, 351 e 357 cpp ( perché i giudizio di responsabilità si fonda sulla deposizione testimoniale indiretta resa in dibattimento da un ufficiale di PG che ha riferito in giudizio di informazioni acquisite da terzi senza aver verbalizzato le relative dichiarazioni) si fondano su indicazioni di principio contraddette dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità in forza della quale sono ritenute utilizzabili e valide le dichiarazioni ,3cquisite in fase di indagine dalla polizia giudiziaria, e non verbalizzate, ma riportate nelle informative ovvero nelle annotazioni e relazioni di servizio (Sez. 1, n. 38602 del 23/06/2021, Rv. 282123; Sez. 1, n. 35260 del 06/11/2020, Rv. 280224; Sez. 3, n. 15798 del 30/04/2020, 3 279422; Sei. 6, n. 51503 del 11/10/2018, Rv. 274155; Sez. 5, n. 25799 del 12/12/2015 - Oep 21/06/2016, Rv, 267260; Sez. 1, n. 33819 del 20/06/2014, Rv. 261093; Sez. 1, n. 15563 dei 22/01/2009, Rv. 243734) atteso che la mancata verbalizzazione da parte della polizia _-.iiudiziaria di dichiarazioni da essa ricevute, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 357 cod. nen., non ie rende nulle o inutilizzabili in quanto nessuna sanzione in tal senso è prevista da detta norma, sicché, salvi i limiti di cui all'art. 350, commi 6 e

7. cod. proc, pen.„ l'agente o l'ufficiale di polizia giudiziaria può fare relazione del loro contenuto all'autorità giudiziaria e réridere anche testimonianza "de relato" (Sez. 1, n. 33821 del 20/06/2014, Rv. 263219) che, in ouanto tale, diviene utilizzadile iaddove, come nella specie, la parte interessata a renderla abbia omesso di richiedere l'esame dei testi diretti - senza peraltro mai giustificare tale inerzia adducendo eventuali impossibilità o una estrema difficoltà nell'identificarli- posto che !a citazione di questi ultimi è subordinata, ex art. 195, comma 1, cpp, alla richiesta di parte„ ic,r,:hé il - mancato assolvimento di tale onere vale come rinuncia alla sua escussione; •-Hevato che all'inammissibilità dei ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. orno . pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna li ricorrente al pagamento delle spese P deha somma di Euro tremila in favore della Cassa dee ammende.

Così deciso il 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati atteso che con le due dognanze, con le ouaii si lamenta violazione degli arti:. 195, 351 e 357 cpp ( perché i giudizio di responsabilità si fonda sulla deposizione testimoniale indiretta resa in dibattimento da un ufficiale di PG che ha riferito in giudizio di informazioni acquisite da terzi senza aver verbalizzato le relative dichiarazioni) si fondano su indicazioni di principio contraddette dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità in forza della quale sono ritenute utilizzabili e valide le dichiarazioni ,3cquisite in fase di indagine dalla polizia giudiziaria, e non verbalizzate, ma riportate nelle informative ovvero nelle annotazioni e relazioni di servizio (Sez. 1, n. 38602 del 23/06/2021, Rv. 282123; Sez. 1, n. 35260 del 06/11/2020, Rv. 280224; Sez. 3, n. 15798 del 30/04/2020, 3 279422; Sei. 6, n. 51503 del 11/10/2018, Rv. 274155; Sez. 5, n. 25799 del 12/12/2015 - Oep 21/06/2016, Rv, 267260; Sez. 1, n. 33819 del 20/06/2014, Rv. 261093; Sez. 1, n. 15563 dei 22/01/2009, Rv. 243734) atteso che la mancata verbalizzazione da parte della polizia _-.iiudiziaria di dichiarazioni da essa ricevute, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 357 cod. nen., non ie rende nulle o inutilizzabili in quanto nessuna sanzione in tal senso è prevista da detta norma, sicché, salvi i limiti di cui all'art. 350, commi 6 e 7. cod. proc, pen.„ l'agente o l'ufficiale di polizia giudiziaria può fare relazione del loro contenuto all'autorità giudiziaria e réridere anche testimonianza "de relato" (Sez. 1, n. 33821 del 20/06/2014, Rv. 263219) che, in ouanto tale, diviene utilizzadile iaddove, come nella specie, la parte interessata a renderla abbia omesso di richiedere l'esame dei testi diretti - senza peraltro mai giustificare tale inerzia adducendo eventuali impossibilità o una estrema difficoltà nell'identificarli- posto che !a citazione di questi ultimi è subordinata, ex art. 195, comma 1, cpp, alla richiesta di parte„ ic,r,:hé il - mancato assolvimento di tale onere vale come rinuncia alla sua escussione; •-Hevato che all'inammissibilità dei ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. orno . pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna li ricorrente al pagamento delle spese P deha somma di Euro tremila in favore della Cassa dee ammende. Così deciso il 3
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