CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29285/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorso per cassazione è affidato a tre motivi con i quali si contesta: l'erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta responsabilità del ricorrente per il reato in contestazione in difetto della dimostrazione dell'elemento soggettivo (primo motivo) e al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena (secondo motivo); nonché erronea applicazione di disposizioni di carattere processuale e vizio di motivazione in riferimento all'omesso avviso, da parte del primo giudice, della possibilità di avanzare richiesta di sanzioni sostitutive e mancato accoglimento di tale richiesta da parte della Corte di appello (terzo motivo). La parte civile ha depositato memoria e nota spesa. Il ricorso è manifestamente infondato e generico deve pertanto essere dichiarato inammissibile. In relazione ai primi due motivi di ricorso, la difesa lamenta errori di diritto e vizi di motivazione che non sono ravvisabili nel provvedimento impugnato, nel quale vi è motivazione esaustiva, logica e aderente alle prove assunte in giudizio sia in ordine alla sussistenza della consapevolezza e volontà da parte dell'imputato, nella sua veste di amministratore formale, delle omissioni contabili imputabili all'amministratore di diritto (ricavata dal suo complessivo atteggiamento tenuto prima e dopo il fallimento) sia in ordine ai motivi per i quali è stata formulata una prognosi negativa in ordine al suo futuro comportamento e dunque negato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Quanto agli obblighi informativi gravanti sul giudice in materia di pene sostitutive, la giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel ritenere che in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710 - 01; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412 - 01); orientamento non contraddetto dalla sentenza citata dal ricorrente (Sez. 2, n. 2341 del 19/12/2023, dep. 2024, Sanna, Rv.285727 - 01), nella quale non viene affrontato lo specifico tema dell'asserita indispensabilità dell'avviso all'imputato di poter richiedere una pena sostitutiva. Quanto al mancato accoglimento della richiesta di pena sostitutiva da parte della Corte di appello, la stessa è generica, non soffermandosi sulle ragioni per le quali l'invocata sostituzione della pena avrebbe garantito un reinserimento sociale dell'imputato e garantito la non commissione di ulteriori reati in modo maggiormente efficace rispetto alla pena detentiva. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non devono essere liquidate le spese in favore della parte civile perché essa non ha fornito alcun contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, in motivazione). P.Q.M