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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 13 febbraio 2020

Corte di giustizia UE n. 883/2020

ECLI:EU:C:2020:98
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CO0258_INF

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 13 febbraio 2020 – Solak (causa C‑258/18) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Accordo di associazione CEE-Turchia – Articolo 59 del Protocollo addizionale – Decisione n. 3/80 – Sicurezza sociale dei lavoratori migranti turchi – Revoca delle clausole di residenza – Articolo 6 – Prestazione integrativa – Sospensione – Rinuncia alla cittadinanza dello Stato membro ospitante – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo – Requisito di residenza» Accordi internazionali – Accordo di associazione CEE-Turchia – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione – Revoca delle clausole di residenza – Indennità integrative concesse a titolo della normativa nazionale – Normativa nazionale che sospende il versamento di una prestazione nei confronti dei beneficiari che non risiedono più nel territorio nazionale – Applicazione nei confronti di ex lavoratori turchi appartenenti al mercato regolare del lavoro dello Stato membro ospitante – Cittadini turchi che hanno rinunciato alla cittadinanza di tale Stato membro e sono ritornati nel loro paese d’origine – Ammissibilità (Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione CEE Turchia, art. 6, § 1, comma 1; Protocollo addizionale all’Accordo di associazione CEE-Turchia, art. 59) (v. punti 51‑53, 55, 57, 59 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa all’applicazione dei regini di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, in combinato disposto con l’articolo 59 del Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato con il regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in forza della quale il versamento di una prestazione diretta ad integrare una pensione di invalidità al fine di garantire un reddito minimo, erogata in base a tale normativa, è sospeso nei confronti di un cittadino turco che appartiene al mercato regolare del lavoro di uno Stato membro e che, dopo aver rinunciato alla cittadinanza di detto Stato membro che aveva acquisito nel corso del suo soggiorno in tale Stato, è rientrato nel suo paese d’origine. ( 1 ) GU C 276 del 6.8.2018 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CO0258_INF Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 13 febbraio 2020 – Solak (causa C‑258/18) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Accordo di associazione CEE-Turchia – Articolo 59 del Protocollo addizionale – Decisione n. 3/80 – Sicurezza sociale dei lavoratori migranti turchi – Revoca delle clausole di residenza – Articolo 6 – Prestazione integrativa – Sospensione – Rinuncia alla cittadinanza dello Stato membro ospitante – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo – Requisito di residenza» Accordi internazionali – Accordo di associazione CEE-Turchia – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione – Revoca delle clausole di residenza – Indennità integrative concesse a titolo della normativa nazionale – Normativa nazionale che sospende il versamento di una prestazione nei confronti dei beneficiari che non risiedono più nel territorio nazionale – Applicazione nei confronti di ex lavoratori turchi appartenenti al mercato regolare del lavoro dello Stato membro ospitante – Cittadini turchi che hanno rinunciato alla cittadinanza di tale Stato membro e sono ritornati nel loro paese d’origine – Ammissibilità (Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione CEE Turchia, art. 6, § 1, comma 1; Protocollo addizionale all’Accordo di associazione CEE-Turchia, art. 59) (v. punti 51‑53, 55, 57, 59 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa all’applicazione dei regini di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, in combinato disposto con l’articolo 59 del Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato con il regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in forza della quale il versamento di una prestazione diretta ad integrare una pensione di invalidità al fine di garantire un reddito minimo, erogata in base a tale normativa, è sospeso nei confronti di un cittadino turco che appartiene al mercato regolare del lavoro di uno Stato membro e che, dopo aver rinunciato alla cittadinanza di detto Stato membro che aveva acquisito nel corso del suo soggiorno in tale Stato, è rientrato nel suo paese d’origine. ( 1 ) GU C 276 del 6.8.2018 .
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